Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27955 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27955 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 27809-2020 proposto da:
NOME, PRETE NOME e PRETE AUGUSTO, elettivamente domiciliati in NOME, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende
– ricorrenti –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, nello studio del dott. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 111/2020 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 22/01/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 17.12.2012 NOME proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 132/2012, emesso dal Giudice di Pace di San Vito dei Normanni, con il quale le era stato ordinato il pagamento, in favore di COGNOME NOME, Prete NOME e Prete NOME, della somma di € 4.027,20 a titolo di canone enfiteutico, aggiornato all’attualità, gravante su alcuni terreni in agro del Comune di San Michele Salentino.
Nella resistenza della parte opposta il Giudice di Pace, con sentenza n. 344/2013, rigettava l’opposizione, confermando il decreto opposto.
Con la sentenza impugnata, n. 111/2020, il Tribunale di Bridisi accoglieva il gravame proposto da NOME avverso la decisione del Tribunale, riformandola e condannando l’appellante al pagamento della minor somma di 450,72.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione NOME, Prete NOME COGNOMEna e Prete AVV_NOTAIO, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso NOME NOME.
Con atto del 29.8.2023, notificato alla parte controricorrente il 30.8.2023, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per effetto della rinuncia al ricorso, notificata dalla parte ricorrente a quella controricorrente, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto.
In assenza di accettazione della detta rinuncia, i ricorrenti vanno condannati alle spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il presente giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle relative spese, liquidate in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Così deciso in COGNOME, nella camera di consiglio della Seconda