Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8180 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8180 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26474/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di GENOVA n. 1991/2022 depositata il 11/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME e NOME COGNOME, quali utenti del servizio idrico integrato nel territorio di Castiglione Chiavarese (GE), convenivano, dinanzi al Giudice di Pace di Chiavari, RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna alla restituzione e/o il rimborso della quota parte della tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sull’asserito presupposto che tale servizio, nel comprensorio del Comune Castiglione Chiavarese (depuratore di Riva Trigoso), non fosse stato espletato nel relativo periodo.
Con la sentenza n. 103/2020, il Giudice di Pace condannava RAGIONE_SOCIALE a corrispondere agli attori le somme di cui avevano chiesto la restituzione, oltre alle spese di lite.
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1991/2022, depositata in data 11.8.2022 , ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi; resiste con controricorso NOME COGNOME. L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE
4.1. Con il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102;
4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006;
4.3. Con il terzo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006;
4.4. Con il quarto l’omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006;
4.5. Con il quinto denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell’art. 154 del D.lgs. 152/2006;
4.6. Con il sesto ed ultimo motivo la società lamenta la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c..
In data 27 novembre 2023 la società ricorrente, tramite l’avvocato COGNOME, ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al giudizio, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell’ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto: i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha
chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale;
6. va, pertanto, dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione e le spese sono liquidate come da dispositivo in favore del controricorrente. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza