Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33576 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33576 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2014/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, domiciliato presso lo studio indicato nella PEC del proprio difensore, avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1163/2021 depositata il 09/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
In data 20 marzo 1998 NOME COGNOME, proprietario dell’immobile costituente il complesso alberghiero ‘il RAGIONE_SOCIALE‘ sito in Castiglione della Pescaia, aveva trasferito a NOME COGNOME il medesimo, in costanza di locazione alla società ‘RAGIONE_SOCIALE.
Con atto di citazione del 27 luglio 1998, nell’ambito di un precedente e separato giudizio, la società locataria deduceva di essere subentrata dal gennaio 1998 nel contratto di locazione del suddetto complesso alberghiero, e che nel mese di marzo dello stesso anno lo stesso era stato venduto a NOME COGNOME senza che la locataria fosse messa in condizione di esercitare il diritto di riscatto sull’immobile. Seguivano tre gradi di giudizio per l’avvenuto accertamento, con sentenza di questa Corte n. 19156 del 2005, della lesione del diritto di prelazione e conseguente dichiarazione del trasferimento di proprietà del bene in favore della riscattante società ‘RAGIONE_SOCIALE‘. Nell’ambito del presente giudizio la società RAGIONE_SOCIALE impugnava davanti alla Corte di Appello di Firenze la sentenza emessa in data 30.5.2011 dal Tribunale di Grosseto di rigetto della domanda volta alla ripetizione dei canoni corrisposti dal 1998 al 2005 al terzo sig. NOME COGNOME a titolo di locazione del
complesso alberghiero sito in Castiglione della Pescaia, nonché della domanda riconvenzionale da quest ‘ultimo spiegata.
Lamentava che, nelle more del primo giudizio, era stata costretta a versare indebitamente i canoni di locazione e chiedeva la restituzione di quanto asseritamente corrisposto sine titulo .
Si costituivano nel giudizio di appello NOME COGNOME nonché NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME -tutti nella qualità di eredi del NOME COGNOME-, eccependo preliminarmente l’inammissibilità , e in ogni caso l ‘ infondatezza nel merito, del gravame.
All’esito dell’interruzione disposta a cagione della morte della sig. NOME COGNOME, la causa veniva riassunta dalla società RAGIONE_SOCIALE, che deduceva di essere succeduta alla società RAGIONE_SOCIALE, originaria appellante.
Con decreto del 14.05.2020 ritualmente notificato agli appellati, la Corte di Appello di Firenze fissava l’udienza dell’11.11.2020 per la precisazione delle conclusioni e in quest’ultima udienza la causa era trattenuta in decisione.
Con sentenza del 9 giugno 2021 la Corte d ‘ Appello di Firenze dichiarava l ‘ estinzione del processo per inattività delle parti ai sensi degli artt. 305 e 307, terzo comma, c.p.c.
Avverso la suindicata decisione della corte di merito il COGNOME -in proprio e quale socio unico della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – propone ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo.
Resiste con controricorso la COGNOME -nella qualità-, eccependo pregiudizialmente la nullità o l’inesistenza del ricorso per cassazione e difetto di ius postulandi in ragione dell’ intervenuta declaratoria di fallimento della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e del socio illimitatamente responsabile NOME COGNOME; e, in via subordinata, insiste per l’interruzione del giudizio per intervenuta
dichiarazione di fallimento del socio COGNOME NOME e il decesso di NOME COGNOME, rimasta contumace nei precedenti gradi di giudizio. Le altre parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.
La controricorrente deposita memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c.
Motivi della decisione
Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione sollevata dalla controricorrente in ordine alla proposizione del ricorso per cassazione da parte del COGNOME in proprio e nella qualità di socio unico della società RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 18 del 2021 il Tribunale di Grosseto, su ricorso promosso dalla Procura ex art. 7 L.F., ha dichiarato il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, con estensione a quest’ultimo, quale socio illimitatamente responsabile.
La controricorrente lamenta che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dal curatore del Fallimento, il quale sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative ai rapporti di diritto patrimoniale del fallito, ferma la facoltà di quest’ultimo di intervenire ‘solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo caric o o se l’intervento è previsto dalla legge’. Con la conseguenza che essendo stato proposto da soggetto privo della capacità di stare in giudizio, il ricorso per cassazione risulta tamquam non esset , come se il relativo giudizio non fosse mai stato incardinato.
Lamenta che anche la procura speciale rilasciata dal COGNOME al difensore è nulla in quanto conferita da soggetto privo della legitimatio ad processum , essendo al tempo del conferimento del mandato difensivo -contestuale al ricorso per cassazione notificato il 07.01.2022- il COGNOME stato già dichiarato fallito con sentenza del 15.07.2021 pubblicata il 14.09.2021, non potendolo pertanto rappresentare in giudizio né in proprio né quale successore ex lege della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
L’eccezione è fondata.
Risulta documentalmente che al tempo del conferimento del mandato difensivo -contestuale al ricorso per cassazione notificato il 7.1.2022- il COGNOME era stato già dichiarato fallito con sentenza del 15.7.2021 pubblicata il 14.9.2021, sicché il difensore non aveva il potere di rappresentanza in giudizio nell’interesse del COGNOME, né in proprio né quale successore ex lege della società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art 43 L.F. il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere pertanto proposto dal curatore del Fallimento, il quale sta in giudizio nelle controversie -anche in corso- relative ai rapporti di diritto patrimoniale del fallito, ferma la facoltà di quest’ultimo di intervenire limitatamente a talune questioni di cui non vi è allegazione nel presente giudizio.
Pertanto il fallito, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell’intervento ex art. 43, 2° comma, L.F. (circoscritto alle questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico e nei limiti dell’intervento adesivo dipendente), non ha diritto di impugnare la sentenza in maniera autonoma rispetto al curatore, se non allegando un disinteresse degli organi fallimentari (Cass Sez. 3, n. 32634 del 23/11/2023 (Rv. 669504 – 01).
Orbene, nella specie il proposto ricorso non reca alcun riferimento a siffatti profili.
Ne deriva che il ricorso per cassazione, proposto da soggetto come nella specie privo della capacità di stare in giudizio, è inammissibile. Va infine osservato che la richiesta di interruzione del giudizio formulata per essere nelle more deceduta la sig. NOME COGNOME va rigettata, non essendo l’istituto dell’interruzione del processo applicabile al giudizio di cassazione caratterizzato da impulso d’ufficio, rispondendo a principio consolidato che la morte di una delle parti intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio di cassazione non assume rilievo alcuno, né consente l’ingresso nel
processo agli eredi della medesima (Cass. Sez. L., 29/01/2016, n. 1757, Rv. 638717 – 01).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 30 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME