Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29576 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29576 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13416/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1637/2018 depositata il 26/10/2018.
La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 6 ottobre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
udito il Procuratore generale, NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi l’ AVV_NOTAIO che ha chiesto la declaratoria di estinzione del ricorso e l’AVV_NOTAIO che si è rimesso alle valutazioni della Corte .
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, titolare di licenza per il mantenimento di uno stabilimento balneare, chiedeva al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE di accertare e dichiara l’illegittimità dell’aumento del canone demaniale, per gli anni 2007 e 2008, comunicato dal RAGIONE_SOCIALE, deducendo che l’incremento non doveva essere applicato alle concessioni demaniali già in essere e prima della scadenza naturale del rapporto, in ogni caso, l’erroneità dei valori di calcolo, avuto riguardo all’inclusione delle pertinenze ad uso commerciale.
il RAGIONE_SOCIALE resisteva e chiamava in causa l’RAGIONE_SOCIALE.
L’adito Tribunale respingeva la domanda, con sentenza appellata dalla società RAGIONE_SOCIALE; resistevano al gravame il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sopra indicata sentenza, dopo aver escluso il perfezionamento della definizione della controversia, ai sensi dell’art. 1, commi 732-733, l. n. 147 del 2013, risultando corrisposto solo 1 euro per ciascun anno e non l’intera somma dovuta, come previsto, respingeva l’appello evidenziando la piena legittimità dell’incremento del canone in costanza di rapporto concessorio, ai sensi dell’art. 1, comma 251, l. n. 296 del 2006 (Legge di stabilità del 2006), che ha portato all’incremento dei canoni di concessione di aree demaniali ad uso degli stabilimenti balneari e previsto detto incremento anche per i rapporti in corso, ossia alle concessioni non ancora scadute e contemplanti un iniziale minore aggio, a decorrere dal 1° gennaio 2007, rendendo irrilevante il momento del rilascio della concessione, e che la norma è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale (sent. n. 302/2020).
Quanto alle modalità di calcolo del canone, il Giudice del gravame ha ritenuto corretto il riferimento ai criteri OMI relativi alle attività commerciali, sebbene nessuno di essi facesse esplicito riferimento agli stabilimenti balneari, perché la ratio della legge è quella di rapportare i canoni di concessione demaniale ai corrispettivi di mercato delle locazioni, a nulla rilevando la classificazione catastale degli immobili, secondo i dati rilevati dall’RAGIONE_SOCIALE, essendo generalmente gli stabilimenti balneari <>, trattandosi, quindi, di <>.
E’ stata depositata memoria, con allegata documentazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 , comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 732 e 733, l. n. 147 del 2013, nullità della sentenza di secondo grado per motivazione apparente, ovvero perplessa ed obiettivamente incomprensibile, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perché la Corte di Appello non ha rilevato l’intervenuta definizione della controversia mediante la procedura di cui alle richiamate disposizioni , a seguito dell’istanza ricevuta il 27/2/2024 dal RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE, nonché del pagamento il 24/4/2014 di 1 euro per ciascuno degli anni in contestazione, non avendo gli enti fornito indicazioni contrarie sul metodo di calcolo utilizzato <<(canone richiesto dal RAGIONE_SOCIALE) x 30 – (canone già pagato) ed essendosi l'appellante società dichiarata <>.
Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 251, l. n 296 del 2006, nullità della sentenza per motivazione apparente ovvero perplessa ed obiettivamente incomprensibile, per non avere la Corte di Appello ritenuto che l’incremento si applicasse unicamente alle concessioni rilasciate o rinnovate successivamente all’entrata in vigore della norma, tale essendone l’interpretazione corretta, ove sia sorto affidamento del concessionario sull’ammontare del canone da pagare.
Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 251, punto 2.1, l. n. 296 del 2006, nullità della sentenza per motivazione apparente ovvero perplessa ed obiettivamente incomprensibile, per non avere la Corte di Appello ritenuto di applicare, sui calcoli effettuati dal RAGIONE_SOCIALE ante 2007, il solo aumento ISTAT o quantomeno i valori OMI relativi agli edifici adibiti alla produzione di beni e servizi (i capannoni tipici) in luogo dei valori OMI relativi ai negozi, come pure in via del tutto subordinata aveva proposto dall’appellante società. Deduce, altresì, che la concessione non include negozi ma un’attività complessiva di stabilimento balneare con attività accessorie non scorporabili, che i ristoranti non sono assimilabili ai negozi comportando un’attività di
trasformazione di materie prime in prodotti e servizi che è più vicina a quella di produzione di beni e servizi (i capannoni tipici) che a quella di mera vendita di beni nei negozi e richiama giurisprudenza che ha qualificato l’attività dello stabilimento balneare come terziario, e non come commerciale, per cui i valori OMI da applicare alle pertinenze utilizzate come bar-ristorante o altro, all’interno di uno stabilimento balneare, sono quelli riferiti al terziario.
Preliminarmente, va dichiarata l’estinzione del giudizio, alla stregua di quanto previsto dall’art.100, comma 7, d.l. n. 104 del 2020, convertito in l.n. n. 126 del 2020, secondo il quale: “Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-logge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all’ente gestore e all’RAGIONE_SOCIALE da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un’unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.”
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella comunicazione del 24/9/2021, indicava, a seguito della istanza di definizione, gli importi da versare, con riferimento alle annualità 2007 (€ 14.053,29) e 2008 (€ 12.777,39) e tali importi risultano oggetto di versamento, da parte della società RAGIONE_SOCIALE, a mezzo modelli di pagamento F24.
Ne consegue l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P Q M
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così è deciso, in Roma, il 6 ottobre 2023.