Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33878 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33878 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27003/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME, presso l’ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5441/2022 depositata il 05/09/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In forza di convenzione sottoscritta nel 2001, NOME rilasciò a RAGIONE_SOCIALE (che, quale titolare di un’autorizzazione a fornire una rete pubblica di telecomunicazioni e a erogare il relativo servizio, installava reti di comunicazioni elettroniche su tutto il territorio nazionale) una concessione per la posa di una rete di telecomunicazioni accessibile al pubblico lungo alcuni tratti del Grande Raccordo Anulare, con attraversamento delle rampe dell’Autostrada A/24. A fronte di tale concessione, per la realizzazione degli scavi e per la posa delle condotte, RAGIONE_SOCIALE si impegnò a corrispondere ad ANAS un canone annuale di 2.422,18 euro.
In data 1° gennaio 2003, RAGIONE_SOCIALE (quale concessionaria per la gestione, la manutenzione e l’esercizio dei tratti autostradali oggetto della convenzione) subentrò nel rapporto concessorio tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Il successivo 16 settembre 2003, entrò in vigore il d. lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e RAGIONE_SOCIALE smise di pagare, a decorrere da detta data, il canone convenuto, sostenendo che alla luce del mutato quadro normativo e con riferimento agli anni successivi all’entrata in vigore del codice non era più tenuta al pagamento del canone convenuto, ma di un canone di minore importo.
Donde il contenzioso tra RAGIONE_SOCIALE (odierna ricorrente, già RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (odierna controricorrente, subentrata ad RAGIONE_SOCIALE).
Il Tribunale civile di Roma, con sentenza n. 21352/2014, accertava l’inefficacia sopravvenuta della convenzione stipulata nel 2001 per contrarietà alle nuove disposizioni. In particolare, riteneva che: a) non era stato adottato alcun atto formale (richiesto ad substantiam) e, pertanto, non era stata costituita nessuna servitù per il passaggio delle infrastrutture di RAGIONE_SOCIALE sul suolo autostradale
gestito dalla resistente, ma le parti avevano piuttosto stipulato una convenzione; b) non era stata integrata alcuna servitù perché la convenzione non conteneva gli elementi prescritti dall’art. 94 del codice delle comunicazioni elettroniche (che consente l’imposizione di una servitù mediante decreto del Ministero AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e rinviando agli artt. 3 e 40 della legge n. 166 del 2002 – determina i corrispettivi a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche che occupano i siti autostradali); c) la disciplina, introdotta dal codice delle comunicazioni elettroniche (entrato in vigore il 16 settembre 2003) è prevalente rispetto alla normativa precedente e alle convenzioni già stipulate; per effetto di tale prevalenza, la convenzione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE è applicabile fino all’entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche; d) dall’entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche, in applicazione dell’art. 93, la ricorrente era tenuta al pagamento di euro 516 (come previsto dall’art. 63, co. 2 del d.lgs.n. 446 de11997 cui l’art. 93 rinvia).
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, lamentando che il Tribunale aveva errato nel ritenere che il D.lgs. 259/03 prevalesse sull’art. 27 del Codice della RAGIONE_SOCIALE e sulle clausole contrattuali liberamente pattuite, e che, in virtù dell’art. 94 D.lgs. 259/03 e dell’art. 3 L. 166/2002, il canone convenzionale fosse ancora dovuto.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di appello chiedendo che l’impugnazione fosse respinta e la sentenza di primo grado fosse confermata, deducendo l’illegittimità e l’infondatezza della pretesa di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5441/2022, in accoglimento dell’appello e in riforma della decisione di primo grado, condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € 22.172,13, oltre IVA e interessi, argomentando sul fatto che la convenzione costituiva una servitù volontaria e che l’art. 94 D.lgs. 259/03 (norma speciale rispetto all’art. 93) stabiliva l’onerosità
dell’occupazione della sede autostradale, facendo salvo il diritto al pagamento del canone convenuto fino all’adozione del decreto ministeriale costitutivo di servitù con determinazione della relativa indennità.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, che, oltre a richiamare il principio di diritto fissato da Cass. n. 8453/2019, in relazione ai primi tre motivi, ha eccepito che parte ricorrente soltanto in sede di conclusionale di appello aveva sostento che nella specie si verteva in una ipotesi (non di servitù, ma) di diritto personale di godimento. E ha chiesto la rifusione delle spese in favore del difensore antistatario.
Per l’odierna adunanza il Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. In particolare, parte resistente ha fatto presente che la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1817/2025, intercorsa tra le stesse parti in analoga fattispecie, anche con richiamo a Cass. n. 14849/2024, ha chiarito definitivamente il rapporto tra l’art. 93 e l’art. 94 del Codice delle comunicazioni elettroniche, tracciando i rispettivi ambiti di applicazione e rispondendo a tutte le questioni di diritto illustrate in questo procedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso quattro motivi. Precisamente:
con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 94 (per falsa applicazione) e 93 (per mancata applicazione) del D.lgs. n. 259 del 2003 nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che il titolo per l’attraversamento sia necessariamente – e nel caso di specie sia stato – la costituzione di un diritto di servitù e
non un diritto personale di godimento. Osserva che tanto (cioè, la costituzione servitù) può accadere, ma normalmente non accade e in particolare non era accaduto nel caso di specie. Sostiene che il regime applicabile doveva essere quello del diritto personale di godimento (concessione di bene pubblico), soggetto al regime dell’art. 93, che vieta di imporre oneri economici diversi dalla TOSAP o COSAP.
– con il secondo motivo, denuncia la violazione degli artt. 1058 cod. civ. e 1350 n. 4 cod. civ. nella parte in cui la corte di merito ha erroneamente qualificato il contratto come costitutivo di una servitù volontaria ai sensi dell’art. 1058 cod. civ. In senso contrario osserva che in nessuna delle 14 pagine del disciplinare si utilizza il termine servitù ed anzi il contratto (artt. 5 e 6) era temporaneo e liberamente revocabile (in precario), caratteristiche in contrasto con i diritti reali come la servitù. In sintesi, secondo la società ricorrente, non essendosi in presenza di una servitù, al caso di specie è applicabile (non l’art. 94, ma) l’art. 93 del codice;
– con il terzo motivo denuncia ancora una volta la violazione degli artt. 94, 93, 35 e 88 D.lgs. 259/2003, in combinato disposto con l’art. 63 D.lgs. 446/1997, nella parte in cui la corte di merito l’ha condannata al pagamento del canone originario (e, dunque, al pagamento della somma azionata di euro 22.172,13 in relazione agli anni richiesti 20032010, oltre accessori). Sottolinea che RAGIONE_SOCIALE è un concessionario assoggettato al regime dell’art. 93, il quale prevede che nessun altro onere finanziario possa essere imposto agli operatori di comunicazione elettronica, salvo quelli minimi previsti per l’occupazione di aree pubbliche. Anche invocando Cass. n. 283/2017, osserva che la pretesa di RAGIONE_SOCIALE di ottenere il canone convenzionale dopo il 16 settembre 2003 è infondata in quanto il regime della gratuità, introdotto dal d. lgs. n. 259/2003, integra e prevale sulle previsioni della stipulata convenzione;
con il quarto motivo, che articola in via subordinata, denuncia l’ulteriore violazione dell’art. 94 D.lgs. 259/2003, sostenendo che, quand’anche tale articolo fosse applicabile, esso prevede comunque un’indennità commisurata all’effettiva diminuzione del valore del fondo (calcolata con parametri specifici) e non un canone determinato ex ante come quello richiesto da RAGIONE_SOCIALE. A sostegno della tesi che la fattispecie in esame è estranea all’ambito di operatività dell’art. 94, formula alcuni esempi tratti dall’esperienza in materia di stima dell’indennizzo da servitù coattiva (di passaggio, di acquedotto, di servitù da elettrodotto);
-con il quinto motivo ripropone le difese ed eccezioni implicitamente e/o esplicitamente respinte: partendo dal rilievo che la sentenza impugnata ha accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (solo) sulla base dell’applicabilità del regime previsto dall’art. 94 del d.lgs. 259 del 2003 (oggi art. 55) e della compatibilità del canone imposto alla ricorrente con tale regime, si duole che la corte territoriale non ha esaminato le conseguenze giuridiche della contrarietà alla legge della pretesa di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE. Per tale ragione, ripropone l’eccezione di inefficacia sopravvenuta delle clausole della convenzione sulle quali la pretesa si fonda, che è stata implicitamente respinta dalla sentenza impugnata.
Secondo la società ricorrente, la sentenza impugnata muove da un assunto errato: quello in base al quale il titolo per l’attraversamento di un’autostrada sia necessariamente – e nel caso di specie sia stato – la costituzione (non di un diritto personale di godimento, ma) di un diritto di servitù (termine che non compare e non forma oggetto di riferimento in nessuna delle 14 pagine del disciplinare, nelle quali, al contrario, viene affermato che «La concessione… si intende assentita in via precaria…»). E, muovendo da quest’assunto, ha qualificato il contratto tra le parti come contratto costitutivo di un diritto di servitù. L’errore consisterebbe: a) da una parte, nell’avere
considerato ex ante qualunque concessione di bene pubblico un contratto costitutivo di servitù, ai sensi dell’art. 94 del codice; b) dall’altro, nell’avere escluso l’eventualità che, come spesso accade, il diritto oggetto della concessione di bene pubblico non sia il diritto reale previsto dagli artt. 1032 e segg. del codice civile. In altri termini, delle due l’una: a) se viene costituita una servitù, il regime è quello dell’onerosità – in base ai criteri di estimo propri delle servitù coattive – sancito dall’art. 94 del codice delle comunicazioni elettroniche; b) se non è costituita una servitù, il regime è quello del diritto derivante dalle concessioni di bene pubblico (uso particolare di un bene pubblico), assoggettato al regime dell’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche.
In estrema sintesi, secondo la società ricorrente:
la RAGIONE_SOCIALE ha diritto di pretendere le somme contrattualmente stabilite sino al 16 settembre 2003 (data di entrata in vigore del d. lgs. 259 del 2003); ma la pretesa di RAGIONE_SOCIALE a percepire dette somme successivamente a detta data sarebbe illegittima e infondata, in quanto contraria: sia all’art. 93 del d. lgs. n. 259 del 2003, che vieta l’imposizione agli operatori di comunicazioni elettroniche di qualunque onere AVV_NOTAIO (connesso all’installazione e/o al passaggio di reti di telecomunicazioni) diverso dal pagamento o della Tosap o del Cosap; sia all’art 94 AVV_NOTAIO stesso decreto in base al quale – limitatamente al caso di servitù di passaggio lungo tratti autostradali – il proprietario del bene autostradale può richiedere un’indennità commisurata all’effettiva diminuzione del valore del fondo (ma non un canone);
il legislatore italiano nel 2003 avrebbe adottato il codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del2003), prevedendo un regime con un denominatore comune: poiché le reti pubbliche di comunicazione sono infrastrutture necessarie a soddisfare bisogni essenziali (Corte Cost. sent n. 336 del 27 luglio 2005) e opere ex lege
di pubblica utilità (ai sensi dell’art. 90 del d. lgs. n. 259 del 2009, c.d. codice delle comunicazioni elettroniche), ne viene incentivata la realizzazione;
-in questo contesto: b1) l’art. 93, co. 1, del codice vieterebbe alle autorità pubbliche di fissare canoni per lo svolgimento di una delle attività nel settore delle telecomunicazioni che non siano previsti ex lege; b2) l’art. 93, co. 2, del codice fisserebbe gli unici oneri che è possibile chiedere all’Operatore Tosap o in alternativa Cosap; b3) l’art. 94 – limitatamente al caso di servitù di passaggio lungo tratti autostradali – prevederebbe che il proprietario del bene autostradale possa richiedere un’indennità commisurata all’effettiva diminuzione del valore del fondo (ma non un canone);
la regola dell’esclusività, con riferimento ai titolari di beni pubblici, quali i concessionari, sarebbe stata ribadita: c1) dall’art. 35, commi 3 e 4, del Codice delle comunicazioni, ai sensi del quale « per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l’installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, dell’art. 9 3 » ; c2) dall’art. 88, comma 10, in base al quale: « salve le disposizioni di cui all’art. 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica » .
Il ricorso non è fondato.
3.1. La controversia attiene alla debenza, in favore del concessionario autostradale, del corrispettivo per l’occupazione/attraversamento della sede autostradale da parte di infrastrutture di rete in fibra ottica di proprietà dell’operatore di comunicazioni elettroniche.
Si tratta, in diritto, di stabilire se trovi applicazione l’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 (divieto di imporre oneri ulteriori agli operatori)
ovvero la disciplina speciale di cui all’art. 94 del medesimo Codice (occupazione di sedi autostradali), con le conseguenti ricadute sulla permanenza dell’onerosità e sulle modalità di quantificazione della prestazione economica.
Può essere utile ricostruire ancora una volta il quadro normativo della materia.
Il Codice della RAGIONE_SOCIALE (d.lgs. n. 285/1992), agli artt. 25 (‘Attraversamento ed uso della sede stradale’) e 27 (‘Concessioni e autorizzazioni’), storicamente configura l’onerosità dell’uso/occupazione della sede stradale: i provvedimenti indicano «la somma dovuta per l’occupazione o per l’uso concesso» e le modalità di calcolo (commi 5, 7 e 8), con rinvio al regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495/1992, artt. 65-67).
L’art. 231, comma 3, del Codice della RAGIONE_SOCIALE, come modificato dall’art. 1, comma 6, l. n. 69/2009, stabilisce che, ‘in deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II’, si applicano le disposizioni del CCE (capo V titolo II), recependo il passaggio dal previgente t.u. telecomunicazioni (d.P.R. n. 156/1973, artt. 238-239) al nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche. Tale deroga non abroga l’onerosità dell’uso, ma coordina la disciplina generale stradale con la speciale in materia di TLC.
Nel CCE (d.lgs. n. 259/2003) rilevano, per quanto qui interessa, gli artt. 93 e 94: l’art. 93 CCE (come interpretato dall’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33/2016) stabilisce un divieto di imporre oneri agli operatori di comunicazioni elettroniche oltre quelli espressamente previsti (TOSAP/COSAP; ripristini; eventuale contributo una tantum per gallerie), a tutela dell’uniformità e della concorrenza; l’art. 94 CCE, rubricato ‘Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari’, disciplina ad hoc l’occupazione lungo il percorso delle autostrade: impone una servitù con decreto del AVV_NOTAIO, previa determinazione dell’indennità (parere
dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Territorio), commisurata all’effettiva diminuzione del valore del fondo, all’onere imposto e al contenuto della servitù (comma 3); rinvia agli artt. 3 e 40 della l. n. 166/2002 (comma 8).
Gli artt. 3 e 40 l. n. 166/2002 sanciscono, rispettivamente, la regola dell’onerosità delle servitù di pubblico interesse e l’obbligatorietà di cavidotti, con corrispettivi commisurati alle spese aggiuntive, nel rispetto di criteri equi e non discriminatori.
3.2. La Corte costituzionale, nel valutare l’assetto del CCE, ha riconosciuto nell’art. 93 un principio fondamentale volto ad evitare oneri territorialmente differenziati, preservando la parità di trattamento tra operatori (finalità pro-concorrenziale); al contempo, l’art. 94 presidia l’area autostradale con una disciplina speciale e uniforme di servitù legale e indennità.
3.3. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente, la sentenza impugnata, nel condannare RAGIONE_SOCIALE al pagamento del canone, si è conformata ai principi di diritto, ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, in materia di onerosità dell’occupazione delle sedi autostradali da parte degli operatori di comunicazione elettronica.
Invero, questa Corte, ormai da vari anni, ha stabilito che: «Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del 2003 è rimasto fermo il principio, sancito dagli artt. 25 e 27 del codice della strada, dell’onerosità dell’uso della sede stradale da parte dell’operatore di telecomunicazioni, posto che l’art. 94 del citato decreto legislativo, che è norma speciale rispetto al precedente art. 93, con riferimento all’installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, ha previsto che l’occupazione della sede o delle strutture autostradali per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico dà luogo ad una servitù che viene imposta con decreto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO previo pagamento di un’indennità nella misura stabilita dall’ufficio provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio» (così Cass. n.
8453/2019, che, in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che, in virtù dell’errato principio di gratuità dell’installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, aveva respinto la domanda di pagamento del canone di occupazione del suolo autostradale proposta dalla concessionaria nei confronti di un operatore di telecomunicazioni, peraltro in relazione ad un arco temporale in parte antecedente all’entrata in vigore del codice comunicazioni elettroniche).
Di poco successivo all’arresto sopra indicato è intervenuta Cass. n. 10221/2019, che, nel ripercorrere la giurisprudenza costituzionale formatasi sull’assetto del CCE (sent. n. 336/2005, n. 450/2006, n. 272/2010, n. 47/2015), ha precisato (p. 9) che, secondo la Consulta «il d.lgs. n. 259 del 2003, art. 93, costituisce espressione del principio fondamentale di perseguimento della finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio; in mancanza di ciò, ciascuna Regione potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali tali obblighi potrebbero non essere imposti, in tal modo incidendo sulla parità di trattamento mediante l’imposizione di oneri differenziati per l’ingresso di nuovi soggetti nel settore e quindi sulla concorrenza; inoltre si deve escludere che l’art. 93 si limiterebbe a sancire una riserva di legge generica, non preclusiva di un intervento legislativo delle Regioni, perché il richiamo alla legge, contenuto in una norma AVV_NOTAIO Stato, deve essere interpretato come rinvio ad una fonte legislativa comunque di provenienza statale».
E, più di recente, questa Corte ha ribadito che «In tema di installazione di impianti di telecomunicazione lungo le sedi autostradali, il principio di onerosità dell’uso della sede stradale da parte di operatori di telecomunicazioni, previsto dagli artt. 25 e 27 del codice della strada, è rimasto fermo anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del
2003, che all’art. 94, con norma speciale rispetto al precedente art. 93, prevede che tali forme di occupazione ad uso pubblico della sede o delle strutture autostradali danno luogo ad una servitù, imposta con decreto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, previo pagamento di un’indennità quantificata dall’ufficio provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio» (così Cass. n. 14849/2024, che ha applicato detto principio con riferimento ad attraversamenti di linee di telecomunicazioni che, pur non interessando direttamente la rete autostradale, erano trasversali ad essa, essendo posti al di sopra ovvero al di sotto della stessa, all’interno di sottopassi).
In estrema sintesi, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio di onerosità dell’uso della sede stradale da parte degli operatori di telecomunicazioni, previsto dagli articoli 25 e 27 del Codice della strada, è rimasto fermo anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del 2003 (CCE).
L’art. 94, rubricato “Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari”, stabilisce che tale occupazione per reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico dia luogo a una servitù. Questa servitù è imposta con decreto ministeriale, previo pagamento di un’indennità commisurata all’effettiva diminuzione del valore del fondo. La disciplina applicabile alle sedi autostradali è proprio quella prevista dall’art. 94 del CCE, che costituisce una norma speciale rispetto al divieto generale di imporre oneri dettato dall’art. 93.
Le argomentazioni della società ricorrente, che mirano ad escludere l’applicabilità dell’art. 94, sostenendo che il rapporto si configurerebbe come un diritto personale di godimento in via precaria e non come servitù reale, non possono trovare accoglimento.
Tale distinzione, pur rilevante in astratto, non elide la disciplina speciale dettata per l’uso oneroso delle sedi autostradali da parte degli operatori di telecomunicazioni.
In particolare, è dirimente il richiamo contenuto nell’art. 94, comma 8, del CCE alle disposizioni dell’art. 3 della Legge n. 166 del 2002. Quest’ultima norma stabilisce che, ai fini dell’imposizione della servitù, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo. Questo principio di salvaguardia dei diritti acquisiti (art. 3, co. 2, L. 166/2002) opera a tutela del concessionario e giustifica la debenza del canone convenzionale (art. 7 del Disciplinare) fino all’adozione del decreto ministeriale costitutivo della servitù e alla conseguente determinazione dell’indennità specifica.
Da quanto precede consegue l’infondatezza del ricorso. In particolare:
4.1. Infondato è il primo motivo, in quanto l’art. 94 d.lgs. n. 259/2003 è norma speciale per l’occupazione di sedi autostradali e qualifica l’uso come oneroso, prevedendo la costituzione di servitù con decreto ministeriale e indennità legale.
Non va confuso il divieto generale di imporre oneri ulteriori (art. 93 CCE) con la disciplina speciale dell’art. 94, che regola l’occupazione delle sedi autostradali. Tra le due norme non vi è contrasto: l’art. 93 tutela l’uniformità per occupazioni ordinarie su suolo pubblico; l’art. 94, invece, introduce una disciplina ad hoc per le autostrade, prevedendo la costituzione di servitù e il pagamento di indennità. Tale specialità è confermata dal rinvio agli artt. 3 e 40 L. 166/2002 e riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8453/2019; n. 14849/2024).
Occorre qui ribadire che tale disciplina deroga all’art. 93 CCE e si applica anche agli attraversamenti trasversali, confermando la persistenza dell’onerosità dell’uso autostradale da parte dell’operatore RAGIONE_SOCIALE. Non sussiste, dunque, alcun principio di gratuità.
4.2. Infondato è il secondo motivo, in quanto la qualificazione del rapporto come ‘servitù’ o ‘concessione’ non incide sull’applicazione della disciplina speciale dell’art. 94 CCE, che regola l’occupazione autostradale indipendentemente dalla forma negoziale adottata.
In altri termini, la natura ‘precaria’ del disciplinare non incide sull’applicazione della disciplina speciale dell’art. 94, che opera indipendentemente dalla forma negoziale adottata.
Il titolo convenzionale regola il rapporto fino alla costituzione della servitù e alla determinazione dell’indennità legale e l’obbligo AVV_NOTAIO discende (non dall’adozione del singolo decreto costitutivo, ma) dalla qualificazione legale dell’occupazione autostradale.
Il legislatore ha previsto una transizione ordinata: fino al decreto ministeriale, valgono i corrispettivi pattuiti (art. 94, comma 8, in combinato con artt. 3 e 40 l. n. 166/2002), onde evitare salti di disciplina.
4.3. Infondato è il terzo motivo, in quanto l’art. 93 CCE pone un divieto generale di oneri ulteriori, ma non si applica all’ipotesi speciale dell’occupazione autostradale, regolata dall’art. 94 CCE. Occorre qui ribadire che non sussiste contrasto tra Codice della RAGIONE_SOCIALE e CCE, essendo entrambi ispirati al principio di onerosità dell’uso autostradale. Le disposizioni richiamate (artt. 35 e 88 CCE) non derogano alla norma speciale, che prevale e impone il pagamento di un corrispettivo o indennità.
4.4. Infondato è il quarto motivo, in quanto: prima del decreto di imposizione della servitù e della quantificazione dell’indennità, trova applicazione il corrispettivo convenzionale; dopo, opera il regime indennitario legale. Occorre qui ribadire che non vi è spazio per la gratuità né per l’eliminazione del canone pattuito fino alla costituzione della servitù. L’art. 94 prevede un’indennità calcolata su parametri tecnici, ma tale regime opera solo dopo il decreto di imposizione della servitù. Prima di tale momento, il canone convenzionale resta dovuto, in forza della clausola di salvaguardia dei diritti acquisiti (art. 3, comma 2, L. 166/2002).
4.5. Il quinto motivo è in realtà un non motivo, in quanto in esso non è denunciato nessuno dei vizi di cui all’art. 360 comma primo cod.
proc. civ. Occorre comunque qui ribadire che l’inefficacia sopravvenuta non opera in senso retroattivo, ma solo ex nunc ; e che, fino alla data di entrata in vigore del CCE e alla successiva imposizione della servitù, restano salvi i corrispettivi convenzionali; successivamente, si applica il regime legale dell’indennità.
In definitiva, va riconosciuta la legittimità della pretesa di RAGIONE_SOCIALE al pagamento del canone convenzionale; e, in continuità con Cass. n. 14849/2024 e Cass. n. 8453/2019, il ricorso è deciso sulla base del seguente principio di diritto:
«In tema di occupazione/attraversamento della sede autostradale mediante infrastrutture di comunicazione elettronica, trova applicazione la disciplina speciale dell’art. 94 d.lgs. n. 259/2003, che qualifica l’uso come oneroso e ne prevede la costituzione in servitù con indennità determinata secondo criteri legali; l’art. 93 del medesimo Codice non introduce regole di gratuità nell’ambito autostradale. Fino alla formale imposizione della servitù e alla quantificazione dell’indennità, restano salvi i corrispettivi convenzionali pattuiti (art. 94, comma 8, in combinato disposto con artt. 3 e 40 l. n. 166/2002), applicandosi poi il regime indennitario legale.»
Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue poi la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro
3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis AVV_NOTAIO stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME