Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21103 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 21103 Anno 2024
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 5874 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. 97439910585 -in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE -c.f. 06340981007 -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domiciliano per legge.
CONTRORICORRENTI
COMUNE di RAGIONE_SOCIALE SAN RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE -in persona del sindaco pro tempore .
INTIMATO
avverso la sentenza n. 1272/2018 della Corte d’Appello di Ancona, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 10 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO, udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del sostituto procuratore generale AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso, udito l’AVV_NOTAIO per la ricorrente,
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 8.4.2010 la ‘ RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al Tribunale di Ancona il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE.
Esponeva che in data 28.7.2006 l’Amministrazione marittima le aveva attribuito in concessione per la durata di 50 anni a decorrere dal 23.6.1982, a fronte del versamento del canone annuo di euro 123.140,00, una zona di demanio RAGIONE_SOCIALE di complessivi mq. 229.517,45, situata nell’area del porto turistico-peschereccio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, affinché vi realizzasse e gestisse un porto turistico con infraRAGIONE_SOCIALE e servizi.
Esponeva che i commi 251 e 252 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 ovvero del la legge finanziaria per l’anno 2007 entrata in vigore alcuni mesi dopo il rilascio della concessione, avevano previsto a decorrere dall’1.1.2007 la rivalutazione dei canoni relativi ad aree attribuite dal RAGIONE_SOCIALE in concessione.
Chiedeva dunque, a fronte RAGIONE_SOCIALE somme domandate in pagamento a titolo di differenze per i maggiorati canoni degli anni 2007 e 2008 nonché a titolo di
canone per l’anno 2009, dichiarare infondate le richieste di pagamento ex adverso formulate ed in subordine, ritenuti applicabili i commi 251 e 252 dell’art.
1 della ‘ finanziaria 2007 ‘ , determinare il canone concessorio dovuto.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE.
Instava per il rigetto RAGIONE_SOCIALE avverse domande.
Veniva dichiarato contumace il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE, agente per la riscossione dell’RAGIONE_SOCIALE, emetteva cartella di pagamento per il complessivo importo di euro 625.115,17 a titolo di adeguamento del canone concessorio.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Ancona avverso l ‘anzidett a cartella di pagamento.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE.
Instava per il rigetto dell ‘opposizion e.
Riuniti i giudizi, con sentenza non definitiva n. 1477/2012 il Tribunale di Ancona dichiarava applicabili alla concessione accordata alla ‘RAGIONE_SOCIALE in data 28.7.2006 i canoni nella misura stabilita dall’art. 3, comma 1, del dec. leg. n. 400/1993, come modificato dall’art. 1, comma 251, della legge n. 296/2007, con decorrenza dall’1.1.2007 .
Con sentenza definitiva n. 696/2013 il Tribunale di Ancona determinava i canoni di concessione dovuti in euro 259.819,47 per l’anno 2007, in euro 266.444,87 per l’anno 2008 ed in euro 281.099,34 per l’anno 2009 e quindi determinava in euro 415.589,68 la differenza tra canoni versati e canoni dovuti per le medesime annualità.
RAGIONE_SOCIALE proponeva separati appelli avverso la sentenza non definitiva ed avverso la sentenza definitiva.
Si costituivano in ambedue gli appelli il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Veniva dichiarato contumace il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE.
Riuniti i gravami, con sentenza n. 1272/2018 la Corte d’Appello di Ancona rigettava entrambe le impugnazioni e compensava le spese del grado.
Evidenziava, la corte, che ‘ il Tribunale ha correttamente concluso per l’applicabilità della nuova regolamentazione dei canoni demaniali di cui all’art. 1, comma 251, lett. b), L. n. 269/2006 alla concessione per cui è giudizio siccome equiparata, per quanto concerne i criteri di determinazione dei canoni, a quelle aventi finalità turisticoricreative’ (così sentenza d’appello, pag. 9) .
Evidenziava invero che la novella legislativa ‘si applica a tutte le concessioni demaniali, e quindi anche ai rapporti concessori in essere, come quello per cui è causa’ (così sentenza d’appello, pag. 10) .
Evidenziava poi che la novella disciplina di cui alla legge finanziaria del 2007 aveva previsto accanto al canone cosiddetto ‘ tabellare ‘ -applicabile alle concessioni di cui all’art. 3, 1° co., lett. b), n. 1, del dec. leg. n. 400/1993 un canone commisurato al valore di mercato (cfr. sentenza d’appello, pag. 12) .
Evidenziava inoltre che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 29/2017, aveva chiarito che il canone ‘di mercato ‘ era suscettibile di applicazione alle concessioni comprensive di RAGIONE_SOCIALE costituenti pertinenze demaniali marittime -come qualificate dall’art. 29 cod. nav. – e non già alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della ‘finanziaria 2007’, contemplanti, viceversa, la realizzazione di impianti e di infraRAGIONE_SOCIALE da parte del concessionario (cfr. sentenza d’appello, pag. 12) .
Evidenziava dunque che l’appellante aveva in comparsa conclusionale addotto che la differenziazione prefigurata dalla Corte costituzionale dovesse applicarsi pur al suo rapporto concessorio (cfr. sentenza d’appello, pag. 12) .
Evidenziava nondimeno – la corte che nella specie l’aumento del canone concessorio, come si evinceva dalla nota n. 8501 dell’11.4.2012 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, era stato disposto e richiesto non già sulla scorta del criterio ‘di mercato’ bensì sulla scorta del criterio ‘ tabellare ‘ (così sentenza d’appello, pag. 13) .
Evidenziava perciò che il riferimento operato dall’appellante alla sentenza della Corte costituzionale n. 29/2017 si palesava del tutto ‘improprio’ (cfr. s entenza d’appello, pag. 1 3) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria in data 27.9.2023 si è disposto rinvio alla pubblica udienza.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha formulato in data 20.3.2024 conclusioni scritte; ha chiesto rigettarsi il ricorso.
La ricorrente ha depositato duplice memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
C on l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 252,
della legge n. 296/2006, dell’art. 116 cod. proc. civ. e degli artt. 29 e 49 cod. nav.
Premette che, conformemente alle indicazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 29/2017, il canone commisurato al valore di mercato, introdotto con la ‘finanziaria 2007’, non si applica ai rapporti concessori in corso alla data di entrata in vigore della stess a ‘finanziaria’ e contemplanti la realizzazione di impianti e di infraRAGIONE_SOCIALE da parte del concessionario (cfr. ricorso, pag. 14) , ‘il che coincide con la fattispecie per cui è causa’ (così ricorso, pag. 15) .
Indi deduce che ha errato la Corte di Ancona a ritenere che il riferimento da essa appellante operato alla sentenza della Corte costituzionale n. 29/2017, sopraggiunta nel corso del giudizio d’appello , è ‘improprio’, siccome -ha assunto la corte d’appello -la controversia ha ad oggetto il canone ‘tabellare’ e non quello di mercato (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deduce invero che ha formulato domanda di accertamento negativo RAGIONE_SOCIALE pretese ex adverso azionate ed in subordine, qualora reputati applicabili i commi 251 e 252 dell’art. 1 della finanziaria del 2007 , ha chiesto la determinazione dell’esatto ammontare del canone dovuto (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deduce al contempo che, ‘anche con riferimento al canone tabellare, il canone così come richiesto dall’amministrazione è del tutto erroneo’ (così ricorso, pag. 17; così memoria ricorrente ex art. 378 cod. proc. civ., pag. 4) .
Deduce segnatamente, per un verso, che è circostanza documentata e non contestata che nell’ambito dell’area oggetto di concessione è possibile individuare una superficie di mq. 13.002,78, ‘interessata dalla presenza di opere non amovibili di difficile rimozione’ (così ricorso, pag. 17) , opere che sono state
realizzate da essa ricorrente-concessionaria nel corso del rapporto concessorio iniziato antecedentemente all’entrata in vigore della ‘finanziaria 2007’ e che devono essere escluse dall’applicazione del canone (cfr. ricorso, pag. 17; cfr. memoria ricorrente ex art. 378 cod. proc. civ., pag. 5) .
Deduce segnatamente, per altro verso, che, giacché le opere di difficile rimozione poste sull’area di mq. 13.002,78 sono state da essa ricorrente realizzate durante il rapporto concessorio, ‘l’area di mq. 13.002,78 non avrebbe potuto esser presa in considerazione quale base di calcolo ai fini della determinazione del canone demaniale’ (così ricorso, pagg. 17 -18; così memoria ricorrente ex art. 378 cod. proc. civ., pag. 5) .
Il motivo di ricorso è inammissibile.
Viene in evidenza (al di là del disposto del comma 252: ‘ Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio RAGIONE_SOCIALE e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di RAGIONE_SOCIALE dedicate alla nautica da diporto ‘ . In ordine al comma 252 si vedano le pagg. 8 -10 della sentenza d’appello) il disposto del comma 251 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, ossia della legge finanziaria del 2007.
Segnatamente, vengono in rilievo le seguenti previsioni del comma 251:
‘ i canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turisticoricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio RAGIONE_SOCIALE, sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
(…) ;
misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto -legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
(…) ;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; (…)’.
Ulteriormente, il comma 251, dopo aver premesso che a decorrere dal 1° gennaio 2007 la classificazione RAGIONE_SOCIALE aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei si articola nella categoria A) (aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica) e nella categoria B) (aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica) e che ‘l’accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento’ , puntualizza che ‘nelle more dell’emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B’.
Ebbene, in relazione alle testé riferite disposizioni questa Corte di legittimità ha già avuto cura di precisare quanto segue.
Ossia che ‘la nuova disciplina debba applicarsi a tutti i rapporti concessori, essendo sufficiente, ai fini della commisurazione dei canoni introdotta da detta normativa, che al 1° gennaio 2007 il privato gestisca in concessione i beni rientranti nell’ambito applicativo della norma, indipendentemente dal momento del rilascio della concessione, antecedente o successivo che sia all’entrata in vigore della legge 296/20 06. E ciò sia alla luce della ratio legis dell’art. 1, comma 251, della legge 296/2006, finalizzata (…) alla perequazione della posizione dei concessionari di beni pubblici mediante una revisione di tutta la normativa, sia in base ad un’interpretazione sistematica che tenga altresì conto del riferimento, contenuto nella lett. b) dell’invocato comma 251, anche alle concessioni relative agli anni 2004, 2005 e 2006, con ciò dando per presupposta l’applicabilità del nuovo regime dei canoni anche alle concession i in corso prima dell’entrata in vigore della Legge finanziaria per il 2007’ (così in motivazione Cass. 29.12.2020, n. 29771) .
Nella motivazione della testé citata pronuncia -n. 29771/2020 – questa Corte ha puntualizzato altresì quanto segue.
Ossia che ‘la Corte costituzionale, con la sentenza n. 302 del 18/10/2010, (…) dopo aver premesso che < >, (…) ha chiarito che <>’.
Ossia che con la sentenza n. 29 del 2017 la Corte costituzionale ha ‘ ribadito che, mentre con riferimento agli aumenti dei canoni tabellari dovevano valere i principi affermati nella precedente sentenza n. 302 del 2010, viceversa doveva essere esclusa l ‘ applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infraRAGIONE_SOCIALE da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007 ‘ .
Più esattamente, nella parte motiva della sentenza n. 29 del 2017 della Consulta si legge testualmente quanto segue.
Ovvero che ‘ nelle concessioni che prevedono la realizzazione di infraRAGIONE_SOCIALE da parte del concessionario, il pagamento del canone riguarda soltanto l’utilizzo del suolo e non anche i manufatti, sui quali medio tempore insiste la proprietà superficiaria dei concessionari e lo RAGIONE_SOCIALE non vanta alcun diritto di proprietà’.
Ovvero che ‘un’interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione in esame impone, quindi, la necessità di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all’avvio del rapporto concessorio, nonché RAGIONE_SOCIALE modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell’amministrazione concedente. Mentre con riferimento agli aumenti dei canoni tabellari (art. 03, comma 1, lettera b, n. 1, del d.l. n. 400 del 1993) valgono i principi affermati nella sentenza n. 302 del 2010, viceversa va esclusa l’applicabilità dei nuovi criteri commisurati a l valore di mercato alle concessioni
non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infraRAGIONE_SOCIALE da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007′.
Entro la delineata cornice normativa e giurisprudenziale non può che farsi luogo ai seguenti rilievi.
È senza dubbio coperto da ‘giudicato interno’ qualsivoglia profilo afferente alla giurisdizione (cfr. Cass. sez. un. 27.4.2018, n. 10265, secondo cui il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo) .
È senza dubbio coperto da ‘giudicato esterno’, correlato alla pronuncia (richiamata a pag. 6 della memoria ex art. 378 cod. proc. civ. della ricorrente) n. 9218 del 27.10.2022 del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, assunta nel giudizio iscritto al n. 6021/2019 r.g., promosso dall ‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE (oltre che nei confronti del RAGIONE_SOCIALE) , il riscontro per cui ‘è circostanza pacifica e dimostrata che tra le aree assentite in concessione non figurano pertinenze demaniali nel senso specificato dall’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 29/2017. Ne consegue, per l ‘ effetto, che le opere di difficile rimozione individuate nell ‘ area di concessione pari a mq. 13.002,78 sono state pacificamente realizzate dalla RAGIONE_SOCIALE durante il rapporto concessorio’ (così in motivazione sentenza n. 9218/2022 del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE. L’anzidetta sentenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE e le ulteriori pronunce del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE n. 9173/2022 e n. 9189/2022 -del pari richiamate dalla ricorrente a pag. 6 della memoria ex art. 378 cod. proc. civ. -non esplicano valenza di ‘giudicato’ per i profili direttamente ed immediatamente incidenti
sulla determinazione del canone, siccome concernenti, rispettivamente, l’ordine di introito per il pagamento del canone demaniale relativo alle annualità 2018, 2017 e 2015. Al riguardo cfr. Cass. (ord.) 19.4.2023, n. 10430, secondo cui nei rapporti di durata il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili; Cass. sez. lav. (ord.) 18.8.2020, n. 17223) .
È senza dubbio c operta da ‘giudicato interno ‘ l’affermazione della Corte di Ancona secondo cui nella specie l’aumento del canone è stato commisurato non già al valore di mercato bensì al criterio tabellare di cui al comma 251 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 ( cfr. sentenza d’appello, pagg. 12 13. Cfr. in tal senso le conclusioni scritte del P.M., pag. 2) .
Del resto, del canone ‘tabellare’ la ricorrente adduce l’erroneo computo (cfr. ricorso, pag. 17; cfr. memoria ricorrente ex art. 378 cod. proc. civ., pag. 4) .
È indubitabile, alla luce della sentenza n. 29/2017 della Consulta’ , che nelle concessioni che prevedono la realizzazione di infraRAGIONE_SOCIALE da parte del concessionario, come quella per cui è controversia, il pagamento del canone debba riguardare soltanto -ma comunque ‘l’utilizzo del suolo e non anche i manufatti, sui quali medio tempore insiste la proprietà superficiaria dei concessionari e lo RAGIONE_SOCIALE non vanta alcun diritto di proprietà’ (così in motivazione sentenza n. 29/2017 della Corte costituzionale. Cfr. in tal senso le conclusioni scritte del P.M., pag. 3) .
Ebbene, nel caso di specie, la censura di asserita erroneità del canone tabellare, così come richiesto dall’Amministrazione (cfr. ricorso, pag. 17) , si risolve, in fondo, nella censura per cui ‘è pacifico che gli ordini di introito relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009 contengono la previsione del pagamento del
canone demaniale anche con riferimento alle opere di difficile rimozione per mq. 13.002,78′ (così ricorso, pag. 19; così memoria ricorrente ex art. 378 cod. proc. civ., pagg. 6 -7. La ricorrente ha altresì dedotto che ‘ nella comunicazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S. RAGIONE_SOCIALE del 6.4.2009 veniva inserito il conteggio con i valori unitari attribuiti a ciascuna area, compreso quella con opere di difficile rimozione’: così ricorso, pag. 17 ) .
E però al riguardo devesi rimarcare quanto segue.
La riferita censura è nella sua formulazione generica e non debitamente specifica in relazione al rilievo per cui il pagamento del canone deve riguardare in ogni caso ‘l’utilizzo del suolo’ .
E ciò tanto più che la previsione summenzionata di cui al punto 1.3) della lett. b) determina il canone in euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A ed in euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B propriamente per l’ ‘area occupata con impianti di difficile rimozione’.
La riferita censura, inoltre, risulta formulata in spregio all’onere dell’ ‘autosufficienza’ .
Evidentemente, la ricorrente avrebbe dovuto riprodurre nel corpo del ricorso gli ordini di introito relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009 nonché la comunicazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S. RAGIONE_SOCIALE del 6.4.2009, onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio della sua -si ribadisce, ex se generica -prospettazione. E ciò viepiù ché il pagamento del canone -si reitera – deve riguardare comunque ‘l’utilizzo del suolo’ .
Invero, si spiega che il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ. –
di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34469, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità) .
Del resto, con la pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 le sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato, sì, che i l principio di ‘autosufficienza’ del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021) , non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. E però hanno ribadito la necessità che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure.
20. La riferita censura (‘gli ordini di introito relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009 contengono la previsione del pagamento del canone demaniale anche con riferimento alle opere di difficile rimozione per mq. 13.002,78’) , per giunta, non rinviene puntuale riflesso nel corpo della sentenza della Corte di Ancona (in
particolare, con l’appello avverso la sentenza definitiva n. 696/2013 l’appellante, ora ricorrente, aveva -peraltro lamentato ‘l’erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene che gli importi indicati nell’art. 251, comma 1, b), 1, Legge finanziaria 2007 debbano ritenersi non comprensivi dell’aggiornamento ISTAT’: così sentenza d’appello, pag. 13 . Si vedano, inoltre, le pagg. 7 -8 della sentenza della Corte di Ancona, ove sono indica ti i motivi d’appello , nonché le pagg. 6 -7 del ricorso, ove è enunciato in sintesi il tenore dei motivi d’appello ) .
Del resto, la Corte di Ancona ha puntualizzato che ‘né l’appellante ha mai dedotto alcunché in merito a tale aspetto’ (così sentenza d’appello, pag. 13) , ossia in ordine alla circostanza per cui il canone richiesto con la nota n. 8501 dell’11.4.2012 dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE fosse il canone ‘ tabellare ‘ .
Né è bastevole che la ‘ RAGIONE_SOCIALE avesse chiesto, in subordine, ritenuti applicabili i commi 251 e 252 dell’art. 1 della ‘finanziaria 2007’, la determinazione del canone concessorio dovuto.
21. In questi termini sovvengono gli insegnamenti di questa Corte.
Ovvero l’insegnamento a tenor del quale, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, ha l ‘ onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l ‘ avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ‘ ex actis ‘ la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2019, n. 2038; Cass. sez. lav. 28.7.2008, n. 20518) .
Ovvero l’insegnamento a tenor del quale nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.8.2018, n. 20712; Cass. 12.8.2004, n. 15673, secondo cui nel giudizio di legittimità non può essere proposto nessun motivo, né di fatto né di diritto, che comporti l ‘ allargamento della materia del contendere oppure che presupponga l ‘ accertamento di nuovi elementi di fatto, ulteriori rispetto a quelli già dedotti nelle fasi di merito) .
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese; nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione va nei suoi confronti assunta in tema di spese.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
c ondanna la ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare ai controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 11.000,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte