SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 311 2026 – N. R.G. 00000125 2023 DEPOSITO MINUTA 21 03 2026 PUBBLICAZIONE 23 03 2026
R.G. 125/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in SavonaINDIRIZZO, è elettivamente domiciliata, ammessa in via provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato con deli-
bera dellRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE in data 15.02.2023,
APPELLANTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e del Foro RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME del Foro RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in SavonaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: ‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in prime cure dall’appellante, nonché ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., come richiesto o come meglio visto: 1. Dichiarare nullo, o comunque annullabile e, in ogni caso, inefficace, per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, revocare il medesimo con tutte le
conseguenze di legge, nonché, per l’effetto, ordinare la cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte sulle proprietà dell’odierna opponente ponendo a carico della controparte le relative spese; 2. in via principale e nel merito, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell’onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l’insussistenza e/o l’infondatezza e/o l’inesigibilità del credito ex adverso azionato per tutte le ragioni esposte nei motivi della narrativa dell’atto di citazione e in quelle ulteriormente evidenziate nel corso del procedimento, previa rideterminazione del debito effettivamente dovuto e, quindi, accertare e dichiarare per l’effetto, previa rettifica del saldo contabile, l’esatto dare avere fra le parti, con particolare evidenza della capitalizzazione trimestrale RAGIONE_SOCIALE interessi e RAGIONE_SOCIALE interessi, delle commissioni e delle spese rilevanti (in prossimità o eccedenti) applicati dalla controparte rispetto al tasso soglia secondo i criteri della legge 108/96 e dell’art. 644, c.4, c.p.. In particolare, occorre accertare e dichiarare, quanto ai tassi debitori e creditori, se risulta pattuito il tasso effettivo e se risulta determinabile il tasso creditore e quello debitore per fido di conto corrente, in assenza di parametro variabile di riferimento, nonché occorre accertare e dichiarare quali sono state le condizioni economiche applicabili in sede di apertura di credito e delle successive proroghe; 3. in via riconvenzionale condannare controparte alla ripetizione all’odierna opponente delle somme non dovute, previo accertamento delle somme illegittimamente addebitate, percepite, richieste o mai rimborsate dalla controparte, nonché al risarcimento dei danni patiti dall’attrice in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366 e 1376 c.c., da determinarsi in via anche equitativa, oltre interessi legali creditori e rivalutazione monetaria; 4. con il favore della spese, compensi, rimborso forfetario, cpa ed iva come per legge, e ciò per entrambi i gradi del giudizio.’.
Per la parte Appellata: ‘Voglia la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE adita, disattesa ogni avversaria, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare: 1)In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile, per i motivi sopra esposti, la avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata; 2) ritenere e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità, e, in gradato subordine, la infondatezza ed inaccoglibilità, in accoglimento dei motivi esposti in parte narrativa od a seguito di diversi rilievi ex officio, dell’appello e dei motivi d’appello formulati dalla sig.ra e, per l’effetto, rigettare integralmente l’appello ex adverso proposto, con conseguente conferma, per le parti e i capi ex adverso impugnati, della sentenza gravata; 3) confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Savona n. 3/2021 (R.G. 2950/2020). In via gradata rispetto alla conclusione che precede, nell’ipotesi denegata di ritenuta am-
missibilità e procedibilità dell’appello avversario e solo occorrendo l’odierna esponente insiste affinchè venga accertato che è creditrice verso per euro 30.626,39, determinato da mancato rientro scoperto conto corrente n. 142/01/00002391, e per l’effetto condannare la stessa al pagamento in favore di della somma indicata, oltre interessi sino al saldo, o nella maggior o minor somma che risulterà di giustizia. In via ulteriormente gradata, nell’ipotesi denegata di ritenuta ammissibilità e procedibilità dell’appello avversario e solo occorrendo l’odierna esponente insiste affinchè venga accertato che è creditrice verso per euro 26.432,08 all’11.6.2013 oltre interessi come da domanda, seguendo quanto rilevato in CTU. Il tutto con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A., C.P.A.’.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Savona le aveva ingiunto di pagare a l’importo di € 30.626,39 pretesi in forza di contratto di conto corrente con concessione di apertura di credito di € 20.000,00 stipulato con Credem e il cui saldo negativo assumeva essere stato oggetto di cessione pro soluto ad essa con atto del 19 giugno 2020. Si costituiva in giudizio (cui subentrava nel corso del giudizio , attesa la fusione per incorporazione di in , che aveva mutato la propria denominazione, appunto, in ) chiedendo il rigetto dell’opposizione . Rigettate tutte le istanze istruttorie delle parti, il Tribunale di Savona, con sentenza n. 647 del 8 luglio 2022, così statuiva : II Tribunale di Savona, in persona del AVV_NOTAIO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza azione ed eccezione
‘ respinte, così decide:
-rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta ogni ulteriore domanda attorea;
-spese compensate.’.
Avverso tale decisione interponeva appello con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 febbraio 2023, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di costituzione depositata in data 25 maggio 2023, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del gravame e chiedendone nel merito la reiezione.
Con ordinanza 26 luglio 2023 la Corte, ritenuta la necessità istruttoria di disporre indagine tecnica diretta, sulla base della documentazione bancaria in atti, alla ricostruzione del rapporto di dare/avere tra le parti relativamente al rapporto di conto corrente per cui è causa, sospendeva l’esecutività della decisione impugnata e nominava CTU la dott. per detta ricostruzione, attenendosi ai seguenti criteri:
‘ 1. riguardo alla misura dei tassi debitori, qualora rilevi che non sussista pattuizione scritta o non sia sufficientemente determinata (salva ed impregiudicata ogni decisione al riguardo), applichi il tasso determinato per legge ex art. 117 TUB;
riguardo alla capitalizzazione trimestrale RAGIONE_SOCIALE interessi, nel caso in cui non sia stata rispettata la condizione di reciprocità prevista dalla legge (art. 120 TUB nel testo in vigore all’epoca di svolgimento del rapporto e tenuto conto dei principi affermati da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4321 del 10/02/2022, Rv. 664127 -01), escludere gli effetti della capitalizzazione RAGIONE_SOCIALE interessi che risulti essere stata operata sul conto;
riguardo al carattere usurario RAGIONE_SOCIALE interessi applicati, verifichi il superamento del tasso di soglia previsto alla legge 108/1996, utilizzando i criteri stabiliti dall’art. 2bis D.L. 185/2008 conv. con mod. nella L. n. 2/2009 e dalle Istruzioni della Banca d’Italia, diramate nell’agosto 2009, tenendo conto di quanto statuito, per il periodo antecedente all’entrata in vigore (il 1 gennaio 1010) di dette disposizioni, di quanto statuito da Cass. Sez. U – , Sentenza n. 16303 del 20/06/2018, Rv. 649294 – 01);
qualora risulti il superamento del tasso di soglia, elabori due ipotesi di calcolo alternative: a) escludere l’applicazione di interessi; b) applicare gli interessi entro il limite del tasso di soglia, con riferimento ai periodi in cui eventualmente risulti il superamento del tasso soglia;
verificare le modalità di applicazione della CMS contrattualmente previste e quelle in effetti praticate; quindi evidenziare ed escludere le relative poste contabili;
specificare per ciascuna delle voci sopra indicate l’importo relativo che concorre alla rideterminazione del saldo finali del conto in esame; nonché effettuare ipotesi alternative di calcolo in relazione all’incidenza di ciascuna voce
sulla determinazione del saldo in combinazione con tutte e ciascuna delle altre’.
La CTU nominata accettava l’incarico in data 22 agosto 2023, depositando successivamente l’elaborato in data 11 dicembre 2023.
Mutato il relatore per esigenze di servizio, con ordinanza 16 luglio 2025 la Corte tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, rimettendola poi sul ruolo per l’udienza del 10 dicembre 2025, stante l’assegnazione ad altro ufficio del Consigliere relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e con provvedimento 23 dicembre 2025 la Presidente, visto il piano di smaltimento dell’arretrato e il PNRR, disponeva l’assegnazione della controversia a Consigliere Ausiliario e fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni al 18 febbraio 2026.
I procuratori delle parti precisavamo le conclusioni e, con ordinanza 23 febbraio 2026 la Corte tratteneva la causa a decisione immediata.
1. L’eccezione preliminare di inammissibilità del gravame
Va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall’appellata, atteso che l’atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere chiaramente il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva.
Occorre osservare che ” la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell’atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell’appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice ” (Cass. n. 22781 del 27/10/2014; cfr. anche Cass. ord. n. 13535 del 30/05/2018). E ciò è senz’altro ravvisabile nella specie.
2. L’appello
affida il gravame a cinque motivi che possono essere come segue sintetizzati:
Primo motivo Violazione dell’art. 115 c.p.c. e travisamento dei fatti L’appellante censura la decisione di primo grado per aver ritenuto non contestati i fatti costitutivi della pretesa senza considerare che l’opponente ha specificamente contestato la quantificazione del credito, la legittimità RAGIONE_SOCIALE addebiti e richiesto la produzione integrale della documentazione ex art. 119 TUB.
La giurisprudenza (Cass. civ. sez. I, 9 marzo 2017, n. 6092) chiarisce che il principio di non contestazione non può operare su fatti negativi, né quando la prova incombe sulla banca.
Secondo motivo Erroneo diniego di CTU contabile -rimedio in appello L’appellante si duole del mancato licenziamento, da parte del Tribunale, di CTU contabile che costituiva strumento necessario per accertare il saldo effettivo.
Terzo motivo Violazione artt. 117 e 119 TUB -mancanza di pattuizione chiara e trasparenza.
L’appellante censura la decisione del primo AVV_NOTAIO relativamente alla dedotta nullità delle clausole relative ai tassi per indeterminatezza e la mancata consegna RAGIONE_SOCIALE estratti conto.
Quarto motivo
Nullità clausole anatocistiche e oneri non pattuiti
Si duole altresì l’appellante che al contratto in essere siano stati applicati anatocismo non reciproco e oneri privi di valida pattuizione.
Quinto motivo Usura e superamento tasso soglia
L’appellante deduce l’applicazione di interessi usurari e superamenti del tasso soglia di cui alla L. 108/96 in più trimestri.
L’appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Questa Corte, come anzi detto, ha licenziato CTU che ha verificato:
-che l’istituto bancario non aveva indicato nel contratto il valore del tasso di interesse, rapportato su base annua, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE effetti della capitalizzazione, né per il tasso di interesse attivo, né per i tassi di interesse passivi, pur avendo evidenziato che la periodicità della capitalizzazione RAGIONE_SOCIALE interessi è trimestrale e che ‘ Nelle condizioni economiche concordato (documento di sintesi) è altresì precisato il valore del tasso di interesse, rapportato su base annua, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE effetti della capitalizzazione infrannuale, ove prevista ‘ –
articolo 7 delle norme relative al conto corrente, pagina 10 di 12 del documento di sintesi -(così l’elaborato peritale a pag. 43);
–
che il TEG praticato dalla banca durante il rapporto di conto corrente non ha mai oltrepassato la misura del tasso c.d. soglia (medio elevato del 50% e dal III trimestre 2011 non ha mai oltrepassato la misura del tasso medio aumentato di un quarto e maggiorato di 4 punti percentuali, nel limite RAGIONE_SOCIALE otto punti di differenza tra la soglia e il tasso medio: così l’elaborato a pag. 47);
-che le lettere di fido presenti in atti non evidenziano alcuna pattuizione di commissioni e alcun tasso di interesse, ad eccezione di quella del 30 settembre 2011, che evidenzia un tasso di interesse pari al 11,786% e che tuttavia non è sottoscritta né dal cliente, né dall’istituto di credito (così l’elaborato a pag. 50).
Il CTU ha dunque proceduto al ricalcolo espungendo gli effetti della capitalizzazione trimestrale operata sul conto corrente dal momento che non risultava rispettata la condizione posta dall’art. 6 della delibera CICR del 9/2/2000 sulla trasparenza bancaria, secondo il quale, nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE effetti della capitalizzazione.
Gli interessi sono stati ricalcolati sui nuovi saldi ai tassi BOT e alternativamente ai tassi d’interesse pattuiti e/o più favorevoli per il cliente e non sono mai stati capitalizzati.
Precisa infine il CTU che non è stato necessario eliminare le CMS al conto corrente in contestazione, in quanto mai pattuite e mai applicate e che, non essendo mai stato superato il tasso soglia non è stato necessario escludere gli interessi in alcun trimestre e/o riportare gli interessi entro il limite del tasso soglia.
Il solo CT di parte ha formulato osservazioni, cui il CTU ha esaustivamente e condivisibilmente risposto alle pagg. da 54 a 60 dell’elaborato.
In particolare, quanto all’espunzione RAGIONE_SOCIALE effetti della capitalizzazione trimestrale, il CTU ha precisato di avere tenuto conto, come impostogli dal quesito, del principio di diritto affermato dal Supremo Collegio con l’Ordinanza n. 4321 del 10/02/2022, secondo cui: ‘ La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9
febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE effetti della capitalizzazione ‘.
Si tratta di principio costantemente applicato da questa Corte che non ravvisa ragioni per mutare orientamento, con la conseguenza che le conclusioni del CTU sul punto debbono essere senz’altro recepite.
Nessuna osservazione all’elaborato peritale ha invece formulato la parte appellante, che negli scritti conclusivi ribadisce tuttavia che vi sarebbero stati superamenti del tasso soglia L. 108/96 in più trimestri (circostanza all’opposto esclusa dal CTU).
Come anzi detto, il CTU ha provveduto al ricalcolo del saldo del conto corrente di cui si discute espungendo la capitalizzazione trimestrale e predisponendo due conteggi alternativi:
-il primo, per l’ipotesi in cui si consideri indeterminata la clausola di pattuizione del tasso di interesse, con applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall’art. 117 TUB, conduce a ricalcolare il saldo del conto corrente di cui si discute in – (meno) euro 20.546,94;
-il secondo, per l’ipotesi in cui detta clausola si consideri invece determinata, con applicazione dei tassi d’interesse pattuiti e/o più favorevoli al cliente, conduce a ricalcolare il saldo del conto corrente di cui si discute in – (meno) euro 26.432,08.
Ai fini di verificare se la clausola di pattuizione del tasso di interesse sia da considerarsi, nel caso di specie, determinata o indeterminata il CTU ha esaminato i documenti contrattuali e, in particolare, il contratto di apertura del conto corrente n. 142/010/2391 del 25 giugno 2009 che rinvia al documento di sintesi allegato nel quale, a propria volta, il tasso d’interesse a debito entro l’affidamento è pattuito nella misura dell’Euribor 1 mese media mese precedente oltre ad uno spread di 7,75 punti percentuali (tasso annuo nominale), il tasso di interesse debitore per le posizioni di sconfinamento e di mora è pattuito nella misura del 12,30% sia per le posizioni affidate, sia per le posizioni non affidate e il tasso d’interesse a credito per giacenze fino a Euro 3.000 è pari a zero,
mentre per giacenze superiori è pari al 10% dell’Euribor a 1 settimana media mese precedente (tasso annuo nominale).
Il tasso di interesse debitore pattuito nella misura dell’Euribor a 1 mese e il tasso d’interesse creditore pattuito nella misura dell’Euribor 1 settimana non evidenziano l’indicazione del divisore 360 o 365 e neppure ove reperire tale parametro.
Il CTU (pag. 37 dell’elaborato) ha precisato che ‘ In base al divisore si distingue tra Euribor divisore 360 ed Euribor divisore 365. La distinzione della base, 360 o 365, dipende da come si considera la durata dell’anno (anno commerciale di 360 giorni ovvero 12 mesi da 30 giorni cadauno oppure anno solare di 365 giorni). Dal punto di vista matematico, per cambiare la base di riferimento dell’Euribor, occorre dividere il saggio d’interesse per la base usata nel calcolo e moltiplicare per la base desiderata. A titolo esemplificativo, per passare dal tasso Euribor base 360 a quello base 365 occorre applicare la seguente formula: Tasso365 = (Tasso360 / 360) Å~ 365 Pertanto, il tasso Euribor divisore 360 è sempre inferiore rispetto a quello divisore 365’ ed ha ricostruito i valori dell’Euribor 1 mese 360 e 365 evidenziando la differenza, in percentuale, tra i due tassi a seconda che si applichi l’uno o l’altro divisore (differenza, nel periodo oggetto di osservazione, minima, essendo compresa tra lo 0,020% e lo 0,002%).
Questa Corte ritiene che la mancata indicazione di detto divisore in contratto non determini violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1345, 1418 e 1284 c.c. e che, pertanto, la pattuizione del tasso non possa ritenersi nulla per indeterminatezza.
In assenza dell’esatta indicazione del divisore giornaliero deve essere considerato quello di 360.
Ciò sulla base della la definizione di Euribor contenuta nell’Euribor Code of Conduct della che già nella versione originaria prevedeva quale unico parametro giornaliero quello di 360 (” Euribor is the rate at which Euro interbank term deposits are being offered within the E. zone by one prime bank to another at 11.00 a.m. Brussels time. It is quoted for spot value and on actual 360 day basis “).
Nel medesimo senso anche il DM 23 dicembre 1998 (‘Sostituzione del RIBOR con l’RAGIONE_SOCIALE quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici’ ), attuativo dell’art. 2 D. Lgs. 213/1998 (‘ Disposizione
per l’introduzione dell’Euro’ ) che ha dettato (al I comma dell’unico articolo) i criteri di sostituzione dell’Euribor all’indice nazionale in precedenza rilevato statuendo che ” A partire dal 30 dicembre 1998, il tasso che sostituisce il RIBOR e’ l’RAGIONE_SOCIALE, rilevato giornalmente alle ore 11,00 (ora dell’Europa centrale) dal Comitato di gestione dell’RAGIONE_SOCIALE) secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/ 360 e diffuso sui principali circuiti telematici’.
In conclusione, ritenendo questa Corte che la clausola di pattuizione del tasso fosse nel caso di specie sufficientemente determinata, deve essere recepito il secondo ricalcolo effettuato dal CTU, secondo cui il saldo negativo del conto corrente n. 142/010/239, applicando la capitalizzazione semplice, era pari, alla data dell’11 giugno 2013 ( data valuta del passaggio a sofferenza del conto corrente) a Euro 26.432,08.
Ne consegue che, in accoglimento dell’appello, l’impugnata decisione deve essere riformata e il decreto ingiuntivo opposto, chiesto e ottenuto per il maggiore importo di € 30.626,39, deve essere revocato.
Merita altresì accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dall’originaria convenuta opposta e odierna appellata in via subordinata rispetto alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, di accertamento del proprio credito nei confronti dell’appellante in € 26.432,08 alla data dell’11 giugno 2013 e di condanna dell’odierna appellante al pagamento di tale importo.
3. Le spese di lite.
La riforma dell’impugnata decisione impone in ogni caso alla Corte di procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali , il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le molte, sez. I, Sentenza n. 14916 del 13 Luglio 2020; sez. III, Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza n. 3438 del 22 febbraio 2016 e sez. VI Lavoro, Ordinanza n. 6259 del 18 marzo 2014).
Nella vicenda che ci occupa, le spese tanto di primo che di secondo grado devono essere poste a carico di posto che è stata confermata la sussistenza di un credito a favore della Banca, anche se in misura lievemente inferiore rispetto a quello azionato con ricorso monitorio.
Anche le spese della fase monitoria devono essere poste a carico dell’odierna appellante, posto che ‘ l’accoglimento parziale dell’opposizione, sebbene implichi la revoca del decreto ingiuntivo, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell’opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo essere legittimamente poste a carico del debitore con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore, da assumere quale valore di riferimento per la liquidazione dei compensi professionali’ (così Cass., sez. III, Sentenza n. 14764 del 26 giugno 2015 e sez. II, Sentenza n. 24482 del 9 agosto 2022).
Dette spese si liquidano come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022, nei valori minimi, tenuto conto del valore (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00) e della natura della controversia e della non particolare difficoltà delle questioni trattate:
Fase monitoria: € 1.370,00 per corrispettivi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
primo grado
fase di studio € 851,00
fase introduttiva € 602,00
fase di trattazione € 903,00
fase decisionale € 1.453,00
Totale complessivi € 3.809,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA secondo grado
fase di studio € 1.029,00
fase introduttiva € 709,00
fase di trattazione € 1.523,00
fase decisionale € 1.735,00
Totale complessivi € 4.996,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA Le spese della CTU esperita nel presente grado, in quanto ha evidenziato l’erroneità dei calcoli effettuati dalla parte appellata, devono essere poste definitivamente a carico della predetta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
Accoglie l’appello e in riforma dell’impugnata sentenza:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente conto corrente n. 142/010/239, era pari, alla data dell’11 giugno 2013, a MENO Euro 26.432,08;
Dichiara tenuta e condanna parte appellante a corrispondere a parte appellata l’importo di € 26.432,08 oltre interessi come liguidati in decreto ingiuntivo a decorrere dal 12 giugno 2023 al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sostenuti dalla parte appellata che liquida, quanto alla fase monitoria, in € 1305,00 per corrispettivi di avvocato, oltre CPA e IVA se dovuta, primo grado, in € 3.809,00 per corrispettivi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA se dovuta e, quanto al secondo grado, in € 4.996,00 per corrispettivi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA se dovuta;
Pone definitivamente a carico della parte appellata le spese di CTU, come già liquidate con separato provvedimento;
manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 3 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO Ausiliario rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME