Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6965 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18795/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, in persona RAGIONE_SOCIALE‘Amministratore pro tempore, NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-controricorrente-
nonché contro
SOCIETÀ DELL’RAGIONE_SOCIALE;
intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di GENOVA n. 809/2022 depositata il 31/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Il INDIRIZZO dei INDIRIZZO, quale utente del servizio idrico integrato nel territorio di Casarza Ligure (GE), chiedeva infruttuosamente alla RAGIONE_SOCIALE la restituzione e/o il rimborso RAGIONE_SOCIALEa quota parte RAGIONE_SOCIALEa tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sul presupposto che tale servizio, nel comprensorio del Comune di Casarza Ligure (depuratore di Riva Trigoso), non fosse stato espletato nel relativo periodo;
il RAGIONE_SOCIALE conveniva allora la RAGIONE_SOCIALE innanzi al Giudice di Pace di Chiavari al fine di sentir accogliere la domanda di ripetizione RAGIONE_SOCIALEe somme versate per la quota di depurazione del servizio idrico integrato, previo accertamento e dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del rapporto contrattuale pertinente il Comune di Casarza Ligure e, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 335 datata 10/10/2008, RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento, integrale o parziale, di parte convenuta;
quest’ultima, costituitasi, contestava in fatto ed in diritto le pretese avversarie e adduceva la propria carenza di legittimazione passiva, indicando come tenuta alla restituzione RAGIONE_SOCIALE che veniva chiamata in giudizio;
RAGIONE_SOCIALE COGNOME si costituiva contestando tutto quanto dedotto ed argomentato dalle controparti e, in particolare, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti;
il Giudice di Pace di Chiavari, con la sentenza n. 179/2020, dichiarava il difetto di legittimazione passiva in capo a RAGIONE_SOCIALE, condannava RAGIONE_SOCIALE a corrispondere agli attori le somme di cui avevano chiesto la restituzione, oltre alle spese di lite;
il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima rispetto alla domanda di restituzione dei canoni di depurazione formulata dal RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO e, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale subordinato, formulato dal RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato tenuta la RAGIONE_SOCIALE e l’ha condannata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 cod.civ., a restituire € 5.000,00 al RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta pronuncia, formulando sei motivi;
resiste con controricorso il INDIRIZZO;
nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
Considerato che:
la ricorrente ha dedotto:
con il primo motivo ‘violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102;
2) con il secondo motivo ‘violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155′ del D.lgs. 152/2006’
3) con il terzo motivo ‘violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006’;
4) con il quarto motivo ‘omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa Legge Regionale n. 29/2007, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 154 del D.Lgs. 152/2006;
5) con il quinto motivo ‘violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 154 del D.lgs. 152/2006’;
6) con il sesto motivo ‘violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948 c.c.’;
7) in data 24 novembre 2023 la ricorrente, tramite l’avvocato COGNOME, ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al giudizio, a seguito RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione, in data 14 luglio 2023, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto: i) non dovuta la quota RAGIONE_SOCIALEa tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE‘azione di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale;
7) va, pertanto, dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione;
le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, liquidandole in euro 2.600,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, oltre a spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso nella camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile