Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3468 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3468 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8767/2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 3566/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 18/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME conveniva davanti al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito,
per brevità, RAGIONE_SOCIALE), chiedendo che quest’ultima fosse condannata alla restituzione della somma di euro 1.403,21 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di somme riscosse e non dovute per il servizio di fognatura e depurazione. Precisamente, poiché la sua utenza idrica non era fornita del servizio di depurazione, il COGNOME rivendicava il rimborso della quota del servizio idrico, riferita al canone di depurazione, in forza del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 6 del D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 30 settembre 2009 e della sentenza n. 335/2008 della Corte costituzionale.
Costituitasi l’azienda convenuta ed istruita la causa, il giudice di primo grado con sentenza n. 2680/2016 rigettava la domanda, dichiarando congrua la somma di rimborso pari ad euro 387,53 già riconosciuta e quantificata dall’RAGIONE_SOCIALE in favore del COGNOME.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il COGNOME deducendo l’erroneità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, e per avere fondato il rigetto della domanda di ripetizione, sulla base del generico richiamo agli atti prodotti dall’RAGIONE_SOCIALE, quale prova delle attività di progettazione dell’impianto di depurazione, in effetti mai realizzato ed inesistente, senza mai indicare il documento ritenuto determinante.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE, contestando in fatto ed in diritto l’impugnazione ex adverso proposta, della quale chiedeva il rigetto, richiamando il principio secondo il quale è ammissibile una motivazione della sentenza per relationem , richiamando atti del processo; senza riportarne il contenuto. Evidenziava inoltre la correttezza del richiamo, operato dal giudice di primo grado, ai documenti da essa prodotti in primo grado, documenti dai quali era risultato che la zona in cui ricade l’abitazione del COGNOME era interessata da opere. di progettazione e realizzazione di impianti di depurazione, sicché dalla somma pretesa era stato correttamente detratto l’importo degli oneri connessi a tali attività.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 3566/2019, rigettando l’appello, confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado e condannava il COGNOME alla rifusione delle spese processuali relative al grado. In particolare, il giudice di appello osservava che dal progetto esecutivo, relativo alle opere di realizzazione delle reti fognarie nei quartieri dell’Arenella e Vergine Maria dell’abitato di RAGIONE_SOCIALE (zona in cui ricade l’abitazione del COGNOME), approvato con delibera comunale n. 413/2005, si evince chiaramente che le opere in oggetto riguardavano non soltanto la realizzazione del sistema fognario ma anche quello di depurazione delle acque nere e di disinquinamento delle acque bianche.
3.Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso il COGNOME.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte, mentre il ricorrente ha depositato memoria di costituzione di secondo difensore.
Il Collegio si è riservato di depositare la motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Appare opportuno premettere allo scrutinio dei motivi che questa Corte di recente ha avuto modo di precisare (Cass. n. 28842/2023; cfr. altresì Cass. n. 11270 e n. 3311/2020) che <>.
Invero, come pure è stato precisato (Cass. n. 3692/2020 e n. 14042/2013), configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l’esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione.
I suddetti principi costituiscono specificazione del principio generale (ripetutamente affermato da questa Corte: cfr., tra le tante, Cass. n. 3314 e n. 11586/2020, nonché n. 826/2015) per cui il creditore di una prestazione contrattuale (nella specie, per l’appunto, l’utente del servizio idrico) deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
2.Tanto premesso, il COGNOME articola in ricorso tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale, quale giudice di appello, ha errato nel ricostruire la fattispecie, oggetto di giudizio e, in particolare, nel ritenere provata la progettazione dell’impianto di depurazione.
Si duole che il giudice di appello ha attribuito efficacia probatoria determinante alla progettazione della rete fognaria senza avvedersi del fatto che detta progettazione non conteneva anche la progettazione dell’impianto di depurazione.
Osserva che l’art. 2 del D.M. 30/09/2009 evidenzia che dall’impianto di depurazione è escluso tutto ciò che attiene alla rete fognaria e che i due servizi, essendo distinti ed autonomi, costituiscono il presupposto di due distinti canoni (quello di fognatura e quello di depurazione).
L’inammissibilità di tale complessiva doglianza consegue al fatto che essa non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove; Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598).
Al rilievo che precede si aggiunge, quale ulteriore profilo di inammissibilità, il difetto di autosufficienza, in quanto parte ricorrente fa riferimento al progetto esecutivo, ma inammissibilmente non ne precisa il contenuto. Tanto più che il giudice di appello nella impugnata sentenza (p. 5) deduce che dallo stesso <> che le opere in oggetto non riguardavano soltanto la
realizzazione del sistema fognario ma anche quello di depurazione delle acque nere e di disinquinamento delle acque bianche.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto provata l’esistenza della progettazione dell’impianto di depurazione senza considerare l’efficacia riflessa del giudicato formatosi in altri giudizi, promossi contro la stessa società, aventi il medesimo oggetto ed in particolare la medesima produzione documentale.
Sostiene che sul documento, assunto a fondamento della decisione, si è formato il giudicato.
Il motivo è inammissibile.
Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 29301/2023) <<Può essere ravvisata l'efficacia riflessa del giudicato nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato-condizionato.
Senonché nel caso di specie, nel quale vengono in rilievo rapporti tra loro evidentemente indipendenti, non sussistono affatto i presupposti per l'operatività della invocata efficacia riflessa.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 6 del DM 30/09/2009, nella parte in cui il giudice di appello ha statuito che: <>.
Sostiene che dalle disposizioni normative denunciate risulta evidente come la scelta del legislatore di tenere distinti i due servizi non consentisse una progettazione comune tra rete fognaria e servizio di depurazione; e che, d’altronde, lo stesso progetto, a conferma del dettato normativo, riguardava soltanto ed esclusivamente la rete fognaria (e non anche l’impianto di depurazione).
Il motivo è inammissibile.
Esso invero si risolve nella prospettazione di una valutazione e di un apprezzamento del contenuto del progetto esecutivo che si colloca del tutto al di fuori non solo della logica della violazione delle norme di diritto evocate nella intestazione, alle quali pure si riferisce, ma anche al di fuori della logica della c.d. falsa applicazione, che suppone l’assunzione della vicenda fattuale oggetto di giudizio nei termini indicati dal giudice di merito e l’addebito ad esso dell’averlo mal sussunto sotto una norma, oppure di non averlo erroneamente sussunto sotto di essa: del resto nemmeno in astratto potendo qualificarsi come violazione o falsa applicazione delle norme definitorie l’apprezzamento del contenuto di un documento riferito ad alcune di quelle.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024, nella camera di