Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31362 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31362 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20913-2017 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli
Oggetto
R.G.N. 20913/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 985/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/03/2017 R.G.N. 1275/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 20913/17
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 8.3.2017 n. 985, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame proposto da COGNOME COGNOME, avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva respinto la domanda di quest’ultima la quale – premesso che il defunto coniuge era titolare di pensione di vecchiaia, lo stesso aveva ottenuto la capitalizzazione del 50% RAGIONE_SOCIALE pensione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 859/65, senza informare la famiglia, ed alla morte di NOME COGNOME alla ricorrente e al figlio era stata riconosciuta una pensione di reversibilità di importo esiguo -chiedeva che fosse accertata la carenza di consenso RAGIONE_SOCIALE ricorrente e degli altri aventi diritto alla capitalizzazione RAGIONE_SOCIALE pensione di reversibilità e l’annullamento del provvedimento amministrativo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di ac coglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di capitalizzazione ovvero la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE previdenziale al risarcimento del danno, secondo quanto meglio indicato ai ff. 1-2 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale), nonché ulteriormente, deduceva una questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento.
Il Tribunale respingeva la domanda, in quanto accertava che l’opzione per la capitalizzazione era stata legittimamente esercitata dal coniuge defunto, ai sensi dell’art. 34 RAGIONE_SOCIALE legge n. 659/65, vigente ratione temporis ,
mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva ottemperato alla scelta del pensionato, provvedendo ad anticipare il trattamento pensionistico, senza poter disattendere la relativa richiesta di NOME COGNOME che era l’unico titolare RAGIONE_SOCIALE prestazione e si era avvalso di una facoltà prevista dalla legge.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, confermava la sentenza di primo grado, rilevando che l’aspettativa del coniuge superstite a vedersi garantito in futuro una pensione non decurtata era un interesse non giuridicamente qualificato, perché l’ avente diritto era il titolare RAGIONE_SOCIALE pensione, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si era attenuto alle prescrizioni di legge. La Corte del merito rigettava, altresì, la medesima questione di legittimità costituzionale, già sollevata in primo grado.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello, NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 143-148, 160 e 180 c.c., in riferimento all’art. 34 RAGIONE_SOCIALE legge n. 859/65, nonché di violazione degli artt. 1343 e 1344 c.c., in relazione all’inderogabilità e imperatività delle norme in materia di RAGIONE_SOCIALE obbligatoria, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che il beneficiario RAGIONE_SOCIALE pensione aveva la piena disponibilità delle decisioni che riguardano la misura e l’impiego delle risorse che provengono dalla RAGIONE_SOCIALE obbligatoria, senza che il diritto di famiglia possa essere di ostacolo a questa autonomia negoziale e con esonero da responsabilità dell’ente previdenziale per il comportamento del titolare RAGIONE_SOCIALE pensione anche in violazione delle aspettative degli aventi diritto alla pensione di reversibilità.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce una questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 comma 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 859/65, in relazione agli artt. 3 comma 1 e 2, 29 comma 1 e 30 comma 1 Cost., in quanto, il diritto a chiedere unilateralmente, la capitalizzazione di una parte del trattamento pensionistico, da parte dell’iscritto al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, collide con la riforma del nuovo diritto di
famiglia che prevede l’amministrazione congiunta dei beni RAGIONE_SOCIALE comunione da parte di entrambi i coniugi (quindi, anche di quello non titolare RAGIONE_SOCIALE pensione), alla luce RAGIONE_SOCIALE parità di diritti e doveri degli stessi coniugi, nell’ambito del consorzio familiare: in buona sostanza, secondo la ricorrente, se la capitalizzazione riduce del 50% la rata di pensione corrisposta mensilmente, di ciò, l’altro coniuge deve essere partecipe (secondo una interpretazione costituzionalmente orientata), anche per la prospettiva di durata illimitata RAGIONE_SOCIALE decurtazione.
Il primo motivo è, in via preliminare, inammissibile, perché non si confronta con la ratio RAGIONE_SOCIALE decisione, basata sul disposto dell’art. 34 RAGIONE_SOCIALE legge n. 859/65 che prevede la facoltà del pensionato, iscritto al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che abbia raggiunti i requisiti previsti per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianita’, di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota RAGIONE_SOCIALE pensione spettantegli, il valore capitale RAGIONE_SOCIALE quota stessa calcolato in base ai coefficienti in uso presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, tenendo conto che il capitale liquidabile non puo’ superare la meta’ del valore capitale RAGIONE_SOCIALE pensione spettante ai sensi RAGIONE_SOCIALE presente legge. Il motivo è, altresì, infondato, atteso, invero, la natura inderogabile e imperativa delle norme che disciplinano il diritto a pensione che è un diritto personale, connotato da imprescrittibilità, strettamente regolato dalla legge e la capitalizzazione di una quota di pensione è una facoltà che, nei limiti e termini in cui è legislativamente prevista, può essere esercitata solo dall’avente diritto, vale a dire dall’assicurato nel momento in cui accede a pensione, né l’RAGIONE_SOCIALE previdenziale può a sua discrezione stabilire vincoli o ragioni ostative non previste dalla legge, anzi, l’anticipazione in capitale RAGIONE_SOCIALE pensione è una misura estremamente favorevole per l’assicurato è ben può essere utilizzata conformemente ai bisogni familiari.
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, alla luce RAGIONE_SOCIALE natura strettamente personale del diritto a pensione che entra a far parte del patrimonio personale del titolare e non di quello familiare, a prescindere dal fatto che il pagamento anticipato RAGIONE_SOCIALE pensione crea la disponibilità di una ingente somma che offre notevoli opportunità economiche non solo al titolare ma anche ai suoi congiunti, se il titolare è rispettoso dei doveri familiari, mentre un eventuale pregiudizio sarebbe esclusivamente dovuto a un’eventuale mala gestio del
pensionato, che nulla ha a che vedere con l’asserita incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna COGNOME NOME a pagare all’RAGIONE_SOCIALE le spese di lite che liquida nell’importo di € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma,