Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32128 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32128 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – Consigliere R.G.N.: 5874/2019
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – Consigliere Cron.:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME COGNOME Consigliere Rep.:
AVV_NOTAIONOME NOME COGNOME – Consigliere rel. C.C.: 27/9/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 5874 – 2019 R.G. proposto da:
NOME di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difes i dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domiciliano per legge.
CONTRORICORRENTI
e
COMUNE di RAGIONE_SOCIALE SAN RAGIONE_SOCIALE -in persona del sindaco pro tempore .
INTIMATO
avverso la sentenza n. 1272 /2018 della Corte d’Appello di Ancona,
udita la relazione nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
–premesso che:
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 8.4.2010 la ‘RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al Tribunale di Ancona il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE.
Esponeva che in data 28.7.2006 l’Amministrazione marittima le aveva attribuito in concessione per la durata di 50 anni a decorrere dal 23.6.1982, a fronte del versamento del canone annuo di euro 123.140,00, una zona di demanio marittimo di complessivi mq. 229.517,45 situata nell’area del porto turistico-peschereccio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, affinché vi realizzasse e gestisse un porto turistico con infraRAGIONE_SOCIALE e servizi (cfr. ricorso, pag. 2) .
Esponeva che i commi 251 e 252 dell’art. 1 del la legge n. 296/2006 -ovvero del la legge finanziaria per l’anno 2007 entrata in vigore alcuni mesi dopo il rilascio della concessione, avevano previsto a decorrere dall’1.1.2007 la rivalutazione dei canoni relative ad aree attribuite dal RAGIONE_SOCIALE marittimo in concessione (cfr. ricorso, pag. 2) .
Chiedeva, a fronte RAGIONE_SOCIALE somme domandate in pagamento a titolo di differenze per i maggiorati canoni degli anni 2007 e 2008 e a titolo di canone per l’anno 2009, dichiarare infondate le richieste di pagamento di parte avversa e, in subordine, ritenuti applicabili i commi 251 e 252 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, determinare il canone concessorio dovuto (cfr. ricorso, pag. 2) .
1.2. Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE.
Instava per il rigetto RAGIONE_SOCIALE avverse domande.
Veniva dichiarato contumace il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Anc ona avverso la cartella di pagamento emessa da ‘RAGIONE_SOCIALE, agente per la riscossione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il complessivo importo di euro 625.115,17 a titolo di adeguamento del canone concessorio (cfr. ricorso, pag. 4) .
2.1. Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE.
Instava per il rigetto dell ‘opposizion e.
Riuniti i giudizi, con sentenza non definitiva n. 1477/2012 il tribunale dichiarava che alla concessione accordata alla ‘RAGIONE_SOCIALE in data 28.7.2006 si applicano i canoni nella misura stabilita dall’art. 3, 1° co., del dec. leg. n. 400/1993, come modificato dall’art. 1, 251° co., della legge n. 296/2007 con decorrenza dall’1.1.2007 (cfr. ricorso, pag. 5) .
Con sentenza definitiva n. 696/2013 il tribunale determinava i canoni di concessione dovuti in euro 259.819,47 per l’anno 2007, in euro 266.444,87 per l’anno 2008 ed in euro 281.099,34 per l’anno 2009 e quindi determinava in euro 415.589,68 la differenza tra canoni versati e canoni dovuti per le medesime annualità (cfr. ricorso, pag. 6) .
RAGIONE_SOCIALE proponeva separati appelli avverso la sentenza non definitiva ed avverso la sentenza definitiva.
5.1. Si costituivano in ambedue gli appelli il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Veniva dichiarato contumace il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE.
Riuniti i gravami, con sentenza n. 1272/2018 la Corte d’Appello di Ancona rigettava entrambe le impugnazioni e compensava le spese del grado.
Per quel che qui rileva (cfr. ricorso, pagg. 8 – 9) , premetteva la corte che la disciplina di cui alla ‘ finanziaria 2007 ‘ aveva previsto accanto al canone
cosiddetto tabellare -applicabile alle concessioni di cui all’art. 3, 1° co., lett. b), n. 1, del dec. leg. n. 400/1993 -un canone commisurato al valore di mercato.
Premetteva altresì – la corte – che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 29/2017, aveva chiarito che il canone ‘ di mercato ‘ era suscettibile di applicazione alle concessioni comprensive di RAGIONE_SOCIALE costituenti pertinenze demaniali marittime -come qualificate dall’art. 29 cod. nav. – e non già alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della ‘finanziaria 2007’, contemplanti, viceversa, la realizzazione di impianti e di infraRAGIONE_SOCIALE da parte del concessionario (cfr. sentenza d’appello, pag. 12) .
Premetteva ancora che l’ appellante aveva in comparsa conclusionale adAVV_NOTAIOo che la differenziazione prefigurata dalla Corte costituzionale dovesse applicarsi pur al suo rapporto concessorio (cfr. sentenza d’appello, pag. 12) .
Indi la corte evidenziava che nella specie l’aumento del canone concessorio, così come si evinceva dalla nota n. 8501 dell’11.4.2012 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, era stato disposto e richiesto non già sulla scorta del criterio ‘di mercato’ bensì sulla scorta del criterio ‘tabellare’ e nulla a tal riguardo aveva mai deAVV_NOTAIOo l’appellante (cfr. sentenza d’appello, pag. 13) .
Evidenziava dunque che il riferimento operato dall’appellante alla sentenza della Corte costituzionale n. 29/2017 non si palesava pertinente (cfr. sentenza d’appello, pag. 12 ) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALE spese.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
*
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. l a violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 252, della legge n. 296/2006, dell’art. 116 cod. proc. civ. e degli artt. 29 e 49 cod. nav.
Deduce che l’inapplicabilità , sulla base RAGIONE_SOCIALE indicazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 29/2017, del canone commisurato al valore di mercato , introAVV_NOTAIOo con la ‘finanziaria 2007’, ai rapporti concessori in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria e contemplanti la realizzazione di impianti e di infraRAGIONE_SOCIALE da parte del concessionario (cfr. ricorso, pagg. 14 e 15) – è il caso del suo rapporto concessorio – deve operare pur quando si applica – è il caso del suo rapporto concessorio – il canone ‘ tabellare ‘ (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce al contempo che, contrariamente all’assunto della Corte di Ancona, l’invocata applicabilità RAGIONE_SOCIALE indicazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 29/2017 pur in ipotesi di applicazione de l canone ‘tabellare’ non può dirsi nella specie ‘impropria’, siccome la ricorrente ha formulato domanda di accertamento negativo dell’avversa pretesa creditoria ed in subordine ha chiesto ‘determinare l’esatto ammontare del canone dovuto’ (così ricorso, pag. 16) .
Deduce dunque, per un verso, deduce che è circostanza documentata e non contestata che nell’ambito dell’area oggetto di concessione è possibile individuare una superficie di mq. 13.002,78, ove sono presenti opere di difficile rimozione, realizzate da essa ricorrente-concessionaria nel corso del rapporto concessorio iniziato antecedentemente all’entrata in vigore della ‘finanziaria 2007’ (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce poi , per altro verso, che ‘è pacifico che gli ordini di introito relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009 contengono la previsione del pagamento del canone demaniale anche con riferimento alle opere di difficile rimozione per mq. 13.002,78’ (così ricorso, pag. 19) .
Deduce quindi che ‘l’area di mq. 13.002,78 non avrebbe potuto esser presa in considerazione quale base di calcolo ai fini della determinazione del canone demaniale, considerato (…) che l’atto concessorio del 28.07.2006 è antecedente all’entrata in vigore della legge 296/2006’ (così ricorso, pagg. 17 – 18) .
*
–ritenuta opportuna la trattazione in pubblica udienza in considerazione della particolare rilevanza in diritto di taluni profili che la materia del contendere involge;
–ritenuto segnatamente che nella specie, pur al di là dei profili concernenti la giurisdizione in relazione alla previsione della lett. b) dell’art. 133 del d.lgs. n. 104/2010 (cfr. Cass. sez. un. 17.12.2020, n. 28973; ma vedasi altresì Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. VII, 14.6.2023, n. 5829) , si prospetta la necessità di leggere in maniera compiuta il precedente di questa Corte n. 29771 del 29.12.2020 (Rv. 660153-01):
<> (‘1.5.8. Tanto premesso in via generale, deve ritenersi che la nuova disciplina debba applicarsi a tutti i rapporti concessori, essendo sufficiente, ai fini della commisurazione dei canoni introAVV_NOTAIOa da detta normativa, che al 10 gennaio 2007 il privato gestisca in concessione i beni rientranti nell’ambito applicativo della norma, indipendentemente dal momento del rilascio della concessione, antecedente o successivo che sia all’entrata in vigore della legge 296/2006′: così in motivazione Cass. 29771/2020 cit.)
nel quadro RAGIONE_SOCIALE indicazioni di cui alla pronuncia n. 29/2017 della Corte costituzionale, ove si legge che ‘un’interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione in esame impone, quindi, la necessità di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all’avvio del rapporto concessorio, nonché RAGIONE_SOCIALE modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell’amministrazione concedente. Mentre con riferimento agli aumenti dei canoni tabellari (art. 03, comma 1, lettera b, n. 1, del D.L. n. 400 del 1993) valgono i principi affermati nella sentenza n. 302 del 2010, viceversa va esclusa l’applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed
infraRAGIONE_SOCIALE da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007′.
visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ.,
P.Q.M.
rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte