Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2245 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2245 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3994/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1928/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 11/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
1.Nel 2010 RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi, l’accertamento di insussistenza del credito di euro 78.840,04, vantato dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di canoni ex art. 27 d.lgs. n.285/92, per le annualità 2001/2006, comunicato con atti di diffida prot. n.70575 del 29.12.2002 e n.34534 del 23.6.2009, nonché con la cartella esattoriale n. 06820100013446837 del 19.3.2010, relativa a determinate voci di credito, tra cui i canoni ex art. 27 C.d.S.
In particolare, parte attorea evidenziava che l’art. 27 del Codice della Strada non era applicabile al caso di specie, stante la deroga all’applicazione di detto regime, contenuta nell’art. 231 del d. lgs. n.285/92 e, stante la successiva disposizione di cui all’art. 93 del d.lgs. n.359/2003, che, riproducendo una disciplina identica a quella del T.U. postale (d.P.R. n. 156/73), confermava la disciplina fino ad allora vigente, oltre l’imposizione alternativa del canone COSAP (ex art. 63 d.lgs. n. 446/97 modificato dalla Legge n. 448/99) con la tassa TOSAP (ex d.lgs. n. 507/1993), regolarmente corrisposta.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che: a) in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo o di quello tributario ex art. 2 1° c. d.lgs. n.546/1992, nonché l’inammissibilità dell’azione spiegata per definitività dei provvedimenti amministrativi adottati; b) nel merito, contestava la fondatezza della domanda avversaria, sul presupposto che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap ) era compatibile con il canone concessorio previsto dall’art. 27 C.d.S., la cui debenza era stata affermata anche dalla Circolare n.1/DF del 20.1.2009, oltre ad essere l’art. 93 del d.lgs. n.259/2003 entrato in
vigore il 16.9.2003, per cui sussisteva, in ogni caso, l’obbligo di pagamento per il periodo 2001/2003; c) in via subordinata, formulava richiesta esclusivamente in relazione a detta annualità.
All’udienza dell’11.04.2016, il difensore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dichiarava la soppressione dell’Ente, determinando così l’interruzione del processo, che veniva, poi, riassunto da RAGIONE_SOCIALE con ricorso ex art. 302 c.p.c. nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in qualità di Ente subentrato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in tutti i rapporti già facenti capo al subentrato ente soppresso.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 598/2017:
dichiarava dovuto al convenuto RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE regionale di RAGIONE_SOCIALE) il canone ex art. 27 C.d.S. unicamente per le annualità 2001 e 2002, nonché per i primi otto mesi del 2003;
compensava interamente tra le parti le spese processuali.
2.Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE, che, in via principale, contestava la statuizione di non debenza dei canoni concessori dopo l’entrata in vigore del D.L.gs 259/2003 ed avverso il capo relativo alle spese di giudizio; e, in via subordinata, formulava istanza ex art. 23 L.11.03.1953, n. 87, sollevando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, 3° comma del D. L.gs. n.33/2016.
Proponeva appello incidentale RAGIONE_SOCIALE, che, nel resistere al gravame, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto dovuto al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il canone ex art 27 C.d.S. per le annualità 2001/2003.
La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1928/2020:
confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado: rigettando sia l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), che l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, ha affermato che i canoni ex art. 27 sono dovuti per le annualità del 2001 e del 2002, oltre che per i primi otto mesi del 2003, ma non sono dovuti per il periodo successivo all’entrata in vigore del d. lgs. n. 259/2003;
compensava tra le parti le spese del presente giudizio.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, denunciando, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3, violazione o errata applicazione dell’art. 238 del D.P.R. 156/1973, siccome sostituito dall’art. 93, comma 2 d. lgs 259/2003, a sua volta, autenticamente interpretato dall’art. 12 del d. lgs 33/2016 nella parte in cui la corte territoriale ha riconosciuto il diritto di credito dell’ente locale riguardo al canone ex art. 27 C.d.S. per il periodo (annualità 2001 e 2002 ed i primi otto mesi del 2003) antecedente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 259/2003.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso (per difetto di valida procura ad litem ; per nullità della notifica del ricorso a mezzo pec, conseguente alla mancata attestazione di conformità della procura; per difetto di specificità) e nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma sono state depositate memorie dai Difensori di entrambe le parti a sostegno delle rispettive ragioni.
Ritenuto che il ricorso appartenga alla competenza tabellare della Prima Sezione, il Collegio rimette il ricorso alla Sezione Prima di questa Corte, tabellarmente competente in materia di ‘pubblica amministrazione -canoni occupazione’, che anche di recente (cfr. Cass. n. 18608/2020) ha avuto modo di trattare la problematica relativa all’art. 238 del D.P.R. 156/1973, come sostituito dall’art. 93, comma 2 d. lgs 259/2003, a sua volta, autenticamente interpretato dall’art. 12 del d. lgs 33/2016.
P.Q.M.
Il Collegio rimette il ricorso alla Sezione Prima civile. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2023, nella camera di