Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10632 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23195/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
INTENDENTE NOME, NOME, COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrenti-
nonchè contro
COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME., COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di GENOVA n. 1696/2022 depositata il 01/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, quali utenti del servizio idrico integrato nel territorio di Castiglione Chiavarese (GE), convenivano, dinanzi al Giudice di Pace di Chiavari, RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna alla restituzione e/o il rimborso della quota parte della tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sull’asserito presupposto che tale servizio, nel comprensorio del Comune Castiglione Chiavarese (depuratore di Riva Trigoso), non fosse stato espletato nel relativo periodo.
Con la sentenza n. 272/2020, il Giudice di Pace condannava RAGIONE_SOCIALE a corrispondere agli attori le somme di cui avevano chiesto la restituzione, oltre alle spese di lite.
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1696/2022, depositata in data 1.7.2022, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi;
3.1. Propone ricorso incidentale basato su sei motivi RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE). Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
3.2. Resistono al ricorso principale con controricorso i sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI COGNOME DECISIONE
Con il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102;
4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006;
4.3. Con il terzo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006;
4.4. Con il quarto l’omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006;
4.5. Con il quinto denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell’art. 154 del D.lgs. 152/2006;
4.6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c.
In data 24 novembre 2023 la società ricorrente, tramite l’avvocato COGNOME, ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al giudizio, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell’ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto: i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale;
Il ricorso incidentale si basa sugli stessi motivi, illustrati con argomentazioni di identico contenuto a quelli del ricorso principale. Ed infatti la società RAGIONE_SOCIALE denunzia:
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102;
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006:
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006;
omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., nonché 5) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006;
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell’art. 154 del D.lgs. 152/2006.;
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c.;
6.1. il ricorso incidentale è nel suo complesso è infondato, atteso che tutte le censure mosse alla sentenza impugnata e tutte le argomentazioni a sostegno sono state vagliate e rigettate in plurimi precedenti di questa Corte, ai quali va data continuità;
si tratta (senza pretesa di completezza) di Cass. n.14042/2013; Cass. n. 24312/2014; Cass. n. 9500/2018; Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 11270/2020 fino alle più recenti Cass. n. 2361/2023; Cass. n. 26459/2023; Cass. n. 26230/2023;
va al riguardo in particolare ribadito che:
la portata della sentenza della Corte Costituzionale n. 355/2008 è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione, alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge;
il pagamento effettuato in caso di mancata fruizione, da parte dell’utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è da considerarsi indebito, essendo irragionevole, per mancanza della controprestazione, l’imposizione dell’obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio;
il pagamento non è più un tributo, per effetto del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, ma una tariffa, esigibile solo ove il gestore dia prova di aver fornito il servizio corrispondente, essendo suo l’onere di allegazione e dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa;
gli obblighi restitutori sono a carico di colui che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito; nel caso di subentro nel contratto ancora pendente, quale realizzantesi in caso di cessione di ramo d’azienda, essi gravano sulla parte subentrante;
la natura indebita del pagamento preteso e ottenuto giustifica l’applicazione del termine prescrizionale (decennale), in luogo di quello – più breve – fissato per i crediti relativi a prestazioni periodiche dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, (che peraltro si applica solo alle prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono), a ciò non ostando che la pretesa trovi titolo nella mancata esecuzione di una prestazione nascente dal contratto di utenza;
Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, quanto al ricorso principale va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al medesimo; il ricorso incidentale va rigettato.
7.1. Le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, seguono la soccombenza. Può invece disporsi la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti, principale e incidentale.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
7.2. Non è dovuto dalla ricorrente principale, in quanto rinunciante, il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non risultando tale ipotesi contemplata tra quelle che ne comportano la corresponsione (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione introdotto dalla ricorrente principale; rigetta il ricorso incidentale. Compensa tra i ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro da liquidarsi in euro 4.200,00 di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza