Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8202 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4187/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (EMAIL)
–
ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (EMAIL)
–
contro
ricorrente – sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME
NOME (EMAIL)
-ricorrente incidentale- contro
SCEVOLA NOME, COGNOME.
–
intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2121/2022 depositata il 15/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 9.2.2023 la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione della sentenza n. 2121/2022 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 15.9.2022, non notificata.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Resiste con controricorso, anche contenente ricorso incidentale, RAGIONE_SOCIALE
Le altre parti restano intimate.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
Il difensore della ricorrente ha depositato in data 29 novembre 2023 dichiarazione di rinuncia al ricorso.
MOTIVI COGNOME DECISIONE
Il difensore della società ricorrente, procuratore costituito, munito dei relativi poteri giusta procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La rinuncia al ricorso risulta conforme al dettato dell’art. 391 cod. proc. civ. e determina l’estinzione del giudizio di
cassazione , a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., 29/07/2014, n. 17187).
Quanto al ricorso incidentale va osservato quanto segue.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare In tema di ricorso per cassazione, la norma dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. -secondo cui, ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacianon trova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale; poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario, l’ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’impugnazione principale finirebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà dell’impugnante principale (v. tra le tante Cass., 19/04/2011, n. 8925).
Orbene, il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE è affidato a sei motivi.
4.1. Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia ‘violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102’ .
4.2. Con il secondo motivo denuncia ‘violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006’.
4.3. Con il terzo motivo denuncia ‘violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006’ .
4.4. Con il quarto motivo denuncia ‘violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell’art. 154 del D.lgs. 152/2006:
4.5. Con il quinto motivo denuncia ‘ violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell’art. 154 del D.lgs. 152/2006 ‘.
4.6. Con il sesto motivo denuncia ‘ violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c. ‘
I motivi, che per la stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati.
Le questioni sottese ai medesimi sono state invero risolte da Cass., 14/07/2023, n. 20361, ove all’esito di ampia ricostruzione delle fonti, nazionali e sovranazionali, regolatrici del rapporto relativo alla somministrazione idrica oggetto di causa sono stati affermati i seguenti principi:
-legittimato passivo rispetto alla domanda di restituzione della quota non dovuta della tariffa del servizio idrico integrato, dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento dell’impianto di depurazione, è il soggetto gestore del rapporto di utenza, ossia il soggetto che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito, ovvero la parte subentrante nel contratto ancora pendente ex art. 2558, comma 1, c.c. a seguito di cessione di ramo d’azienda;
-in tema di servizio idrico integrato, la domanda di ripetizione dell’indebito svolta dal privato – per il corrispettivo pagato a fronte della mancata fruizione del servizio di depurazione – non è sottoposta alla prescrizione di cui all’art. art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., prevista per le prestazioni periodiche avvenute nel corso di un rapporto continuativo, applicandosi, per converso, la prescrizione decennale prevista in tema di ” condictio indebiti ” e ” condictio ob causam finitam “, il cui credito restitutorio risulta dovuto in un’unica soluzione;
-la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 2008 è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi
di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione, alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge;
il pagamento ha carattere indebito «in caso di mancata fruizione, da parte dell’utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile», qualunque esso sia, essendo, in tal caso «irragionevole, per mancanza della controprestazione, l’imposizione dell’obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio» (così anche, in motivazione, Cass. 18/04/2018, n. 9500; v. anche Cass. 11/02/2020, n. 3314; 13/02/2020, n. 3692);
-all’esito dell’intervento caducatorio della Corte costituzionale, ciò che ha reso indebita la richiesta di pagamento della tariffa per depurazione delle acque, nell’ambito del contratto di utenza relativo alla fruizione del servizio idrico, è, indifferentemente, la «mancanza» degli impianti di depurazione, ovvero la loro «temporanea inattività». Un’evenienza, quest’ultima, che nella sua ampia accezione include, evidentemente, non il solo «fermo» volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto, anche l’inefficienza dell’impianto, e quindi la sua inidoneità a conseguire il risultato ultimo finale cui per legge è destinato (v. Cass. n 3314 del 2020, cit.; n. 3692 del 2020, cit.);
-dalle sentenze della Corte di Giustizia dell’U.E. -dalla Commissione Europea richiesta di accertare l’inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla Direttiva 91/271/CEE- è emerso che il depuratore di Rapallo non garantiva il trattamento secondario delle acque reflue; né può ravvisarsi al riguardo alcuna incompatibilità tra norme europee e norme nazionali così da poter derubricare tale ammessa emergenza a
mero inadempimento dello Stato rispetto alle norme europee non rilevante nei rapporti orizzontali;
-L’ art. 8sexies d.l. n. 208 del 2008, convertito in legge n. 13 del 2009, è stato introdotto proprio per disciplinare le conseguenze della sentenza n. 335 del 2008 della Corte costituzionale, ed al comma 1 stabilisce che, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, sono comunque dovuti dall’utente gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti de quibus, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, e ciò a partire dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle suddette opere, «purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati». La disposizione prevede inoltre, al comma 2, la possibilità per i gestori di dilazionare fino a cinque anni la restituzione, non solo erogando l’importo in forma rateale, ma eventualmente – come è tipico dei contratti di fornitura – sub specie di parziale compensazione con l’importo, comunque, dovuto per il complessivo servizio assicurato. Per contro, ove tale riconosciuta possibilità di dilazione di pagamento tragga origine dalla necessità di dedurre, dal quantum del credito restitutorio spettante all’utente, gli oneri – a suo carico – derivanti dalle attività, peraltro già avviate, di progettazione, di realizzazione o di completamento dell’impianto (secondo la previsione di cui al precedente comma 1 del medesimo art. 8-sexies), si è al cospetto di un’evenienza che, rendendo illiquido tale credito, si pone alla stregua di un fatto impeditivo del diritto azionato dall’utente: fatto, ovviamente, la cui prova è a carico del convenuto, secondo la regola di cui all’art. 2697, comma 2, cod. civ. (così Cass. n. 3314 del 2020, in motivazione).
L’orientamento sopra riportato è stato successivamente
confermato da Cass., n. 25258/2023; Cass., n. 25259/2023; Cass., n. 25260/2023; Cass., n. 25261/2023; Cass., n. 25262/2023.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate integralmente tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, mentre seguono il principio della soccombenza in relazione al controricorrente COGNOME.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di legittimità tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.
Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in euro 200,00 e accessori di legge, in favore del controricorrente COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21/12/2023
Il Presidente
NOME COGNOME