Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29488 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15090/2022 R.G. proposto da:
COGNOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende, pec: EMAIL,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, risultante dalla trasformazione di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Ufficio di rappresenta nza della Regione RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE;
-controricorrente-
nonché contro
DELLA CORTE IOLANDA, nella qualità di erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME, e COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende;
-controricorrenti-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati- e sul ricorso incidentale proposto da:
DELLA CORTE IOLANDA, nella qualità di erede di. COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME tutti elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende;
-ricorrenti incidentali- contro
RAGIONE_SOCIALE, risultante dalla trasformazione di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
– controricorrente al ricorso incidentale e nei confronti di
COGNOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 9719/2021, depositata il 01/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della pronuncia della COGNOME Costituzionale n. 335/2008 che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 14, co. 1, l. n. 36/1994 nonché dell’art. 155, co. 1, primo periodo, d.lgs. n. 152/2006 nelle parti in cui prevedevano che la quota di tariffa riferita al RAGIONE_SOCIALE di depurazione delle acque fosse dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi e che aveva stabilito che i canoni dovessero essere pagati dagli utenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE solo come corrispettivo dell’effettiva esistenza del RAGIONE_SOCIALE di depurazione, la sig.ra NOME COGNOME, utente della fornitura idrica, residente nella
città di RAGIONE_SOCIALE con allaccio al depuratore di ‘Cuma’, del tutto inefficiente e non assolvente alla sua funzione di depurazione delle acque reflue, al fine di ottenere la restituzione di tutti i canoni di depurazione oggetto delle fatture degli ultimi dieci anni (24.05.2001 -24.05.2011), regolarmente pagate, oltre a IVA, interessi e rivalutazione, conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, e il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione RAGIONE_SOCIALE e di dichiarare carente di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE, nel merito, domandava il rigetto della domanda attrice e, in subordine, eccepiva la prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 2948 n. 4 cod.civ. per le somme versate per il periodo antecedente a cinque anni prima della richiesta di rimborso e, comunque, chiedeva di decurtare da quanto dovuto in restituzione all’utente gli oneri di cui all’art. 8 sexies L. 13/09.
La Regione RAGIONE_SOCIALE, costituitasi, chiedeva fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore delle Commissioni Tributarie competenti per territorio, che fosse accertata la nullità della sua chiamata in causa nonché la nullità della domanda per violazione dell’art. 164 cod.civ., che fosse dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva e chiedeva di chiamare in causa la RAGIONE_SOCIALE (società affidataria del RAGIONE_SOCIALE di depurazione); nel merito, eccepiva l’infondatezza in fatto e diritto di ogni domanda formulata nei suoi confronti, in via subordinata, chiedeva che fosse accertata l’esclusiva responsabilità della RAGIONE_SOCIALE per i fatti di causa con conseguente condanna di quest’ultima in via diretta ovvero di essere manlevata da RAGIONE_SOCIALE per qualsiasi esborso per essa pregiudizievole.
In corso di causa si costituivano, con comparse di intervento volontario, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, gli eredi di NOME COGNOME, NOME
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, utenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere la restituzione ex art. 2033 cod.civ., di tutti i corrispettivi indebitamente pagati a titolo di canone di depurazione, oltre a IVA, interessi e rivalutazione, già richiesti infruttuosamente in via stragiudiziale, nella misura risultante dalle fatture agli atti.
A seguito della costituzione della Regione RAGIONE_SOCIALE, l’attrice e gli interventori estendevano la domanda nei suoi confronti.
La causa veniva decisa con sentenza n. 27976/2013 dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE che, rigettata la richiesta di chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE da parte della Regione Campana e accertata la contumacia del Comune di RAGIONE_SOCIALE, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune di RAGIONE_SOCIALE e condannava in solido tra loro RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE alla restituzione di quanto preteso dagli attori e dagli interventori.
Con la sentenza n. 9719/2021, depositata il 01/12/2021, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE ed ha rigettato le domande proposte dagli attori e dagli interventori, condannandoli alla restituzione di quanto eventualmente a loro versato in forza della sentenza di primo grado.
Ai fini che ancora interessano, il tribunale ha precisato che, ai fini dell’accoglimento della domanda di ripetizione di indebito, non bastava provare che il depuratore di Cuma non avesse funzionato in modo ottimale o che non avesse fornito un RAGIONE_SOCIALE pienamente soddisfacente quanto agli standard qualitativi di trattamento delle acque reflue, atteso che «il pagamento del canone di depurazione, trovando titolo nell’esistenza del RAGIONE_SOCIALE, può infatti essere preteso in restituzione solo quando manchi del tutto la prestazione cui è ricollegato e cioè quando gli impianti di depurazione non esistano o risultino temporaneamente inattivi, rappresentando in tal caso il suo versamento un indebito oggettivo».
Nella specie il depuratore di Cuma, pur abbisognando di una serie di ammodernamenti e di riparazioni per garantire un trattamento adeguato dei reflui ed il rispetto della normativa vigente quanto alla qualità degli scarichi, era risultato in esercizio e quindi in grado di assicurare, sia pure in via parziale e non ottimale, il RAGIONE_SOCIALE di depurazione e, invocando la pronuncia n. 11585/2020 di questa COGNOME, il Tribunale ha ritenuto non integrata la fattispecie della «mancanza» o «temporanea inattività» idonee a giustificare, ai sensi della sentenza n.335/2008 della COGNOME Costituzionale, la pretesa restitutoria avanzata dagli utenti.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono ora per la cassazione della suddetta sentenza, avvalendosi di tre motivi.
Resistono con separati controricorsi Regione RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME, e NOME COGNOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità indicata, propongono anche ricorso incidentale basato su tre motivi.
Ad esso resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONE_SOCIALE ed i ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il ricorso principale e quello incidentale hanno lo stesso contenuto e pertanto saranno trattati congiuntamente.
Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono della «Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, co 1, l. n. 36/1994, anche come modificato dalla l. n. 179/2002, e dell’art. 155, co 1, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006, nel testo e nella rilettura operata con la
sentenza della COGNOME Costituzionale n. 335/2008 e dei criteri di interpretazione e di applicazione della norma conseguenti e relativi adottati dalla COGNOME di Cassazione in chiave di intervento nomofilattico riguardante l’interpretazione e i termini giuridici della fattispecie astratta recata da detta (riveduta) disciplina normativa e del tessuto delle norme che disciplinano la materia, costituente diritto vivente, in relazione all’art. 360, co 1 n. 3 c.p.c., e anche in relazione all’art. 360, co 1, n. 5, c.p.c.».
Adducono che, secondo l’indirizzo oramai consolidato di questa COGNOME, all’esito dell’intervento caducatorio della COGNOME Costituzionale, nell’ambito del contratto di utenza relativo alla fruizione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, deve ritenersi indebita la pretesa della tariffa per la depurazione acque indifferentemente per «la mancanza» degli impianti di depurazione, ovvero la loro «temporanea inattività»: accezione quest’ultima che comprende non solo il «fermo» volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma anche l’inefficienza dell’impianto e quindi la sua inidoneità al funzionamento. Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe ad una conclusione in contrasto con la ratio della pronuncia del giudice delle leggi che è stata quella di definire indebito il pagamento, «in caso di mancata fruizione» da parte dell’utente, del RAGIONE_SOCIALE di depurazione, per fatto a lui non imputabile, qualunque esso sia, essendo, in tal caso «irragionevole, per mancanza della controprestazione, l’imposizione dell’obbligo del pagamento della quota riferita a detto RAGIONE_SOCIALE» (Cass. 3314/2020; Cass. 11584/2020).
In altri termini, secondo l’indirizzo interpretativo di questa COGNOME l’inefficienza e il malfunzionamento dell’impianto, dedotti peraltro con i loro atti introduttivi dagli odierni deducenti COGNOME, COGNOME e COGNOME, non escludono la natura indebita della richiesta di RAGIONE_SOCIALE sol perché l’impianto esisteva ed era in funzione, sia pure soltanto «parzialmente» e non in maniera «ottimale» in quanto
inficiato da una serie di criticità ed inefficienze anche gravi. E in ordine a detto ultimo rilievo va anche aggiunto, a ulteriore conferma della non debenza per legge da parte degli utenti della tariffa per la depurazione delle acque anche in caso di impianto esistente ma non conforme ai parametri normativi e non funzionante in modo adeguato per motivi tecnici, che essi utenti, ex art. 8 sexies D.L. n. 208/2008, convertito in L. n. 13/2009, sarebbero tutt’al più tenuti a «contribuire» soltanto in relazione agli oneri delle eventuali attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dell’attività di depurazione, sempre che, però, risultassero provate dette attività e detti oneri da parte del debitore della prestazione (il che nella specie non è stato nemmeno dedotto).
In aggiunta i ricorrenti precisano che con la decisione n. 11585/2020, richiamata dal tribunale, era stato ritenuto inammissibile il motivo di gravame proposto dagli utenti avverso la decisione, in quanto essi non avevano stigmatizzato la violazione, nella specie, della regola sul riparto dell’onere della prova limitandosi a svolgere dei meri apprezzamenti di fatto non censurabili nel giudizio di legittimità, per cui in applicazione del principio della ragione più liquida, aveva ritenuto inammissibile il ricorso, sicché detta pronuncia non aveva affatto enunciato un principio contrastante con preesistenti decisioni come ritenuto dal giudice a quo .
3) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano «Violazione e falsa applicazione, in ogni caso, dell’art. 2697 cod. civ. e del criterio di vicinanza della prova in relazione all’art. 360, co 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione, in ogni caso, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 228 e 232 c.p.c. in relazione all’art. 360, co 1, n. 3 c.p.c. e dell’art. 360, co 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.; omesso, incoerente e/o abnorme esame, in ogni caso, di fatti, circostanze ed accertamenti decisivi per il giudizio ed
oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.; in ogni caso motivazione meramente apparente, manifestamente inadeguata, abnorme, obiettivamente mancante ed incoerente sul piano del processo logico e fuori dei limiti del razionale e del plausibile in relazione all’art. 360, co 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.».
Ciò che viene imputato al tribunale è l’erronea distribuzione dell’onere della prova, spettando ad RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare che l’impianto era in perfette condizioni di efficienza; l’omessa considerazione, avendola ritenuta erroneamente ininfluente, della sentenza penale di condanna n. 4351/2009 della sezione distaccata di Pozzuoli del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e della consulenza in atti, espletata su incarico ricevuto dalla Procura della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del procedimento penale recante RGNR n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto l’analisi dello stato dell’impianto di depurazione di Cuma e della sua condizione di efficienza in relazione ai limiti normativi vigenti, da cui era emerso che il funzionamento dell’impianto era stato compromesso e che non assolveva affatto alla sua funzione di depurazione delle acque reflue per cui era di fatto inesistente; l’omessa considerazione della relazione sullo stato degli impianti di depurazione disposta dalla Regione RAGIONE_SOCIALE in data 5.12.2007 da cui emergeva che non erano stati avviati i lavori di adeguamento degli impianti previsti dallo Strumento della Finanza di Progetto; l’omesso esame dell’Analisi prestazionale del depuratore di Cuma proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE; l’omesso esame delle le dichiarazioni rese alla stampa dal Direttore Generale dell’ARPAC nonché della Relazione sullo stato generale degli impianti di cui all’accordo tra la Regione e la RAGIONE_SOCIALE del 18.4.2011 ed ancora la diffida ad adempiere da parte della Regione RAGIONE_SOCIALE del 13.09.2010 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, il Verbale del 30.09.2010 per la gestione transitoria tra Regione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, l’Accordo tra la
Regione RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE del 18.4.2011, il Decreto Dirigenziale della Regione RAGIONE_SOCIALE n. 293 del 28.03.2012; la valorizzazione di elementi probatori mai acquisiti nel presente giudizio, incorrendo così ripetutamente nelle violazioni degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
E’ corretta la deduzione secondo cui la giurisprudenza di questa COGNOME non ha mai – neppure nella pronuncia n. 11585/2020, che appunto, come osservato dai ricorrenti, aveva dichiarato inammissibile il motivo di ricorso – ritenuto indebita la tariffa pretesa dal gestore del RAGIONE_SOCIALE solo nel caso in cui gli impianti di depurazione non esistano o risultino temporaneamente inattivi e non anche quando gli impianti siano in esercizio e forniscano una prestazione sia pure in via parziale e non ottimale.
Detta conclusione del tribunale è viziata dalla falsa applicazione della pronuncia n. 11585/2020 che appunto ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso che aveva attinto la impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto «non provata quella “inefficienza del depuratore, totale o parziale”, che … “comporta indiscutibilmente la mancata erogazione del RAGIONE_SOCIALE di depurazione”, e con esso il presupposto in forza del quale gli utenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE potevano pretendere la restituzione di quanto pagato, quale quota del corrispettivo complessivamente versato, a titolo di tariffa per depurazione acque», perché esso censurava l’apprezzamento che del materiale probatorio aveva fatto il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, e con esso la conclusione raggiunta in ordine alle condizioni del depuratore di Cuma. Detta pronuncia non ha mai subordinato la domanda restitutoria alla circostanza che l’impianto
non fosse in RAGIONE_SOCIALE, come ha ritenuto, invece erroneamente, il tribunale nella pronuncia qui impugnata.
Peraltro, come rilevano i ricorrenti, in altre decisioni di questa COGNOME è stato enunciato un principio opposto a quello applicato dal giudice a quo e cioè che anche la «temporanea inattività», e quindi non solo il «fermo» volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma anche l’inefficienza dell’impianto e quindi la sua inidoneità al funzionamento, rendono indebito il pagamento del RAGIONE_SOCIALE al gestore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( v. Cass., 11/2/2020, n. 3314 ).
Mette conto altresì rilevare che nel giudizio finalizzato alla restituzione, ai sensi dell’art. 2033 cod.civ., della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), «l’onere della prova circa il funzionamento dell’impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell’art. 2697, 2° comma, cod. civ., sul convenuto, quale gestore del suddetto RAGIONE_SOCIALE e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria» (Cass. 12/11/2022, n. 33462).
5) All’accoglimento nei suindicati termini del primo e del secondo motivo, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché il terzo motivo ( con il quale i ricorrenti denunziano «Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, co 1, l. n. 36/1994 e dell’art. 155, co 1, primo periodo D.Lgs. n. 152/2006, nel testo riletto e riscritto con la sentenza della COGNOME Costituzionale n. 335/2008 e dei criteri interpretativi ed applicativi dello stesso come da diritto vivente e in assetto nomofilattico da parte della Cassazione in relazione all’art. 360, co 1, n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1455 e 1181 cod. civ., in
relazione all’art. 360, co 1, n. 3 c.p.c.» ), consegue la cassazione in relazione della impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La COGNOME accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il terzo motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2024 dalla