Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 189 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 189 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28391-2021 proposto da:
COGNOME NOMENOME domiciliate’ in ROMA, CAVOUR presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentatg, e difes ANNUNZIATA COGNOME;
– ricorrente –
nonchè contro
CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ DI SAN VINCENZO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controrícorrente –
avverso la sentenza n. 784/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE L’AQUILA, depositata il 20/05/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere NOME COGNOME. D’APPELLO di di consiglio non Relatore Dott.
Rilevato che:
1. La Sig.ra NOME COGNOME propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 400/2018 emesso – nei suoi confronti e in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (locatric:e) – dal Tribu di Chieti ed avente ad oggetto il pagamento dei canoni scaduti e non pagat per un totale di € 20.984,95, oltre interessi e spese, relativi all’im sito in Chieti, INDIRIZZO e condotto in locazio all’ingiunta.
Dedusse l’opponente che l’ulteriore scrittura privata intercorsa tra i NOME COGNOME, suo ex coniuge, e la RAGIONE_SOCIALEe avesse effetto liberatorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE stessa COGNOME.
Si costituì la RAGIONE_SOCIALEe negando l’efficacia liberatoria di tale scri da interpretarsi come meramente istitutiva di garanzia fideiussoria conseguentemente, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 10 luglio 2020, respinse l’opposizione confermando il decreto opposto.
Propose appello NOME COGNOME censurando, tra l’altro e per quanto q rileva, la valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE scrittura privata stipul NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALEe, nonché la valutazione circa l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE prova per interpello richiesta in primo grado stessa appellante.
La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 20 maggio 2021, ha confermato integralmente la pronuncia gravata.
Avverso tale sentenn NOME COGNOME propone ricorso per tassazione sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussio le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.
Secondo la ricorrente il Giudice dell’appello non avrebbe correttament esaminato e valutato le proprie allegazioni in ordine alla corr qualificazione RAGIONE_SOCIALE scrittura privata, intercorsa tra NOME COGNOME, quale contratto atipico avente efficacia liberatoria confronti RAGIONE_SOCIALE COGNOME, esonerandola dall’obbligo di versamento del canon di locazione. Inoltre la ricorrente lamenta la mancata ammission dell’interrogatorio formale del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE locatrice.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazion dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., nonché dell c.p.c. in relazione all’art. 476 c.c. e quindi in relazione all’art. c.p.c..
Secondo la ricorrente, essendo controverse la qualificazione e la port RAGIONE_SOCIALE scrittura privata predetta, la Corte d’Appello non avrebbe pot semplicisticamente limitarsi a sposare la tesi dell’odierna controricorre
Così decidendo il Giudice sarebbe incorso nella errata applicazione del norme inerenti alla disponibilità e alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove.
Premesso che non ricorrono le condizioni per accogliere l’istanza del ricorrente, formulata in memoria, di rinvio alla pubblica udienza, i mot così come formulati, vanno complessivamente disattesi e possono essere esaminati congiuntamente, stante la intrinseca connessione RAGIONE_SOCIALE censur mosse alla sentenza in merito sulla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE volontà RAGIONE_SOCIALE p stipulanti la scrittura privata intercorsa tra NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEe.
Entrambi i motivi, infatti, si limitano a proporre un’interpretazione risultanze istruttorie diversa rispetto a quella, non meno esaustiv opportunamente argomentata, del giudice di merito.
La ricostruzione operata nella sentenza impugnata, per contro, risul immune da vizi logici e frutto di apprezzamento di merito del giudic secondo il suo libero convincimento, non censurabile in questa sede.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, è compito giudice di merito quello di individuare le fonti del proprio convincimen di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di selezionare le risu istruttorie maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezz prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Né il g del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove ch ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497).
In particolare, poi, in riferimento al primo motivo, esso è inammissib poiché evoca l’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. nonostante, ai se dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado possa essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3), e 4) primo comma dell’art. 360 c.p.c.
Del pari inammissibili risultano le ulteriori censure in cui si arti ricorso in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed aff all’apprezzamento del compendio probatorio versato in atti, in quanto, sede di ricorso per cassazione: a) per dedurre la violazione dell’art. c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espress implicita con la prescrizione RAGIONE_SOCIALE norma, abbia posto a fondamento dell decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua inizia fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), me inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propo dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcu
piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita da 116 c.p.c. (vedi Sezioni Unite n. 20867 del 30 settembre 2020); b) doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo o alleghi che il giudice nel valutare una prova o, comunque, una risultan probatoria non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legis attribuisce ad una differente risultanza probatoria, oppure, qualor prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiar di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ov si deduca che il giudice ha solamente mal esercitato il proprio pruden apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prova, la censura è ammissibile ai sensi del novellat art. 360, primo comma, c.p.c. solo nei rigorosi limiti in cui esso an consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. S. 208670/2020 già citata).
Anche le censure relative alla mancata ammissione RAGIONE_SOCIALE prova per interpello non ammessa né dal Giudice di prime cure né dalla Corte d merito risultano inammissibili per difetto di specificità. Ed inve ricorrente che denuncia in sede di legittimità la mancata ammissione n gradi di merito del dedotto interrogatorio formale ha l’onere, nella sp non assolto, di indicare specificatamente, trascrivendole, le circostanze formano oggetto dello stesso al fine di consentire al Giudice di legitti il controllo sulla decisività dei fatti da provare e, quindi, RAGIONE_SOCIALE prov che, per il principio di specificità del ricorso per Oassazione il giud legittimità deve essere in grado di compiere sulla base RAGIONE_SOCIALE deduzi contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con inda integrative (Cass. ord. n. 19985 del 10/08/2017; Cass. n. 13085 d 5/6/2007 .
Del tutto eccentrico rispetto a quanto illustrato nel secondo motivo richiamo nella rubrica dello stesso art. 476 c.c.. Infine, alla luce di
sopra evidenziato, deve escludersi che nella specie sia stata compromess la capacità difensiva RAGIONE_SOCIALE ricorrente contrariamente a quanto da medesima sostenuto . ricorso pag. 29).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratori questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai se dell’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il com 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2 mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: C 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. 27/11/2015, n. 24245) – RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’obbligo di versamento, capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in fav RAGIONE_SOCIALE controricorrente /RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che ft liquida in complessivi Euro 2100 di cui 200 per esborsi, oltre accessori legge e spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE 1. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenz presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulte importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, p ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Sesta 3 Civil RAGIONE_SOCIALE Corte suprema di Cassazione in data 28 giugno 2022.