SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 265 2026 – N. R.G. 00000650 2024 DEPOSITO MINUTA 07 03 2026 PUBBLICAZIONE 09 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
La Corte d’Appello di L’Aquila, in persona dei magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 650/2024 R.G. e rimessa in decisione all’udienza del 25.02.26 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME
COGNOME, giusta procura allegata all’atto di costituzione quali nuovi procuratori in successione al precedente revocato, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Silvi (INDIRIZZO), INDIRIZZO;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura in calce all’atto di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Teramo, INDIRIZZO;
APPELLATA
E
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<>
Per parte appellata:
<>
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 607/2024 pubblicata il 04.06.24 -Risarcimento del danno da incidente stradale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo ha parzialmente accolto la domanda posta
da per il risarcimento del danno patito a seguito d’incidente stradale, avvenuto il 15.04.2010 in Silvi Marina (INDIRIZZO, tra il medesimo attore in bicicletta e l’autovettura targata TARGA_VEICOLO, conAVV_NOTAIOa da , di proprietà di e tenuta in garanzia per la RCA da (oggi .
1.1 A sostegno della domanda, l’attore deduce i fatti di seguito sintetizzati.
Nella data e nel luogo predetti, alle ore 16.00 circa, si conduceva, a bordo della sua bicicletta, lungo la INDIRIZZO, quando, giunto all’altezza dell’intersezione con INDIRIZZO, cadeva rovinosamente per terra a causa dell’urto con lo sportello dell’autovettura predetta, aperto improvvisamente dal conducente con la conseguente necessità di ricovero presso RAGIONE_SOCIALE Soccorso.
Per l’effetto della caduta, all’attore veniva ivi diagnosticata ‘ contusione spalla destra con riferita lussazione di spalla autoriAVV_NOTAIOa dal paziente ‘, con prognosi di giorni 20; a seguito di ulteriori accertamenti, veniva ulteriormente refertata ‘ aspetto marcatamente disomogeneo del tendine sovraspinoso con stria ipoecogena centrotendinea compatibile con fissurazione parcellare di 1 cm di estensione. Coesiste irregolarità del margine osseo omerale postero-laterale da esiti di lesione da impatto di per probabile episodio lussazione scapolo-omerale. Minima ectasia della guaina ricoprente il tendine del capo lungo bicipitale con modesto versamento consensuale da
tenosinovite. Aspetto contratto delle strutture muscolari paravertebrali e del trapezio da probabili esiti di distrazione rachidea cervicale .’
1.2 IntroAVV_NOTAIOo che fu il giudizio innanzi al Tribunale di Teramo, presso la ex sezione distaccata di Atri, esso è stato deciso, con sentenza n. 561/18, con l’accoglimento della domanda risarcitoria, esclusa la voce di danno relativo alla perdita da capacità lavorativa generica e specifica.
Impugnata su questo punto la sentenza innanzi questa Corte, essa è stata dichiarata nulla per difetto di integrità del contraddittorio, in quanto non erano stati citati in giudizio di primo grado il conducente ed il proprietario dell’autovettura, litisconsorti necessari, rimanendo esso contradditorio così limitato alla sola compagnia RAGIONE_SOCIALE convenuta.
Rimesse le parti al AVV_NOTAIO di prossimità ex art. 354 c.p.c., con sentenza n. 1393/21 di questa Corte, la causa veniva tempestivamente riassunta da .
Il Tribunale di Teramo, dunque, integrato il contraddittorio in favore degli eredi di (proprietario dell’autovettura, deceduto nelle more del giudizio), che rimanevano comunque contumaci, con sentenza n. 607/24 sostanzialmente confermava la decisione già aAVV_NOTAIOata con la precedente pronuncia, ossia ritenendo insussistenti elementi concreti per riconoscere ulteriori voci di danno da perdita di chance in ambito lavorativo futuro, stante la piena recuperabilità delle condizioni fisiche dell’attore così come sostenuto anche dai consulenti medicolegali, incaricati d’ufficio già nel precedente procedimento di primo grado acceso innanzi alla sezione distaccata di Atri.
In definitiva, Il AVV_NOTAIO teramano riteneva congrua la somma complessiva di euro 45.255,58 già liquidata dallo stesso giudice nella precedente sentenza n. 561/18 (al pagamento della quale ebbe a provvedere già la in esecuzione di condanna), a ristoro assieme del danno
biologico nella misura riconosciuta e del danno patrimoniale; rimasti esclusi il danno esistenziale e quello da perdita lavorativa, per il cui risarcimento si era pure domandato.
Avverso la sentenza proponeva appello , affidandosi a sei motivi di gravame, di cui cinque lamentano il negato riconoscimento del danno alla capacità lavorativa generica e specifica, rimanendo l’ultimo a contrasto della disposizione sulle spese di lite.
Di seguito essi così si riassumono.
3.1 Erroneità della sentenza de qua nella parte in cui il AVV_NOTAIO ha riconAVV_NOTAIOo alla minima entità delle lesioni subite dall’appellante l’inesistenza del danno da capacità lavorativa specifica ; secondo il gravame, è piuttosto superata la presunzione alla quale invece il Tribunale ha riconAVV_NOTAIOo il rigetto della domanda sul danno da lesione alla capacità lavorativa specifica.
3.2 Erroneità della sentenza nella parte in cui il AVV_NOTAIO ha tratto conclusioni errate dalla C.T.U. espletata.
In sintesi, si evidenzia la infondatezza della relazione medica del AVV_NOTAIO. consulente ausiliario specializzato in medicina subacquea ma non in chirurgia, il quale ha pronosticato la probabile emendabilità delle lesioni subite, con conseguente recupero della capacità lavorativa, mediante trattamenti terapici o chirurgici.
Secondo il gravame, tale conclusione, su cui è fondata la decisione del Tribunale, sarebbe in contraddizione con quanto certificato da tutti gli altri specialisti sanitari intervenuti nella causa, dai medici interpellati presso le strutture ospedaliere pubbliche, al consulente di parte e allo stesso AVV_NOTAIO. anch’egli consulente del giudice, i quali hanno avuto tutti ad escludere la sanabilità completa delle lesioni subite da e con essa la perdita irrecuperabile della facoltà di continuare a svolgere il lavoro di subacqueo specializzato.
3.3 Erroneità della sentenza nella parte in cui il AVV_NOTAIO ha ritenuto immotivatamente che le lesioni subite dall’appellante siano certamente emendabili, da cui il rigetto del chiesto ristoro del danno alla capacità lavorativa specifica.
L’appellante aggiunge che, anche a voler concedere la emendabilità delle lesioni subite, per ciò stesso non risulta recuperabile automaticamente la capacità lavorativa specifica, e questo per diverse ragioni: innanzitutto, tra le altre, l’elevata specializzazione della professione di , subacqueo non per diporto ma uso alle immersioni profonde richieste nell’ambito delle operazioni nell’ambito delle imprese d’estrazione petrolifera, che la rende
impraticabile in condizioni di non perfetta efficienza fisica e psichica, ossia le condizioni che la parte lamenta non essere più realizzabili.
Inoltre, anche il lungo tempo, necessario a svolgere le terapie e le cure mediche ipotizzate ed indefinitivamente estensibile per anni, avrebbe comunque pregiudicato irrimediabilmente la competitività sul mercato di , ormai cinquantunenne, di fronte a concorrenti più giovani e più sani.
3.4 Erroneità della sentenza nella parte in cui il AVV_NOTAIO ha posto in dubbio l’origine delle lesioni . Si contesta, con ciò, la valorizzazione trasfusa in decisione dell’osservazione del CTU, secondo cui, in realtà, ‘ la fessurazione preinserzionale del tendine sovraspinoso con verosimile instabilità articolare è da ritenersi molto probabilmente quale esito della frattura della testa omerale subita in passato, nell’anno 1994. Tale esito poi potrebbe essere stato in qualche modo aggravato dal successivo trauma contusivo subito nell’incidente del 15 Aprile 2010 .’
Secondo il gravame, la formula dubitativa usata dall’ausiliario del giudice avrebbe dovuto porla in minore considerazione rispetto alla formula assertiva, ma di segno opposto, della consulenza di parte, che esclude postumi invalidanti pregressi rispetto all’incidente per cui è oggi causa.
3.5 Erroneità della sentenza nella parte in cui il AVV_NOTAIO ha ritenuto già in età pensionabile.
Sbaglierebbe il Tribunale nell’aver individuato nell’età di 40 anni il limite ultimo per l’iscrizione al registro degli operatori tecnici subacquei, ai sensi del D.M. 13.01.79 che la disciplina, identificando tale termine con quello di pensionamento a questa specifica attività professionale.
Il gravame contesta il punto, deducendo che la norma richiamata pone, sì, il limite d’età d’iscrizione, non coincidendo questo, tuttavia, con il termine massimo di mantenimento della medesima , giacché essa è consentita negli anni anagrafici successivi a condizione che l’ iscritto si formi continuamente e si sottoponga ogni anno a specifiche visite mediche che ne attestino il mantenimento dei requisiti fisici.
L’età pensionabile per anzianità, dunque, rimane quella disciplinata dal d.lgs. 67/2011, dalla quale, con i suoi 43 anni all’epoca del sinistro, era ancora lungi dall’aver maturato. 3.6 Erroneità della sentenza nella parte in cui il AVV_NOTAIO ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite: in sintesi, riguardo il giudizio di primo grado dichiarato nulla da questa Corte, l’appellante osserva che s e il giudice o la controparte avessero rilevato il difetto di contraddittorio, egli avrebbe provveduto alla notifica e nulla sarebbe accaduto in termini di spese di lite.
Con comparsa del 24.07.24, si costituiva la resistendo all’appello e insistendo per la conferma della gravata sentenza, evidenziando l’infondatezza dell’impugnazione: preliminarmente eccepiva l’eccesso del quantum del danno richiesto per perdita di capacità lavorativa, inizialmente indicato in 100.000,00 euro, poi cresciuto fino a 570.000 euro, in ogni caso da considerare in rapporto alla modestia dell’incidente subito.
Nel merito, essa contestava analiticamente i motivi di gravame, sostanzialmente ribadendo le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della sentenza impugnata.
Sono, invece, rimasti non costituiti e di cui va pertanto dichiarata la contumacia.
Istruito il giudizio e fissata discussione per l’udienza del 25.02.26, la Corte tratteneva la causa in decisione.
Sui motivi relativi al risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica.
6.1 La lesione della capacità lavorativa specifica non costituisce una conseguenza automatica e diretta derivante dall’accertamento del danno biologico. Detta voce di danno deve essere dimostrata. Qualora la conAVV_NOTAIOa del danneggiante comporti un evento invalidante di riAVV_NOTAIOa rilevanza, come una microlesione temporanea, le cosiddette micropermanenti (lesioni pari o al di sotto della percentuale del 9%), la prova fornita dal danneggiante deve essere piena (cfr. anche Cass. civ., 11 marzo 2005, n. 5415). L’onere probatorio posto a carico del danneggiato diminuisce laddove sia vittima di un evento lesivo di rilevante gravità. In tal caso è sufficiente la prova per presunzioni (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25730; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2644 (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18866).
Allorchè la persona che ha subito una lesione dell’integrità fisica come nella specie già eserciti un’attività lavorativa, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (c.d. micropermanente), un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa è configurabile solamente in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale (cfr. Cass., 9/1/2001, n. 239), e cioè biologico, morale ed esistenziale (cfr. Cass., 6/2/2007, n. 2546; Cass., 2/2/2007, n. 2311; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572. V. anche Cass., 19/2/2007, n. 3758. Diversamente v., da ultimo, Cass., 20/4/2007, n. 9510; Cass., 9/11/2006, n. 23918).
A tal fine occorre che il AVV_NOTAIO, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica – e questa a sua volta sulla capacità di guadagno -, accerti se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio subito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o riAVV_NOTAIOe. E solo se dall’esame di detti elementi risulta una
riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante.
6.2 L’accertamento allora deve involgere in questa sede prima di tutto la verifica dell’assunto in forza del quale ‘a causa dei postumi’ il soggetto ha contratto una riduzione di guadagno ovvero effettivamente ricaverà minori guadagni.
Occorre cioè preliminarmente verificare in quale misura la menomazione fisica, che pure incontestabilmente (in quanto già così statuito con decisione in parte qua passata in giudicato) ha generato postumi micropermanenti incidenti pure sulla cinestesi lavorativa, abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica cioè sulla capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito.
Il sinistro stradale ebbe a verificarsi il 15/04/2010.
Ancora in questa sede, la difesa della RAGIONE_SOCIALE allega e comprova documentalmente quanto segue:
dai Registri personali del relativi ai lavori svolti quale sommozzatore è possibile stabilire che il lavorò come sommozzatore nei mesi di Agosto e Novembre del 2010 e di Aprile e di Maggio del 2011;
dai contratti di lavoro NOME COGNOME NOME emerge che il continuò ad intrattenere regolarmente rapporti di lavoro ‘a contratto’, secondo la usuale metodica di quella tipologia di attività, notoriamente saltuaria e ‘a chiamata’.
Anche in questo caso le date indicate nei contratti (8.07.10; 19.10.10; 5.04.11; 04.11.11) attestano che dopo la lesione che ci interessa il non subì alcun cambiamento nei suoi ritmi lavorativi;
dal Piano di lavoro datato 26.04.11 risulta che il , un anno dopo il sinistro, lavorò anche in un progetto RAGIONE_SOCIALE, per cui continuò sistematicamente ad essere ingaggiato dalla RAGIONE_SOCIALE, anche successivamente all’episodio di esclusione dalla immersione verificatosi in data 08.02.11, evidentemente occasionale;
la circostanza che l’odierno appellante abbia regolarmente svolto la sua attività di è altresì provata dal contenuto degli estratti conto, dai quali risultano bonifici effettuati in suo favore dalle società per le quali operava, in epoca successiva a quella dell’incidente, e precisamente: 26.08.10; 30.09.10; 2.12.10; 23.12.10; 18.02.11; 18.03.11. Contr
Assume poi la difesa della parte appellante che in data 8 febbraio 2011, il nell’espletamento del proprio lavoro, durante una immersione in basso fondale, accusava fortissimi dolori alla spalla destra tanto che il supervisore (che aveva l’onere di constatare lo stato di salute dei sommozzatori per la loro sicurezza), disponeva l’esonero totale del dalle immersioni da saturazione invitandolo a sottoporsi ad esami ulteriori e cure mediche.
Prima di tale momento, non risulta che la parte attrice avesse mai lamentato problemi specifici in occasione dell’espletamento della propria attività lavorativa
Il consulente di parte attrice, Dr. specialista in medicina subacquea e del lavoro, ha poi certificato l’INIDONEITA’ al lavoro di Operatore Tecnico Subacqueo (OTS) sul Sig. e il medesimo responso si è avuto dall’interpello di strutture pubbliche come da certificazione in atti (cfr. refertazione chirurgoortopedica ASL di Roma proAVV_NOTAIOa all’udienza del 13/11/2014).
8.3 L’assunto attoreo, fondato in definitiva sulla imputabilità di tale condizione incidente sulla specifica capacità lavorativa a quell’evento del 2010, non può essere assecondato.
Risulta in prima battuta acquisito tale insuperabile dato tecnico:
come emerge dall’esame della CTU in atti (parere prof , acquisita ex art. 347 terzo co. cpc, la parte appellante presenta infatti nella stessa regione attinta dalla contusione del 2010 ‘esiti di frattura di omero destro con intervento operatorio e presenza ancora di mezzi di sintesi’. In fase di esame peritale è allora emerso che ‘la fessurazione preinserzionale del tendine sovraspinoso con verosimile instabilità articolare , da cui è effettivamente affetto l’appellante, è da ritenersi molto probabilmente quale esito della frattura della testa omerale subita in passato, nell’anno 1994.
L’instabilità articolare da fessurazione preinserzionale del tendine sovraspinoso , da cui è risultato affetto l’attore e che è alla base di quel giudizio di esonero dalla qualifica di OTS, è molto probabilmente causata cioè dalla frattura della testa omerale subita in passato e non dalla mera contusione subita nel 2010.
Non risulta poi allegato né tantomeno comprovato che successivamente a tale grave infortunio del 1994, e tenuto conto del particolare utilizzo della spalla da parte dell’appellante nella sua specifica attività lavorativa, l’istante si sia mai sottoposto a controlli, cure, attività anche solo di controllo e mantenimento.
Ancora la CTU si esprime d’altra parte in termini di mera possibilità quando afferma che Tale esito poi potrebbe essere stato in qualche modo (solo) aggravato dal successivo trauma contusivo subito nell’incidente del 15 Aprile 2010.
Dunque è solo possibile, ma non molto probabile o anche solo probabile, che su ll’attuale stato ostativo a quelle mansioni, molto probabilmente imputabile invece a quella fessurazione preinserzionale del tendine sovraspinoso, abbia inciso la mera contusione riportata dall’appellante in occasione dell’infortunio del 2010 sempre sulla ‘regione spalla’ .
Come spiega bene il prof. sono la lesione del tendine sovraspinoso ed il processo infiammatorio alle strutture confinanti a determinare il danno funzionale alla spalla, in quanto il tendine è fondamentale per la mobilità della spalla. Trattandosi poi di tendini ormai degenerati, c’è sempre una evoluzione della lesione progressiva che peggiora costantemente il quadro clinico.
Dunque il danno è tipico di un processo degenerativo infiammatorio e non da impatto.
A tale valutazione altamente ‘riduttiva’ in termini percentualistici nel rapporto contusione-stato attuale, rispetto a quella che invece ha individuato la sussistenza del nesso tra l’attuale instabilità articolare da fessurazione preinserzionale del tendine sovraspinoso e quella frattura del 1994, si aggiunge allora la necessaria valutazione di quanto già sopra evidenziato.
E’ comprovato in atti infatti, come visto, che per almeno per un anno dall’infortunio de quo, cioè dalla data del 15.4.2010, l’appellante abbia regolarmente svolto la sua attività lavorativa senza mai accusare alcuna criticità nello svolgimento della stessa, a conferma del fatto che quella mera contusione subita nell’aprile 2010 nella ‘zona spalla’ può ritenersi anche in nessun rapporto di causalità con la patologia ostativa alla mansione, da cui è risultato affetto e manifestatasi in maniera conclamata nel febbraio 2011.
Tale dato cronologico, in una a quella valutazione meramente possibilistica espressa dal CTU, induce cioè a ritenere che se quella mera contusione avesse effettivamente inciso (anche) sullo stato patologico sottostante sì’ da determinare anche un danno alla capacità lavorativa specifica, fino ad arrivare a quella dichiarazione di inidoneità, è più probabile che non che le difficoltà lavorative si sarebbero verificate a ridosso dell’episodio del 2010 e non a distanza di un anno , tenuto conto dell’impatto immediato e traumatico di una contusione .
La circostanza invece, che, nonostante la contusione, l’attore abbia regolarmente continuato a svolgere la propria attività senza mai denunciare alcun sintomo e per un anno circa, porta a ritenere che l’episodio del 2010 sulla ‘zona spalla’ non abbia influito sul corso della sottostante patologia di natura infiammatoria ai fini che qui rilevano, al fine cioè di verificare se a quell’episodio del 2010 possa essere ascritta anche in parte l’inidoneità alla mansione giunta nel 2011.
Laddove allora la perizia di primo grado affermava che i postumi non sono suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie o interventi (cfr. pagg. 3,4 suppl. CTU del 6/11/2012), è evidente come facesse riferimento al presente stato finale (ascrivibile come detto a quella fessurazione preinserzionale del tendine sovraspinoso molto probabilmente causa della frattura della testa omerale subita in passato) senza tuttavia proporre alcun approfondimento sull’incidenza in relazione allo stesso della mera contusione subita nel 2010.
Anche nell’approfondimento predisposto mediante acquisizione della perizia a firma del professionista maggiormente specializzato prof. è rimasta confermata l’attuale incompatibilità delle condizioni del periziato con l’attività professionale subacquea.
E tuttavia anche approfondendo tali conclusioni resta quanto già più sopra evidenziato circa la mancanza di prova, anche tenuto conto del criterio probabilistico del più probabile che non, che su tale stato specificamente invalidante sulla capacità specifica lavorativa abbia inciso in termini percentualmente rilevanti quella mera contusione subita nel 2010.
Laddove poi sempre il prof evidenzia come sia invece presumibile che idonea terapia, medica, fisica e/o chirurgica possa realizzare, con il trattamento anche dell’eventuale lesione anatomica, un miglioramento netto del processo infiammatorio e quindi della funzionalità dell’articolazione interessata, con conseguente valutazione di incidenza solo temporanea sulla incapacità lavorativa specifica perchè superabile attraverso gli indicati trattamenti, occorre sempre tener conto che fa riferimento, così affermando, alla condizione attuale dell’appellante, che, tuttavia, secondo quanto più volte in questa sede detto, nella sua idoneità a incidere sulla capacità lavorativa specifica, ed in disparte quella generica già oggetto di valutazione in sede di liquidazione del danno biologico, è imputabile a quella fessurazione preinserzionale del tendine sovraspinoso molto probabilmente causata dalla frattura della testa omerale subita nel 1994.
8.4 D’altra parte il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell’alveo di quello biologico’ perché ‘non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all’efficienza psicofisica (Cass. n. 1816 del 25 agosto 2014)’, che prescinde pure dall’accertamento concreto della specifica attività svolta dal danneggiato (salvo ulteriore personalizzazione qui in effetti pure esclusa).
Tale tipo di pregiudizio attiene cioè alla sfera del danno non patrimoniale, che ‘va valutato unitariamente’ .
Per la sua liquidazione è quindi sufficiente che la menomazione abbia ‘inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico relazionali”‘, quale è pure quello attinente alla generica capacità lavorativa del danneggiato.
Non può pertanto assumersi possa sussistere, con specifico riferimento alla fattispecie ora al vaglio del collegio, una contraddizione interna nell’affermare contestualmente la sussistenza di un danno biologico comprendente anche il danno alla capacità lavorativa generica (che, come detto, rientra nella sfera concettuale ‘unitaria’ del danno non patrimoniale ) imputabile ad una contusione genericamente riportata a lla ‘regione spalla ‘ e poi negare l’imputabilità di un giudizio di inidoneità lavorativa a quella contusione, in quanto, come visto, si è positivamente accertato che tale condizione specifica lavorativa finale è più probabilmente che non ascrivibile nient’affatto a quella generica contusione subìta alla ‘regione spalla ‘ nel 2010, ma alla più specifica patologia costituita dalla fessurazione preinserzionale del tendine sovraspinoso, molto probabilmente causata dalla frattura della testa omerale subita nel 1994 e mai più curata e trattata dall’istante.
Impugna da ultimo l’appellante la decisione Trib Teramo lamentando l’Erroneità della statuizione nella parte in cui il AVV_NOTAIO lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
Ci si riferisce segnatamente al seguente passo: ‘Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate al minimo con riferimento alla natura riassuntiva del giudizio, del valore della controversia e della riAVV_NOTAIOa attività processuale svolta’.
Sul punto l’appellante fa notare come abbia ricevuto il ristoro (parziale) del danno solamente dopo aver introAVV_NOTAIOo il giudizio di primo grado, nulla essendogli stato corrisposto nella fase stragiudiziale.
All’esito di quel giudizio la RAGIONE_SOCIALE era stata condannata alla refusione delle spese di lite essendo risultata parzialmente soccombente.
Era quindi diritto ed interesse del Sig. ricorrere in appello per la riforma di una Sentenza ritenuta ingiusta, ed il procedimento d’appello si era concluso con una pronuncia in rito che aveva annullato la sentenza in forza della quale era stato risarcito, spese giustamente compensate.
Dunque il Sig. aveva l’onere di riassumere il giudizio onde non far venir meno il titolo per il quale aveva ricevuto le somme, che potevano essere quindi chieste in ripetizione poiché corrisposte in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo poi caducato (Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2021, n. 34011), nonché per domandare il ristoro del danno alla capacità lavorativa.
Conclude allora l’appellante chiedendo che la Sentenza 607/2024 sia riformata anche nella parte in cui ha condannato esso attore alla refusione delle spese e competenze di lite per i particolari motivi esposti ed anche ex art. 92 c.p.c. II c. (mutamento della giurisprudenza), e poiché in definitiva la riassunzione era obbligatoria per la parte risarcita non avendo ricevuto alcuna rassicurazione dalla RAGIONE_SOCIALE sulla volontà di non chiedere le somme in ripetizione in difetto di riassunzione.
Tale motivo è fondato.
E’ vero infatti che la statuizione qui oggetto di gravame ha fatto applicazione in parte qua del principio della soccombenza e tenendo conto del fatto che nel nuovo giudizio di primo grado la ha concluso affinchè venisse rigettata la domanda, tenuto conto di quanto già versato da essa debitrice proprio sulla scorta della esecuzione della sentenza poi annullata da questa Corte distrettuale, e tuttavia effettivamente, almeno secondo una valutazione ex ante, in capo a quella parte originariamente attrice, l’esito del giudizio di secondo grado, imponeva proprio il ricorso alla riassunzione ancora dinanzi al Tribunale di Teramo al fine appunto di consolidare la definitività di quella statuizione di parziale accoglimento della domanda in suo favore, evitando il rischio di esporsi a richieste di ripetizione.
Non risulta infatti che prima dell’introduzione del secondo giudizio davanti al Tribunale di Teramo (e non in sede di conclusioni una volta ricevuta la citazione) la compagnia qui appellata avesse comunicato di volere accettare in ogni caso l’esito della sentenza annullata per questione di rito ed avesse formalmente offerto la prestazione ivi posta a suo carico.
In tale scenario quindi la parte attrice non poteva non riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo per ottenere la conferma di quella parziale statuizione di accoglimento.
Tale motivo deve essere allora accolto.
10 A prescindere poi dal fatto che l’appello ha ad oggetto proprio il capo relativo alle spese, deve farsi comunque applicazione del principio secondo cui in relazione alle spese il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito aAVV_NOTAIOata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l’unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all’esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985).
In applicazione di tali principi e preso atto anche della parziale soccombenza reciproca sia in primo grado che nel presente grado, si dispone l’integrale compensazione delle spese processuali relative a tutto il giudizio.
Analogamente le spese di CTU restano definitivamente a carico di entrambe le parti in parti uguali.
P.Q.M.
accoglie in parte l’appello e per l’effetto , in parziale riforma della gravata decisione Sentenza n. 607/2024 del 03/06/2024 Tribunale di Teramo, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, dichiara interamente compensate le spese di lite relative a quel giudizio e pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti costituite in parti uguali, confermata per il resto ogni altra statuizione;
dichiara interamente compensate tra le parti anche le spese di lite della presente fase.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.3.2026
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NOME COGNOME COGNOME