Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31228 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31228 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7498/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elett.te domiciliato in SAN SEVERO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all’istanza ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e
difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura allegata al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n.1761/2020 depositata il 20.10.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 13.1.2011 NOME NOME conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Foggia la RAGIONE_SOCIALE, con la quale il 22.4.2009 aveva concluso un contratto di compravendita di una trattrice agricola al prezzo di € 72.000,00 oltre IVA, versandole a titolo di caparra confirmatoria € 15.000,00 in data 22.5.2009, con impegno al pagamento del saldo prezzo prima dell’immatricolazione e della consegna del mezzo (art. 4), sostenendo che poiché la RAGIONE_SOCIALE non le aveva consegnato la trattrice malgrado i solleciti, con la raccomandata a.r. del 3.11.2009 a firma dell’AVV_NOTAIO l’aveva diffidata a consegnarle il mezzo entro cinque giorni in quanto in difetto il contratto si sarebbe risolto; che perdurando l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE all’obbligo di consegna, con successiva raccomandata del 14.10.2010 anche a firma dell’AVV_NOTAIO, aveva esercitato il diritto di recesso, invitando la RAGIONE_SOCIALE a restituirgli il doppio della caparra confirmatoria versata, essendo stato costretto per supplire alla mancata consegna della trattrice a noleggiare altri mezzi presso terzi.
Per tali ragioni NOME chiedeva di accertare la legittimità del recesso da lui esercitato il 22.4.2009 e di condannare conseguentemente la RAGIONE_SOCIALE a restituirgli il
doppio della caparra confirmatoria versata, ossia € 30.000,00 oltre interessi legali.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la RAGIONE_SOCIALE, che sosteneva che NOME aveva richiesto suo tramite un finanziamento alla CNH Capital Europe per pagare il saldo del prezzo di € 57.000,00, rifiutandosi però, con scuse banali, di recarsi in azienda per la firma delle pratiche relative e delle cambiali agrarie che avrebbero dovuto garantire il finanziamento ed omettendo di saldare il prezzo; che dopo aver ricevuto la diffida del 3.11.2009, con missiva del 19.11.2009 aveva comunicato al NOME che la trattrice era disponibile per la consegna già dal 16.11.2009 e con missiva del 23.12.2009 aveva invitato il NOME a consentire la consegna della trattrice; che nel febbraio 2010 il NOME nel corso di un incontro col legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE presso la sede dell’azienda aveva chiesto la disponibilità a risolvere consensualmente il contratto a fronte dell’acquisto da parte sua di una trattrice più piccola, al cui pagamento sarebbe stata imputata la caparra già versata; che la proposta era stata accettata dalla RAGIONE_SOCIALE, che dopo avere venduto a terzi la trattrice agricola oggetto del contratto del 22.4.2009, era rimasta invano in attesa del nuovo ordine del NOME per la trattrice più piccola, ricevendo invece la raccomandata a.r. del 14.10.2010 con la quale il NOME aveva manifestato la volontà di recedere dall’originario contratto e di ottenere la restituzione del doppio della caparra versata.
La RAGIONE_SOCIALE concludeva quindi in primo grado per il rigetto delle domande del NOME, ed in via riconvenzionale chiedeva di accertare l’inadempimento del NOME all’impegno negoziale assunto all’atto della risoluzione consensuale del contratto del 2.4.2009, o in via gradata di accertare l’inadempimento del NOME alle obbligazioni nascenti dal contratto del 2.4.2009, con conseguente suo diritto di ritenere la caparra
ricevuta di €15.000,00 ex art. 1385 comma 2° cod. civ., nonché la condanna del NOME al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..
Il Tribunale di Foggia con la sentenza n. 2477/2017 del 7.11.2017 rigettava tutte le domande delle parti e compensava le spese processuali.
Contro tale sentenza proponeva appello principale il COGNOME, reiterando le domande di primo grado, mentre la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello incidentale, chiedendo oltre al rigetto dell’avversa impugnazione, l’accoglimento della sola sua domanda riconvenzionale di accertamento della legittimità della ritenzione da parte sua della caparra confirmatoria di €15.000,00 ricevuta per il grave inadempimento del COGNOME all’obbligo di pagamento del prezzo.
La Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 1761/2020 del 13/20.10.2020 rigettava l’appello principale, ritenendo che né la diffida stragiudiziale del 3.11.2009, né la raccomandata di recesso del NOME del 14.10.2010, avessero potuto determinare il venir meno degli effetti del contratto di vendita della trattrice agricola concluso dalle parti il 22.4.2009, trattandosi di strumenti che a fronte della contrapposta richiesta di recesso della RAGIONE_SOCIALE imponevano una valutazione comparativa del comportamento delle parti e che non potevano essere validamente utilizzati dalla parte contrattuale che risultava gravemente inadempiente, tale dovendosi considerare il COGNOME, che non aveva pagato il saldo del prezzo di ben € 57.000,00 su € 72.000,00, né aveva sottoscritto le cambiali agrarie a garanzia del finanziamento relativo a tale saldo, che secondo l’art. 4 del contratto doveva precedere l’immatricolazione e la consegna della trattrice agricola.
Con la stessa sentenza, in parziale riforma della decisione di primo grado, veniva invece accolto l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, dichiarando legittimo il recesso dal contratto del 22.4.2009 dalla stessa esercitato in giudizio con conseguente
diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta di €15.000,00, in quanto la RAGIONE_SOCIALE non era tenuta a consegnare la trattrice al NOME senza che questi avesse preventivamente provveduto al saldo del prezzo, ed in quanto il NOME era rimasto inadempiente, nonostante il lungo tempo trascorso, all’obbligo di pagare il saldo del prezzo sia direttamente, che tramite un finanziamento, condannando quindi il NOME alle spese del doppio grado.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte NOME NOME, con un unico motivo, e resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso notificato il 19.4.2021.
Il 3.5.2023 é stata notificata la proposta di definizione del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. del 18.4.2023 per manifesta infondatezza (rectius inammissibilità del motivo) , ed il 12.6.2023 NOME, tramite l’AVV_NOTAIO, munito di procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso ex art. 380 bis comma 2° c.p.c..
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale conseguentemente fissata del 7.11.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo lamenta il ricorrente, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omesso esame da parte della Corte d’Appello di Bari di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’ammissione da parte della RAGIONE_SOCIALE nella comparsa di risposta dell’11.4.2011 del proprio grave inadempimento al contratto di vendita concluso dalle parti il 22.4.2009, per avere venduto a terzi nel febbraio 2010 la trattrice agricola oggetto del contratto di compravendita concluso con NOME NOME il 22.4.2009, prima che quest’ultimo esercitasse il recesso da tale contratto con missiva del 14.10.2010.
Assume il ricorrente che, se la Corte d’Appello di Bari avesse considerato che a febbraio 2010 la RAGIONE_SOCIALE aveva venduto a terzi la trattrice agricola oggetto del contratto concluso con COGNOME NOME il 22.4.2009, avrebbe riconosciuto l’inadempimento colposo dell’obbligo di consegna da parte della RAGIONE_SOCIALE, dichiarando quindi la legittimità del recesso esercitato dal NOME il 14.10.2010, con conseguente suo diritto alla restituzione del doppio della caparra versata, e rigettando la domanda della RAGIONE_SOCIALE di accertamento della legittimità del suo recesso dal contratto e della ritenzione da parte sua della caparra confirmatoria ricevuta, e chiede quindi la cassazione con rinvio dell’impugnata sentenza.
Il ricorso é stato fatto oggetto di proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza ( rectius per inammissibilità), sia in quanto basato sull’omessa considerazione di mere deduzioni difensive, sia in quanto fondato su una circostanza (la vendita a terzi della trattrice agricola nel febbraio 2010 da parte della RAGIONE_SOCIALE prima del recesso del NOME del 14.10.2010) non decisiva.
Il ricorrente si duole dell’omessa considerazione da parte della Corte d’Appello di Bari di un preciso fatto storico, come tale rientrante nella previsione dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., ossia della vendita a terzi della trattrice agricola oggetto del contratto concluso dalle parti il 22.4.2009 da parte della RAGIONE_SOCIALE prima del recesso del 14.10.2010 del NOME.
Risulta altresì soddisfatto, al contrario di quanto sostenuto dal controricorrente, l’onere di allegazione relativo all’indicazione degli atti processuali coi quali il fatto storico suddetto é stato fatto oggetto di discussione tra le parti, avendo il ricorrente in proposito indicato di avere trattato la relativa questione alla pagina 3 delle note conclusionali autorizzate del 26.10.2017 del giudizio di primo grado, alle pagine 7 e 8 della comparsa conclusionale del
28.7.2020 del giudizio di secondo grado, ed ancora alla pagina 3 delle note di replica conclusive del giudizio di secondo grado.
Risulta invece carente il requisito della decisività del fatto non considerato, come già rilevato nella proposta di definizione anticipata, con conseguente inammissibilità del ricorso al vizio dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c..
Anzitutto deve ricordarsi che il recesso previsto dall’art. 1385 comma 2° cod. civ., presupponendo l’inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelle di cui agli articoli 1454, 1456 e 1457 cod. civ., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile (Cass. 23.8.2019 n. 21659; Cass. n.18266/2011). Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall’inadempimento dell’altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto.
Il medesimo principio vale nel caso in cui ciascuna parte eserciti il diritto di recedere dal contratto, a cagione dell’allegato inadempimento dell’altra parte, posto che la norma dettata dall’art. 1385 comma 2° cod. civ., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente. Pertanto, nell’indagine sull’inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni
caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l’interesse dell’altro al mantenimento del negozio (Cass. 16.4.2021 n. 10196; Cass. n. 13241/2019; Cass. ord. n. 12549 del 10.5.2019; Cass. n. 21206 dell’8.8.2019).
Attenendosi a questi principi la Corte d’Appello di Bari alle pagine 7 e 8 della sentenza, tenuto conto del fatto che l’art. 4 del contratto concluso dalle parti prevedeva che il pagamento del prezzo dovesse avvenire prima dell’immatricolazione e della consegna del veicolo, e considerato che COGNOME NOME pacificamente non aveva pagato, malgrado il tempo trascorso dalla sottoscrizione del contratto del 22.4.2009, il saldo del prezzo del rilevante importo di € 57.000,00 su € 72.000,00, né aveva sottoscritto la modulistica predisposta per il finanziamento e le cambiali agrarie che lo avrebbero dovuto garantire, con contegno contrario a buona fede, ha negato la sussistenza dell’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE all’obbligo di consegna della trattrice agricola, del quale il NOME avrebbe potuto pretendere l’adempimento solo una volta effettuato il saldo del prezzo, ed ha quindi riconosciuto, da un lato, l’infondatezza della pretesa del NOME di recedere dal contratto con la raccomandata del 14.10.2010 per l’inadempimento da parte della RAGIONE_SOCIALE dell’obbligo di consegna e di ottenere la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata, e dall’altro, la legittimità del recesso dal contratto del 22.4.2009 esercitato giudizialmente dalla RAGIONE_SOCIALE per il mancato pagamento del saldo del prezzo da parte del NOME, con conseguente diritto della venditrice alla ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta.
Tale valutazione comparativa non sarebbe cambiata se la Corte d’Appello di Bari avesse considerato la circostanza dell’avvenuta vendita da parte della RAGIONE_SOCIALE a terzi a febbraio 2010 della
trattrice agricola oggetto del contratto concluso dalle parti il 22.4.2009, in quanto tale vendita é avvenuta quando già il NOME era da lungo tempo risultato inadempiente all’obbligo precedente ed essenziale di pagare il saldo del prezzo, il che rendeva inesigibile da parte sua l’obbligazione della RAGIONE_SOCIALE di consegna del mezzo per l’eccezione inadimplenti non est adimplendum invocata dalla RAGIONE_SOCIALE
A ciò va aggiunto che con la diffida ad adempiere del 3.11.2009, anche se ritenuta dalla Corte d’Appello inidonea a determinare il venir meno degli effetti del contratto di vendita del 22.4.2009 perché proveniente da soggetto gravemente inadempiente, il COGNOME aveva manifestato il proprio disinteresse alla conservazione del contratto, suscitando quindi l’affidamento della RAGIONE_SOCIALE nel fatto che il contratto non fosse mantenuto in esecuzione, e solo col recesso del 14.10.2010 ha poi manifestato la volontà di rinunciare agli effetti dell’auspicata risoluzione di diritto precedentemente richiesta, quando ormai la vendita del veicolo a terzi era avvenuta, persistendo comunque nella condotta gravemente inadempiente ed in mala fede.
Ne deriva che il fatto storico non considerato della vendita a terzi della trattrice agricola nel febbraio 2010 da parte della RAGIONE_SOCIALE non avrebbe comunque modificato il giudizio di precedente, essenziale e grave inadempimento del NOME, rispetto ad un obbligo di consegna della RAGIONE_SOCIALE mai divenuto esigibile a causa della mancanza del precedente saldo del prezzo.
All’inammissibilità del ricorso per una delle ragioni già riportate nella proposta di definizione anticipata, segue la condanna del NOME al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo, ed in base al combinato disposto degli articoli 380 bis ultimo comma c.p.c. nuova formulazione e 96 comma 3° e 4° c.p.c. nuova
formulazione il ricorrente va altresì condannato al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma equitativamente determinata di € 6.000,00, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende di € 3.000,00.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15% ed al pagamento ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c. della somma equitativamente determinata di € 6.000,00, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00.
Visto l’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.11.2023