Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36301 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36301 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 9102/2019 proposto da:
NOME COGNOME NOME , difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e domiciliata a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , difeso da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME e domiciliato a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
Condominio INDIRIZZO, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2823/2018 del 4/12/2018.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel gennaio 2009 il promissario acquirente NOME COGNOME conveniva dinanzi al Tribunale di Livorno la promittente venditrice NOME COGNOME per l’accertamento della legittimità del proprio recesso ex art. 1385 c.c. dal preliminare di compravendita e la restituzione della caparra confirmatoria nella misura del doppio. L’attore allegava che: (a) egli aveva sottoscritto nel settembre del 2008 una proposta di acquisto di un immobile di proprietà della convenuta ad un prezzo di € 285.000; (b) se mpre nel mese di settembre del 2008, egli aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita dell’immobile con l’inserimento di una clausola di garanzia della possibilità di cambiare la destinazione d’uso dell’immobile; (c) egli aveva versato una ca parra confirmatoria di € 42.000. La promittente venditrice proponeva domanda riconvenzionale di accertamento della legittimità del proprio recesso ex art. 1385 c.c. e chiamava in garanzia il Condominio per sentirlo condannare al risarcimento del danno causato (in caso di accoglimento delle domande attoree) dalla illecita interferenza nell’attività intercorsa tra le parti del preliminare. Il Tribunale accoglieva le domande dell’attore e rigettava le domande della convenuta, con accertamento della legittimità del recesso ex art. 1385 c.c. e condannava alla restituzione della caparra confirmatoria nella misura del doppio in favore dell’attore. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado.
Ricorre in cassazione la promittente venditrice con tre motivi, illustrati da memoria. Resistono il promissario acquirente e il Condominio con distinti controricorsi e rispettive memorie.
Ragioni della decisione
1. -Con il primo motivo (p. 17 ss.) la promittente venditrice censura ex artt. 1362, 1353 e 1385 c.c. l’interpretazione della clausola del
contratto preliminare di compravendita sulla quale i giudici di merito hanno fondato il suo inadempimento.
Il tenore della clausola è il seguente: «Garantisce espressamente la parte promittente venditrice, da intendersi come condizione essenziale del presente atto, pattuita in difetto la risoluzione ipso iure, che il bene in oggetto possa essere sottoposto a cambio di destinazione a uso ufficio. All’uopo la medesima si impegna a sottoscrivere d.i.a. o richiesta di altri provvedimenti autorizzativi necessari, beninteso da ottenersi a spese della parte acquirente, che altresì sosterrà l’onere dei lavori necessari per detto cambio di destinazione».
L’argomentazione censurata (p. 3 s.) è sintetizzata in questo capoverso. Le parti hanno sottoscritto un preliminare che contiene una garanzia espressa, intesa come condizione essenziale e con pattuizione di risoluzione ipso iure in caso di difetto che il bene in oggetto potesse essere sottoposto a cambio di destinazione ad uso ufficio, con l’impegno della convenuta a sottoscrivere una Dia o richieste di altri provvedimenti autorizzativi necessari. L’attore non ha agito per sentir dichiarare la risoluzione d i diritto del contratto preliminare, poiché nell’atto introduttivo di primo grado egli domanda l’accertamento del recesso ex art. 1385 c.c. e la condanna della convenuta al pagamento del doppio della caparra.
Le censure sono sintetizzate in questo capoverso. Il verificarsi della condizione dipende da fattori estranei alla volontà delle parti (cioè, la disciplina statale in materia di destinazione di uso degli immobili urbani, lo strumento urbanistico comunale, l’inesistenza di vincoli assimilabili alle servitù irregolari e reciproche). Nel caso di specie è entrata in gioco unicamente la delibera dell’assemblea condominiale che ha negato l’autorizzazione al mutamento d’uso . Dalla clausola è stata erroneamente des unta un’obbligazione in capo alla convenuta. Si fa
valere che in caso di avverarsi di una pattuita condizione risolutiva non si dà inadempimento di una parte con conseguente potere di recesso in capo alla controparte, bensì risoluzione di diritto del contratto senza imputazione d’inadempimento.
Del primo motivo è da dichiarare l’ inammissibilità.
La ricorrente invoca in primo luogo la violazione dell’art. 1362 c.c., ma in realtà intende sovrapporre il proprio apprezzamento interpretativo della clausola contrattuale a quello che il giudice di merito ha espresso in una motivazione congrua (focalizzata sull’ accertamento dell’ assunzione testuale di una garanzia da parte della venditrice), che pertanto si sottrae a censure in sede di legittimità. Ciò reca con sé l’infondatezza delle ulteriori censure di violazione di norme di diritto , che muovono dalla sovrapposta interpretazione di parte della clausola.
Il primo motivo è inammissibile.
2. – Il secondo motivo (p. 23 ss.) denuncia ex art. 112 c.p.c., nonché artt. 1137, 1138, 2643, 2659 c.c. l’omessa dichiarazione di nullità della delibera del Condominio che, richiamandosi all’art. 5 del regolamento condominiale, aveva respinto la richiesta di trasformazione dell’appartamento a pianterreno in studio fisioterapico. La delibera è del seguente tenore: «con la maggioranza di 9 condomini su 10 presenti, o rappresentati per delega, per complessivi 759 millesimi respinge la richiesta della trasformazione dell’appartamento al piano terreno da abitazione a studio fisioterapico, in quanto il regolamento di condominio stabilisce all’articolo 5 che ‘gli appartamenti dell’edificio potranno essere destinati esclusivamente a uso di civili abitazioni o a studi professionali privati: ogni uso diverso di essi dovrà essere acconsentito dall’assemblea’».
La parte censurata della sentenza è la seguente: «La circostanza che il regolamento di condominio prevedesse la possibilità di destinazione
dei quartieri a uso di studi professionali privati non può di per sé essere sufficiente a mandare esente da responsabilità, poiché ella si era obbligata non solo a prestare l’assenso necessario per dare corso alla pratica burocratica di mutamento della destinazione, ma altresì a che non vi fosse impedimento alcuno a detto mutamento. Ora la manifestazione di volontà contraria a tale mutamento manifestata da un’assemblea condominiale (non importa da chi convocata) si pone quale ostacolo che , ove avesse voluto dare corso al suo impegno, avrebbe dovuto quantomeno impugnare non potendo certo riversare l’onere sul acquirente di fare in modo che venisse eliminato tale ostacolo, ancorché potesse essere nulla la deliberazione (ma la circostanza qui non rileva) perché incidente sulla libera disponibilità di un bene di proprietà esclusiva».
La censura è sintetizzabile nei termini seguenti. Il regolamento condominiale non può imporre vincoli sulla proprietà esclusiva dei singoli condomini, poiché non è stato trascritto e non è stato richiamato nell’atto di acquisto della ricorrente . Pertanto, la Corte avrebbe dovuto pronunciare l’infondatezza della pretesa dell’attore . Inoltre, la Corte ha omesso di pronunciarsi d’ufficio sulla nullità della delibera condominiale, per aver imposto un vincolo alla proprietà individuale in assenza delle condizioni che lo rendono legittimo, ma si è limitata ad attribuire una colpa alla ricorrente per non avere impugnato la delibera. Ulteriore omissione di pronuncia concerne la questione che l’art. 5 del regolamento condominiale no n era di ostacolo ad adibire l’immobile ad a studio fisioterapico, poiché esso rientra nella nozione di studi professionali privati.
Il secondo motivo è infondato.
Come emerge dal capo di sentenza impugnato ed anche dal motivo che lo impugna, l’argomentazione della Corte concerne la definizione
giudiziale del rapporto tra l’attore e la convenuta sulla base del contratto preliminare di compravendita e, in particolare, della clausola di garanzia assunta dalla venditrice nei confronti del compratore (v. paragrafo precedente). Contrariamente a quanto mostra di ritenere la ricorrente, non vi è stata alcuna omissione di pronuncia sulla nullità della delibera condominiale, ma la corretta constatazione che, nel contesto della cognizione sulla fondatezza della pretesa dell’attore alla restituzione della ca parra nella misura del doppio, la questione dell’ostacolo che la delibera condominiale de qua ha frapposto alla realizzazione del programma contrattuale è un fatto esterno al rapporto tra le parti, il cui impatto negativo non può occorrere sulla sfera giuridica del compratore (come sarebbe accaduto se ciò avesse condotto ad un rigetto della sua domanda), bensì, sulla base della menzionata clausola di garanzia, ricade sulla sfera giuridica della compratrice. Sul punto è corretta la pur stringata pronuncia della Corte di appello sulla irrilevanza della questione relativa alla nullità della delibera condominiale. Così come – si deve aggiungere per rendere più esplicito il ragionamento della Corte di appello -la mancata impugnazione della delibera da parte della ricorrente viene in gioco non già in sé, bensì come uno degli strumenti che costei avrebbe avuto a disposizione per mantenere fede alla garanzia prestata.
Il secondo motivo è infondato.
3. Il terzo motivo (p. 38 ss.) denuncia, in via subordinata all’accoglimento dei motivi precedenti, la violazione dell’art. 342 c.p.c. poiché la Corte di appello ha dichiarato inammissibile, in quanto non rispondente ai canoni fissati da tale articolo, il motivo di appello rivolto avverso il rigetto delle domande proposte dalla convenuta nei confronti del Condominio. Si fa valere il contenuto specifico della domanda
risarcitoria (cioè, l’entità pari alla caparra raddoppiata che la convenuta dovesse essere condannata a pagare all’attore).
Censurata è la seguente parte della sentenza: «Il Tribunale ha respinto la domanda di manleva per mancanza della prova di un’illecita interferenza e dell’esercizio abusivo di un diritto, cui fa seguito l’assenza di qualsivoglia responsabilità ex art. 2043 c.c. lungi dall’argomentare criticamente per confutare tali affermazioni, si limita a considerazioni che non intaccano quanto affermato della decisione impugnata: non basta sostenere che non sussistano dubbi sull’aver frapposto inesistenti v incoli sulla proprietà privata, poiché il Tribunale ha evidenziato che la delibera non è stata impugnata e non è stato rimosso il vincolo oggetto della deliberazione. L’appello sotto tale profilo appare, pertanto, inammissibile perché formulato in violazio ne dell’art. 342 c.p.c., in assenza, cioè, di un valido articolato volto a confutare la decisione impugnata. Ciò a prescindere, in quanto superato dall’argomentazione che precede, dalla circostanza che in ogni caso non è data dimostrazione alcuna dell’enti tà del danno sofferto, non potendo esso venire rapportato al doppio della caparra, la cui debenza è correlata all’inadempimento e non certo del Condominio (perdurando gli effetti della delibera)».
Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilità per difetto del requisito della specificità/autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.
L’esercizio del potere della Corte di cassazione di esame diretto degli atti del giudizio di merito al fine accertare gli errores in procedendo presuppone il puntuale rispetto ad opera della parte ricorrente del requisito di specificità della censura (ex art. 366 co. 1, n. 6 c.p.c.). In altri termini, l’accesso al fascicolo di causa presuppone che il ricorso riporti con precisione – che non può essere certo disgiunta da chiarezza e sinteticità -indicazioni che consentano alla Corte di individuare e
sintetizzare i luoghi rilevanti all’interno dei singoli atti e di confrontarli con una censura formulata in termini così stringenti da sollecitare un efficiente e produttivo esercizio del potere di controllo, evitando di compiere general-generiche verifiche degli atti o anche solo indagini integrative per colmare lacune nell’indicazione delle circostanze rilevanti per la valutazione della decisività della questione (cfr. Cass. SU 34469/2019, Cass. 9878/2020, 23834/2019, 2771/2017).
Applicando tale canone al caso di specie, si riscontra che il motivo è privo di una puntuale e specifica trascrizione sintetica del corrispondente motivo di appello (non essendo sufficiente il frammento riportato a metà della pagina 39).
Il terzo motivo è inammissibile.
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unif icato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti , che liquida in € 5.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/12/2023.
Il Presidente
NOME COGNOME