Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17358 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6377/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 878/2020 depositata il 28/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 878 del 2020 della Corte di appello di Brescia, esponendo, per quanto qui ancora di utilità, che:
-la società RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata per fusione nell’odierna ricorrente, aggiudicatasi il bando indetto dal Comune di Pegognaga, per la selezione, con procedura ad evidenza pubblica, del concessionario del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale, il 15 aprile 2003 aveva stipulato con il Comune committente il contratto di servizio della durata di dodici anni decorrenti dal 1° gennaio 2003, comprendente, oltre alla distribuzione del metano nel territorio comunale, l’effettuazione da parte del concessionario stesso, della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché dell’esecuzione di esten sioni, potenziamenti, allacciamenti e ulteriori adempimenti;
-era stata pattuita, quale contropartita per l’affidamento in esclusiva del servizio, la corresponsione in favore del Comune concedente di un canone di concessione;
-il 25 giugno 2015 la deducente aveva riferito alla controparte di non ritenersi più obbligata al pagamento del canone a partire dal 31 dicembre 2014, data di intervenuta scadenza del contratto, e di effettuare il
pagamento della rata di canone richiesto per fine giugno 2015, con espressa riserva di ripetizione;
-quale concessionaria aveva quindi agito in giudizio nei confronti del concedente chiedendo accertarsi l’insussistenza del diritto a percepire il canone concessorio pattuito nel contratto di affidamento del servizio, giunto a naturale scadenza, durante il periodo di prosecuzione obbligata nella gestione ordinaria del servizio, sino al nuovo affidamento, ai sensi dell’art.14, comma 7, d.lgs n.64 del 2000 -a mente del quale «gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell’affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l’ente locale non provveda entro il termine indicato, la Regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara» -e per l’effetto disporsi la condanna del Comune alla restituzione di quanto incamerato, con gli interessi legali;
-il Comune, costituendosi, aveva sostenuto di aver diritto al pagamento del canone fino per la prosecuzione nella gestione del servizio, domandando, in via riconvenzionale, la correlata condanna;
-il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea e accolto quella in riconvenzione osservando, in particolare, che: l’espressa limitazione legislativa alla gestione ordinaria nell’espletamento del servizio non legittima va la conclusione che alcuni degli obblighi pattuiti fossero, nel caso, venuti meno e altri no, operandosi altrimenti in via giudiziale un ingiustificato intervento di emenda del
contratto; non poteva sostenersi che l’affidamento fosse diventato necessariamente non remunerativo, trovandosi il gestore esposto alla volontà del Comune di prorogare ‘ sine die ‘ l’affidamento, atteso, da un lato, che gli investimenti e i potenziamenti della rete non potevano essere autonomamente posti in essere dal gestore, richiedendo una preventiva pianificazione nonché autorizzazione dell’ente tenuto al rimborso, e, dall’altro , che era previsto, in ipotesi d ‘ inerzia del Comune, l’intervento della Region e; non erano stati allegati e offerti dati specifici dai quali evincere che una gestione limitata all’ordinario fosse divenuta patologicamente non remunerativa; al momento della conclusione del contratto la previsione normativa sopra ricordata era già in vigore e dunque vagliabile; era poi intervenuto il legislatore con norma d ‘ interpretazione autentica adottata a fronte di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali, l’ art. 1, comma 453, legge 11 dicembre 2016 n. 232, secondo cui «l ‘articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto»;
-non era ipotizzabile, come fatto dalla deducente, una lesione della concorrenza, della libertà di iniziativa economica, della proprietà, tutelate sia a livello comunitario sia da ll’ordinamento costituzionale interno, atteso che non era stata aggiunta alcuna obbligazione né vi era stata alcuna ‘confisca’ di quanto di spettanza del concessionario, essendovi stata la diversa conferma di un ‘ obbligazione già prevista a fronte, comunque, di utilità ricavabili con la correlata attività concessoria, laddove, assumere che al concessionario fosse consentito non
versare il canone pattuito, senza prevedere in favore dell’utenza un a diminuzione tariffaria, avrebbe comportato una remuneratività maggiore per il gestore rispetto a quella fatta propria dal contratto, priva, questa sì, di ragionevolezza;
-la diminuzione della prospettiva di redditività, oltre che non dimostrata, avrebbe comunque dovuto vagliarsi alla luce degli strumenti rimediali volti alla tutela nel caso di alterazioni dell’equilibrio negoziale, come la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, nella specie non invocata, con conseguente esclusione di dubbi di violazione del diritto comunitario o costituzionale;
-la Corte di appello aveva disatteso il gravame, con cui si erano nuovamente sollecitate rimessioni alla Corte di giustizia unionale e alla Corte costituzionale, osservando, in particolare, che: l’oggetto del contratto concessorio era l’affidamento in gestione del servizio di distribuzione del gas nell’ambito territoriale assegnato, sicché la prosecuzione temporanea della gestione del servizio fino a nuovo affidamento null’altro poteva significare, già sul piano letterale, se non la continuazione del rapporto contrattuale in essere, salve le eccezioni espressamente previste, diversamente conseguendo l’impossibilità della prosecuzione gestoria, impedendosi l’applicazione proprio di quella disciplina di attuazione comunitaria affermata lesa; non poteva pertanto ammettersi che il perdurante obbligo di pagare il canone, inerente all ‘ onerosità stessa del rapporto, potesse di per sé determinare uno squilibrio economico di portata tale da giustificare il venir meno dell’obbligazione posta a carico del concessionario, quale corrispettivo per la gestione del servizio in esclusiva;
-una differente analisi andava fatta con riguardo all’incidenza della variazione necessariamente insita nell’esclusione dell’attività di manutenzione straordinaria e degli ulteriori investimenti in capitale durante la fase di transizione, posto che, al venir meno di tali opportunità, previsto dal legislatore in ragione del limitato periodo della proroga fino al nuovo affidamento con gara, avrebbe potuto corrispondere una riduzione delle possibilità di utili del concessionario;
-tuttavia, ciò non giustificava dubbi in ordine alla legittimità dell’impianto normativo, sia sotto il profilo del rispetto dei valori costituzionali sia sotto il profilo dell’osservanza della disciplina eurounitaria, perché l’esclusione della manutenzione straordinaria e dei ricavi per ulteriori investimenti doveva ritenersi razionalmente giustificata proprio con la considerazione della manifesta incongruenza di un impegno economico rilevante quale quello in oggetto in regime di ‘prorogatio’: si trattava di limitazione posta nell’interesse dell’utenza e della concedente, ma a tutela del concessionario, altrimenti esposto al rischio dell’assunzione di rilevanti oneri di fatto a beneficio del concessionario subentrante;
-la possibilità di un ritardo nei tempi per la selezione del nuovo distributore del gas e l’affidamento a quest’ultimo del servizio era insita nel disposto stesso del citato art. 14, comma 7, d.lgs. 164 del 2000, e dunque doveva presumersi valutata, quale evento ordinariamente prevedibile, già nel contesto della gara, nel quadro delle offerte fatte da ogni singolo partecipante al fine della relativa aggiudicazione;
-quello che non poteva ritenersi prevedibile era l’inosservanza , da parte delle amministrazioni concedenti,
dei tempi e modi legalmente previsti per il nuovo affidamento, che, se rilevanti ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità, nessuna incidenza avrebbero potuto spiegare nella prospettiva dell’ipotizzata illegittimità costituzionale, o per violazione della normativa comunitaria, della norma d ‘ interpretazione autentica del 2016;
-laddove il concessionario avesse lamentato di aver subìto un danno per l’esercizio in perdita nel regime di ‘prorogatio’, per essersi quest’ultimo «protratto oltre un termine ragionevole, sulla base delle prescrizioni normative vigenti», restava possibile la possibilità dell’azione di danni ;
-perciò, anche ammettendo che un pregiudizio patrimoniale potesse esservi stato, per la prosecuzione dell’attività di erogazione del servizio di distribuzione del gas senza poter usufruire delle opportunità economiche correlate all’esecuzione di manutenzione straordinaria, si sarebbe trattato pur sempre di un pregiudizio già insito nell’economia globale del rapporto, come tale valutabile ‘ex ante’ al tempo della sua costituzione, e in tale ottica esso avrebbe dovuto considerarsi, ferma «la facoltà di agire per i danni laddove la concedente abbia tenuto una condotta non conforme alla legge e comunque contraria a buona fede, costringendo l’operatore uscente a rimanere in servizio oltre il tempo ragionevolmente necessario, secondo le indicazioni della legge, per pervenire al nuovo affidamento»;
resiste con controricorso il Comune di Pegognaga;
Rilevato che
con il primo motivo si ripropone l’«eccezione di pregiudiziale ex art. 267, TFUE», poiché la Corte di appello non avrebbe
considerato: che veniva in questione un obbligo aggiuntivo rispetto alle previsioni del contratto venuto a scadenza, come tale imprevedibile e potenzialmente a tempo indeterminato invece che per il limitato ed eccezionale tempo di nuovo affidamento riferibile alla ‘ratio’ legislativa, con disincentivazione dei comuni all’effettuazione di gare con esiti meno convenienti, con radicale alterazione del sinallagma negoziale e conseguente lesione degli obiettivi concorrenziali propri della normativa unionale;
con il secondo motivo si ripropone la questione di costituzionalità relativa all’art. 1, comma 453, legge n. 232 del 2016, per violazione degli artt. 3, 41, 42, 97, 117, primo comma, Cost., poiché la Corte di appello non avrebbe considerato che l’art. 15, comma 7, d.lgs. n. 164 del 2000 aveva previsto la prosecuzione del servizio non del contratto, mentre l’alterazione dell’equilibrio contrattuale, già oggetto del primo motivo, era stata sostanzialmente disposta con effetti retroattivi per esigenze finanziarie degli enti locali, escludendo l’essenziale margine di utile ricavabile dalle attività di manutenzione straordinaria infine escluse coattivamente dal regime di proroga, e distorcendo il corretto esercizio delle funzioni amministrative perché garantendo ai comuni copertura normativa al differimento, senza limiti temporali, definiti dell’avvio delle nuove gare;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164 del 2000, poiché la Corte di appello avrebbe errato trascurando la possibilità d’interpretare la norma appena menzionata nel senso della disposizione dell’essenziale prosecuzione del servizio ma non del medesimo contratto, alterato perché privato, con la limitazione alla manutenzione ordinaria, di componenti tariffarie suscettibili di rilevante remunerazione, e facendo così in modo che il previo canone avesse un’onerosità imprevedibilmente molto maggiore;
Considerato che
parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite;
successivamente è intervenuta corrispondente accettazione;
il giudizio va quindi dichiarato estinto senza disposizione sulle spese;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, il 12/3/2024.