Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34638 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34638 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9806-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– intimati –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME ITALO, nella loro qualità di eredi di NOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che li rappresenta e difende;
– intimati –
avverso la sentenza n. 16/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 08.01.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.01.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME, NOME NOME, NOME NOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano domanda ex art. 1453 cod. civ., innanzi al Tribunale di Bari -ex Sez. stralcio di Rutigliano, di risoluzione del contratto di compravendita di immobile, stipulato per atto pubblico in data 26.10.2009, accertato l’inadempimento dell’acquirente COGNOME NOME, titolare dell’omonima ditta individuale, al versamento del saldo del prezzo (€200 .000,00).
1.1. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2377/2017, notificata a mezzo PEC il 01.06.2017, accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, dichiarava la risoluzione del contratto oggetto di causa.
Per la riforma della sentenza di primo grado interponeva appello NOME COGNOME innanzi alla Corte d’Appello di Bari. L ‘appellante deduceva l’insussistenza dell’inadempimento e l’estinzione delle obbligazioni assunte dalle parti per compensazione dell’obbligazione del pagamento del prezzo, gravante su esso appellante, con l’obbligazione delle parti appellate, consistente nel versamento del conguaglio in danaro fissato nel contratto; l’insussistenza dell’importanza dell’inadempimento , ex art. 1455 cod. civ.; l’insussistenza dello ius postulandi degli attori, nonché la tardiva proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 21.10.2009.
Intervenuto il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, giusta sentenza n. 104/2017 del 27.06.2017 emessa dal Tribunale di Bari -IV Sezione Civile Ufficio Fallimenti, con comparsa
del 01.07.2017 la RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di appello, facendo proprie tutte le deduzioni ed eccezioni formulate dal fallito. In séguito al decesso di NOME, il giudice d’appello dichiarava l’interruzione del processo all’udienza dell’11.10.2019; la RAGIONE_SOCIALE provvedeva a riassumere il giudizio ex art. 303 cod. proc. civ., notificando il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza anche agli eredi del de cuius , NOME e COGNOME NOME.
Con sentenza n. 16/2021 la Corte d’Appello di Bari dichiarava inammissibile l’appello, così argomentando:
NOME COGNOME aveva proposto appello in data 01.07.2017, ossia dopo l’intervenuta dichiarazione di fallimento (27.06.2017) e, dunque, dopo aver perduto la capacità processuale ( ex art. 43 legge fallimentare); da ciò deriva:
-l’inesistenza della procura alle liti, non potendo essere invocata l’ultrattività del mandato, né potendosi ipotizzare la facoltà riconosciuta al Curatore, ex artt. 72 e 78 legge fallimentare, di subentrare nel contratto, come prevista in caso di contratti di mandato di altro tipo (Cass. n. 4795 del 24.02.2020);
-l’interruzione del giudizio ex art. 299 cod. proc. civ. non poteva più essere sanata mediante valida costituzione della RAGIONE_SOCIALE fallimentare, posto che al momento in cui essa si è costituita (01.07.2019) era ormai spirato il termine ultimo per l’impugnazione .
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a quattro motivi e illustrato da memoria.
Restavano intimati NOME, NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, NOME NOME.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 299, 328 cod. proc. civ., nonché dell’art.43 R.D. 16 Marzo 1942, n. 267 (‘legge fall . ‘), ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. Il ricorrente censura la decisione resa dalla Corte d’Appello di Bari nella parte in cui ha accolto l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello sollevata dall’appellato, per carenza della capacità processuale dell’appellante NOME COGNOME. Segnatamente, la Corte barese non avrebbe correttamente considerato che l’evento interruttivo ‘ apertura del fallimento ‘ era sopravvenuto durante la decorrenza del termine breve e non in pendenza del giudizio di appello, con la conseguenza che nessuna interruzione automatica del processo poteva dirsi verificata.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 legge fall ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. La censura, sotto altro profilo, investe la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la legittimazione attiva di NOME COGNOME, essendo stato dichiarato fallito. In particolare, si sostiene che l’incapacità processuale del fallito poteva essere fatta valere esclusivamente dal curatore del fallimento, e non anche dalla controparte o d’ufficio dal giudice.
Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 legge fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. A vrebbe errato la Corte d’Appello nel non considerare che la costituzione in giudizio della curatela fallimentare era avvenuta allo scopo di proseguire il giudizio introdotto con la domanda del soggetto fallito, così rilevando una volontà tacita di ratifica dell’operato del falsus procurator.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o la mancata applicazione dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. (come sostituito
per effetto della legge n. 69 del 2009) in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. Con l’anzidetta censura, da intendersi subordinata al rigetto dei precedenti motivi, il ricorrente si duole della mancata assegnazione di un termine per sanare il difetto di rappresentanza mediante nuovo rilascio di procura alle liti.
Per ragioni di priorità logica, saranno innanzitutto esaminati gli ultimi due motivi.
5.1. Il terzo motivo è infondato. In caso di fallimento del mandante, il mandato defensionale conferito con la procura ad litem , in considerazione delle sue peculiari caratteristiche, non è soggetto alla disciplina del mandato in generale di cui all’art. 78, comma 2, legge fall. Ciò può evincersi sia dall’art. 43, comma 1, legge fall., secondo cui il fallito perde – per effetto della dichiarazione di fallimento – la legittimazione processuale in tutte le controversie non aventi natura personale; sia dall’art. 43, comma 3, legge cit., secondo cui l’apertura del fallimento determina automaticamente l’interruzione dei processi (di merito) in corso. La disciplina del mandato al procuratore legale del fallimento prevista dalla legge fallimentare (vedi artt. 25, comma 1, n. 6); e 31, comma 1, legge fall.) costituisce una fattispecie complessa di procura alle liti che si perfeziona con il concorso di tre distinti atti, uno (solo) dei quali – a séguito della riforma del diritto fallimentare del 9 gennaio 2006, n. 5 – è demandato alla competenza del giudice delegato ( ossia l’ autorizzazione a stare a giudizio, da concedersi per ogni grado) e gli altri due alla competenza del curatore (nomina e rilascio della procura al difensore). Non può, quindi, attribuirsi incarico al legale che patrocinava la ditta individuale, poi fallita, prima della dichiarazione di fallimento per effetto del comportamento omissivo del curatore, il quale non è comunque dotato di capacità processuale autonoma,
essendo questa integrata dall’autorizzazione del giudice delegato (vedi Cass. Sez. 1, n. 4795 del 24.02.2020; Cass. n. 26359/2014).
5.2. Anche il quarto motivo è infondato. Chiarito che il mandatario del soggetto fallito non era munito di adeguata procura alle liti nel caso di specie, l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel testo applicabile ratione temporis , non consente di «sanare» la procura alla lite inesistente ovvero mancante in atti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 37434 del 21.12.2022, Rv. 666508 -01; a differenza di quanto accade nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28251 del 09/10/2023, Rv. 669047 – 01).
Avendo il Collegio rigettato gli ultimi due motivi, i primi due si dichiarano assorbiti.
Il ricorso è rigettato; non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda