SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 3173 2025 – N. R.G. 00014129 2023 DEL 15 04 2025 PUBBLICATA IL 15 04 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ),  con  il  patrocinio  degli  avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso i quali è  elettivamente  domiciliato  in  RAGIONE_SOCIALE,  INDIRIZZO,  per  delega  in  calce all’atto di citazione Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
contro
(C.F. ), con  il  patrocinio  dell’AVV_NOTAIO presso la quale è elettivamente domiciliata in INDIRIZZO  per delega allegata alla comparsa di risposta Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
ATTORE:
Voglia l’Ecc.mo Tribunale, per tutti i motivi esposti in narrativa:
-nel merito accertare e dichiarare, la nullità totale o parziale dell’atto sottoscritto in data
4  febbraio  2016  dal e  della  società
e
Parte_1
Controparte_1
denominato ‘ atto per la definizione del rapporto di gestione degli impianti afferenti il servizio  pubblico  di  distribuzione  del  gas  naturale  ai  sensi  dell’art.  14,  comma  7  del D.Lgs.  n.  164/2000 ‘  e/o  l’intervenuta  eterointegrazione  RAGIONE_SOCIALE  stesso,  nei  sensi  meglio specificati nel presente atto;
-nel merito accertare e dichiarare, la società tenuta al pagamento in favore del del canone concessorio per la distribuzione del gas all’interno del territorio comunale secondo i criteri di calcolo previsti nel contratto di servizio del 18 aprile 2003, con riferimento alle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, e quindi al pagamento dei maggiori importi dovuti per queste annualità e pari a complessivi Euro 445.149,06 (107.755,72 per il 2019 + 105.933,98 per il 2020 + 127.385,10 per il 2021 + 104.074,26 per il 2022) o della maggiore o minore somma che dovesse risultare all’esito del giudizio, pari alla differenza tra l’importo dovuto per queste annualità e quanto effettivamente versato da come meglio illustrato nella narrativa del presente atto; Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
-sempre nel merito condannare la società al pagamento in favore del del canone concessorio per la distribuzione del gas all’interno del territorio comunale secondo i criteri di calcolo previsti nel contratto di servizio del 18 aprile 2003, con riferimento alle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, e quindi al pagamento della somma di Euro 445.149,06, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare all’esito del giudizio, pari alla differenza tra l’importo dovuto per Controparte_1 Parte_1
queste  annualità  e  quanto  effettivamente  versato  da come  meglio illustrato nella narrativa del presente atto; Controparte_1
-nel merito, ove occorrer possa , accertata e dichiarata l’illegittimità e/o la nullità della delibera di Giunta Comunale 22 dicembre 2015, n. 117, disapplicare la stessa ai sensi dell’articolo 5 della l. n. 2248/1865, Allegato E;
-sempre  nel  merito accertare  e  dichiarare  la  società tenuta  al pagamento in favore del degli interessi moratori, o in subordine legali,  sulle  somme  dovute  a  titolo  di  conguaglio  in  accoglimento  delle  domande precedentemente  formulate  e,  per  l’effetto,  condannare  la  stessa  a  pagare  i  predetti interessi in favore del Controparte_1 Parte_1 Pt_1
-sempre nel merito condannare la società al pagamento delle spese di lite  in  favore  del e  alla  restituzione  dell’importo  di  Euro  1.214 corrisposto dal attore a titolo di contributo unificato. Controparte_1 Parte_1 Pt_1
CONVENUTA:
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti, così giudicare
In via preliminare/pregiudiziale
–  sospendere  ex  art.  295  cpc  o  337,  comma  2  cpc  il  presente  giudizio,  a  fronte  della sentenza n. 9839/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, impugnata, ritenuta pregiudiziale.
–  Accertare  il  contrasto  tra  l’art.  1,  comma  453  L.  232/2016,  e  gli  artt.  16  e  17  della Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  europea,  nonché  con  l’art.  4,  par.  3,  del Trattato sull’Unione europea e dei principi di cui alla direttiva n. 73/2009 (in particolare, art.  3,  par.  1)  e  per  l’effetto,  disapplicare  la  norma  interna  onde  consentire  la  piena  e uniforme applicazione del diritto europeo, ovvero rimettere in via pregiudiziale in sede
comunitaria,  ai  sensi  dell’art.  267  TFUE,  la  questione  de  qua  alla  Corte  di  Giustizia dell’Unione europea nei termini indicati nel primo punto del presente atto;
– vista la rilevanza ai fini della decisione del presente procedimento e la non manifesta infondatezza dell’eccezione sopra articolata, sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016 in riferimento agli articoli 3, 41, 42, 97 e 117, comma 1, della Costituzione;
Nel merito
Rigettare le domande tutte formulate da parte attrice, per tutti i motivi esposti in atti.
In ogni caso
Con vittoria  di  spese  e  competenze  professionali,  spese  generali  15%,  IVA  e  CPA  di legge.
Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 30 marzo 2023, il ha convenuto in giudizio per sentir accertare la nullità totale o parziale, per contrarietà a norma imperativa, dell’atto dal medesimo stipulato con la società convenuta il 4 febbraio 2016, denominato ‘a tto per definizione del rapporto di gestione degli impianti afferenti il servizio pubblico di distribuzione del RAGIONE_SOCIALE naturale ai sensi dell’art. 14 comma 7 del d.lgs. n.164/2000 ‘, o comunque l’avvenuta etero-integrazione RAGIONE_SOCIALE stesso ai sensi dell’art. 1 comma 453 della L. 11.12.2016 n. 232. Parte_1 Controparte_1
L’attore  ha  quindi  chiesto  la  condanna  della  convenuta  al  pagamento  delle  annualità 2019, 2020, 2021 e 2022 del canone concessorio per la distribuzione del gas all’interno del  territorio  del  Comune  di nella  misura  derivante  dall’applicazione  dei criteri di calcolo previsti nel precedente contratto di servizio stipulato tra le parti il 18 aprile 2003. Pt_1
L’ammontare  complessivo  della somma  pretesa è pari a euro 445.149,06, che rappresenta  la  differenza  tra  l’importo  dovuto  per  le  annualità  indicate  e  quanto effettivamente versato da maggiorata degli interessi moratori. Controparte_1
2. Si è costituita contestando gli assunti di parte attrice. Controparte_1
In  via  preliminare  e  pregiudiziale,  la  stessa  ha  chiesto  al  tribunale  di  accertare  il contrasto tra l’art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016 e gli artt. 16 e 17 della Carta dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  europea,  nonché  con  l’art.  4,  par.  3,  del  Trattato sull’Unione europea e dei principi di cui alla direttiva n. 73/2009 (in particolare, art. 3, par. 1). Ha chiesto quindi, conseguentemente, la disapplicazione della norma.
In  alternativa, ha  chiesto  il  rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di  Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, nonché la rimessione della questione CP_1
di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016 alla Corte costituzionale con riferimento agli articoli 3, 41, 42, 97 e 117 comma 1 Cost.
Nel  merito,  la  convenuta  ha  chiesto  il  rigetto  delle  domande  della  controparte  e  ha chiesto di accertare che il non ha diritto a percepire ai sensi dell’art. 1, comma 453  della  legge  n.  232/2016,  un  canone  concessorio  determinato  in  base  ai  criteri  di calcolo di cui al previgente contratto di concessione del servizio di distribuzione del gas rep. n. 927/2003. Pt_1
Secondo la convenuta, infatti, tale norma di interpretazione autentica non avrebbe natura imperativa  nella  parte  relativa  all’obbligo  del  pagamento  del  canone  previsto  dal contratto scaduto, ma solo nella parte in cui è prevista la prosecuzione della gestione del servizio.
2i ha, infine, chiesto di accertare che la stessa non deve interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. CPNUMERO_DOCUMENTO1
In  sede  di  precisazione  delle  conclusioni,  la  convenuta  ha  evidenziato  che,  in  data  5 dicembre  2023,  è  stata  pubblicata  la  sentenza  n.  9839/2023  di  questo  medesimo tribunale (RG 46823/2019) a definizione del parallelo giudizio incardinato dal […]
per ottenere il pagamento del maggior canone per le annualità 2015-2018. Tale pronuncia, rileva la convenuta allegando la sentenza,  ha dichiarato la nullità dell’ ‘ atto  per  la  definizione  del  rapporto  di  gestione  degli  impianti  afferenti  al  servizio pubblico  di  distribuzione  del  gas  naturale  ai  sensi  dell’art.  14  co.7  d.lgs.  164/2000 ‘ stipulato  tra  le  medesime  parti  il  4  febbraio  2016,  condannando a Parte_1 Controparte_1
pagare al la somma di euro 392.750,45, oltre interessi moratori al tasso legale ordinario fino alla data della domanda e, successivamente, al tasso di cui al d.lgs. 231/02, fino al saldo. Parte_1
Poiché  tale  provvedimento  è  stato  impugnato  avanti  la  Corte  d’Appello  di  RAGIONE_SOCIALE,  la convenuta  ha  chiesto  la  sospensione  di  questo  giudizio,  sostenendo  che  la  decisione
citata  ha  riflessi  giuridici  sul  presente  giudizio,  in  quanto  il ha chiesto anche in questa sede la declaratoria di nullità dell’atto del 4 febbraio 2016. La nuova sentenza potrebbe quindi porsi in contrasto logico-giuridico con quella menzionata. Di qui, la richiesta di sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 295 o dell’art. 337, secondo comma c.p.c. Parte_1
3. Senza  svolgimento  di  attività  istruttoria,  la  causa,  all’esito  dell’udienza  di  prima comparizione delle parti, è stata rinviata per la rimessione in decisione e, all’udienza del 17 dicembre 2024, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
4. Preliminarmente, si osserva che non sussistono i presupposti per accogliere l’istanza di sospensione formulata dalla parte convenuta.
Innanzitutto, quanto all’invocata sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., si osserva che, anche qualora si ritenesse sussistente il rapporto di pregiudizialità asserito, non si potrebbe far luogo alla sospensione in forza di tale norma. Infatti, secondo l’orientamento costante della Suprema Corte, quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c. (Cass. civ. SS.UU., sent.19 giugno 2012 n. 10027 conforme a Cass. civ., sez. III, ord. 29 agosto 2008 n. 21924).
Pertanto, la scelta relativa alla sospensione appare nel caso di specie facoltativa, posto che, ai sensi dell’art.337 c.p.c., quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata.
Non ritiene questo giudice ravvisabile il presupposto per disporre la sospensione ai sensi del  citato  art.  337  c.p.c.,  in  quanto  l’esito  della  causa  pregiudiziale  non  appare  così incerto da rendere opportuno l’arresto del giudizio pregiudicato. Pertanto, una interpretazione  costituzionalmente  orientata,  in  sintonia  con  il  principio  di  economia processuale, declinato come ragionevole durata del processo dagli articoli 111 Cost. e 6
CEDU,  e con il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale declinato dall’articolo 24 Cost. induce a ritenere preferibile che il processo prosegua senza subire sospensioni.
5. Quanto al merito, si osserva che la controversia nasce dalla gara pubblica, indetta nel 2002  dal conformemente  a  quanto  disposto  dall’art.  14  d.lgs. 164/2000, per l’affidamento in concessione della gestione della rete e degli impianti di gas metano all’interno del territorio comunale. Parte_1
La concessione è stata affidata, con determinazione dirigenziale del 9 aprile 2003, alla società dal  19  marzo 2014 denominata a seguito di fusione per incorporazione. Controparte_2 Controparte_1
Essa,  per  effetto  del  contratto  di  servizio  rep.  n.  927/2003  (prodotto  dall’attore  quale doc.1) avrebbe avuto la durata di dodici anni: dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2015. Era stato riconosciuto al il corrispettivo variabile e soggetto ad aggiornamento Istat di euro 0,0291 (2,91 centesimi) per ogni metro cubo di gas distribuito nel corso di ogni anno. Pt_1
Le regole per l’affidamento del servizio di erogazione e distribuzione del gas sono state successivamente modificate.
In particolare, l’art. 46bis , comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222 (‘ disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel RAGIONE_SOCIALE della distribuzione del gas ‘) prevede, al secondo comma, la determinazione di ‘ ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l’identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi ‘; tale sistema è divenuto il regime obbligatorio per l’affidamento del servizio, in virtù dell’art. 24, comma 4, del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93.
Con il cd. Decreto Ambiti (D.M. del 19.1.2011 entrato in vigore in data 1.4.2011) sono stati  determinati  gli  ambiti  territoriali  delle  nuove  procedure  di  affidamento;  è  così specificato che il gestore uscente, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164/2000, ‘ resta comunque  obbligato  a  proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento ‘;
Il  D.M.  18.10.2011  ha  poi  individuato  i  Comuni  appartenenti  a  ciascuno  degli  ambiti territoriali e il è stato inserito nell’ambito denominato ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘. Parte_1
In conseguenza delle modifiche disposte, alla data di scadenza del contratto di servizio (30  aprile  2015)  sarebbe  stato  legittimato  a  indire  nuove  gare  il Controparte_3
[…]
non più, quindi, il
.
Parte_1
Prima  dell’indizione  di  una  nuova  gara  da  parte  del  soggetto  competente,  il  rapporto concessorio è proseguito tra le parti ai sensi dell’art. 14 comma 7 del d.lgs. 164/2000.
stante la richiesta di pagamento dell’intero canone relativo all’anno 2015 da parte  del ,  formulata  in  data  11  novembre  2015  (doc.2  di  parte attrice), ha invitato quest’ultimo, nel mese di dicembre 2015, a raggiungere un accordo finalizzato  a  una  riduzione  del  canone  concessorio  rispetto  a  quello  originariamente stabilito (docc. 3 e 4 di parte attrice). CP_1 Parte_1
All’esito dell’interlocuzione tra le parti, il con deliberazione della Giunta del 22 dicembre 2015, ha recepito la proposta di Pt_1 CP_1
Il  4  febbraio  2016  le  parti  hanno  stipulato,  ‘ anche  a  tacitazione ‘  di  ogni  potenziale controversia, l” atto per la definizione del rapporto di gestione degli impianti afferenti al  servizio  pubblico  di  distribuzione  del  gas  naturale  ai  sensi  dell’art.  14  co.7  d.lgs. 164/2000 ‘ (doc. 6 di parte attrice).
L’accordo raggiunto prevedeva che, dal 1°  maggio 2015  e fino  al nuovo  affidamento della gara d’ambito, a titolo di canone concessorio annuo, avrebbe versato CP_1
il minor importo di euro 93.900,00 rispetto al canone originariamente dovuto (art. 3 del doc.6 di parte attrice ).
L’RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), in data 19 maggio 2016, ha affermato la radicale infondatezza della tesi sostenuta da alcuni gestori di servizi di distribuzione, secondo cui essi sarebbero stati ‘ titolati a svolgere transitoriamente il servizio, sino all’esito delle gare per l’affidamento del servizio per ambiti senza dover corrispondere alcun canone ‘. In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE ha precisato che, nel regime transitorio, i concessionari avrebbero dovuto continuare a erogare il servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, conformemente a quanto avvenuto in precedenza. L’art. 14 comma 7 d.lgs. 164/2000 non conteneva previsioni relative al canone. Pertanto, anche in considerazione del fatto che i concessionari avrebbero continuato a percepire la medesima tariffa dall’utenza, RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto equo affermare che i rapporti di concessione del servizio di distribuzione debbano proseguire secondo le previsioni della concessione scaduta, rispettando l’equilibrio giuridicoRAGIONE_SOCIALE ivi stabilito (doc. 7 di parte attrice).
Successivamente, la norma di interpretazione autentica dell’art. 14 comma 7 d.lgs. n. 164/2000, contenuta nell’art. 1, comma 453 L. n. 232/16, ha specificato che ‘ L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall’applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti RAGIONE_SOCIALE ‘.
Conformemente a tale previsione, il ,  con  note  del  22  dicembre 2022 e del 23 febbraio 2023, ha chiesto la corresponsione delle maggiori somme dovute ai sensi del contratto originario (docc. 23 e 24 att.). Parte_1
A  seguito  del  rifiuto  di di  corrispondere  le  somme  richieste,  è  stato instaurato  il  presente  giudizio  e  il previo  accertamento  della CP_1 Parte_1
nullità dell’atto stipulato il 4 febbraio 2016, ha chiesto la condanna di a  pagare la differenza sui canoni concessori relativi alle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, per complessivi euro 445.149,06, oltre interessi di mora. Controparte_1
6. Ai  fini  dell’esatto  inquadramento  della  vicenda  sottoposta  all’esame  del  giudice, occorre preliminarmente procedere alla qualificazione dell” atto  per  la  definizione  del rapporto di gestione degli impianti afferenti al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale  ai  sensi  dell’art.  14  co.7  d.lgs.  164/2000 ‘  stipulato  fra  le  parti  il  4  febbraio 2016.
È con tale atto, infatti, che è stato concordato il canone concessorio annuo che CP_1
avrebbe dovuto corrispondere al . […] Parte_1
Conformemente a quanto già ritenuto nella citata sentenza n. 9839/2023 di questo stesso ufficio, l’atto richiamato può essere qualificato come transazione.
Risulta dalle previsioni in esso contenute, che le parti, ‘ nel prendere atto che il contratto di  concessione,  unitamente  ai  suoi  allegati,  è  scaduto  in  data  30/04/2015 ‘ hanno concordato un canone annuo ‘ nelle more dell’indizione e dell’espletamento della gara d’ambito ‘, intendendo così risolvere in via preventiva ‘ ogni insorgenda controversia sul punto ‘.
La terminologia utilizzata e l’intento perseguito consentono di identificare nel contratto sottoscritto i caratteri propri della transazione.
Il ha chiesto al tribunale di dichiarare la nullità di tale contratto. Parte_1
Occorre  quindi  verificare  se  l’assetto  d’interessi  complessivamente  programmato  dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative. Soltanto in tal caso, infatti, opererebbe il divieto di transigere (Cass. 11.11.2016 n. 23064), ai sensi dell’art. 1418 c.c.
La  verifica  non  può  prescindere  dalla  considerazione  che  ‘ In  tema  di  nullità  del contratto  per  contrarietà  a  norme  imperative,  l’area  delle  norme  inderogabili  di  cui all’art. 1418, comma 1, c.c., ricomprende, oltre le norme relative al contenuto dell’atto,
anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive  e  soggettive,  direttamente  o  indirettamente,  vietano  la  stipula  stessa  del contratto  ponendo  la  sua  esistenza  in  contrasto  con  la  norma  imperativa ‘  (Cass. 21.4.2016 n. 8066).
Quanto alla normativa applicabile al caso di specie, occorre far riferimento:
– al settimo comma dell’art. 14 del d.lgs. 23.5.2000 n. 164, che dispone che ‘ gli enti RAGIONE_SOCIALE avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell’affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l’ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara ‘;
– al secondo comma dell’art. 46bis D.L. 159/2007 conv. in L. 222/2007, che stabilisce che ‘ i RAGIONE_SOCIALE, su proposta dell’RAGIONE_SOCIALE e sentita la RAGIONE_SOCIALE, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l’identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l’incentivazione delle relative operazioni di aggregazione ‘;
– al quarto comma dell’art. 24 del d.lgs. 1.6.2011 n. 93, ai sensi del quale ‘ gli enti RAGIONE_SOCIALE che, per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell’offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all’aggiudicazione
dell’impresa vincitrice, possono procedere all’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all’articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 ‘;
–  dal  comma  453  dell’art.  1  della  L.  11.12.2016  n.  232,  secondo  cui  ‘ l’articolo  14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore  uscente  resta  obbligato  al  pagamento  del  canone  di  concessione  previsto  dal contratto. Le risorse derivanti dall’applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti RAGIONE_SOCIALE ‘.
Come già riconosciuto nella sentenza n. 9839/2023, il complesso normativo richiamato, in quanto volto a garantire la correttezza della gestione amministrativa, la razionalizzazione  della  spesa  pubblica  e  l’equilibrio  RAGIONE_SOCIALE-finanziario  degli  enti RAGIONE_SOCIALE, appare indubbiamente rilevante sul piano della definizione dell’ordine pubblico.
Al medesimo deve quindi essere riconosciuto il carattere di normativa imperativa, non derogabile dalla volontà negoziale delle parti.
Ai fini della qualificazione di una norma come imperativa, occorre ‘ aver riguardo alla natura della disposizione […] , dovendosi indagare di volta in volta gli interessi che la norma è diretta a tutelare ‘ e valutare se la disposizione sia  diretta a tutelare interessi pubblici (T.A.R. Lazio sez. III, 30/01/2012, n.1043).
È stato affermato, dalla giurisprudenza amministrativa, che, ‘ considerata l’importanza degli obiettivi perseguiti, è […] ragionevole sostenere che il legislatore abbia configurato una disciplina imperativa dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale […] . Una diversa conclusione si presterebbe invero a eludere l’unitarietà e
la coerenza di detta disciplina e gli obiettivi di efficienza e di economicità a essa sottes i’ (T.A.R. Lombardia, sez. I, 8/6/2020 n.1009).
Parimenti,  il  Consiglio  di  Stato,  in  più  occasioni,  ha  sostenuto  che  ‘ la  RAGIONE_SOCIALE economica  di  tali  settori  è  dettata […] da  norme  imperative ‘  (Cons.  Stato,  sez.  VI, 5.11.2018, n. 6227).
Infine,  va  rilevato  che  l’art.  1  comma  453  della  legge  n.232/2016,  in  quanto  norma interpretativa per espressa indicazione legislativa, ha, per sua natura, efficacia retroattiva.
A parere della Corte costituzionale, deve escludersi l’illegittimità della norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica ‘ qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario ‘ (Corte Cost. 15/2012).
Per la Corte di Cassazione, la corretta previsione di una norma interpretativa avente efficacia retroattiva presuppone che in precedenza vi fosse una situazione di incertezza da risolvere (Cass. ord. n. 25277 del 9.10.2019). Questo tribunale, con la sentenza n.70 dell’8.1.2018, si è già espresso nel senso di ritenere legittima la retroattività di una disposizione, anche di interpretazione autentica, quando essa trovi ‘ adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale ‘.
La situazione di incertezza interpretativa, nel caso qui considerato, è riconducibile alla circostanza che diversi concessionari del servizio di distribuzione del gas avevano già contestato la sussistenza in capo agli stessi di un obbligo di pagamento di canoni successivamente alla scadenza del contratto precedentemente stipulato, tanto che RAGIONE_SOCIALE, con un comunicato del 19 maggio 2016 (doc.7 di parte attrice), aveva fornito ‘ Chiarimenti in relazione alla sussistenza dell’obbligo di pagamento del canone per il servizio di distribuzione del gas naturale da parte del concessionario del servizio nel periodo di prosecuzione del servizio ‘.
Il requisito previsto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sopra menzionata, nel caso di specie, appare soddisfatto: l’interpretazione della norma contenuta nell’art. 14 comma 7 del d.lgs. 23.5.2000 n. 164 dettata dall’art. 1 comma 453 della L. 11.12.2016 n. 232 attribuisce alla prima un significato già in essa originariamente ravvisabile, in quanto costituisce principio generale dell’ordinamento quello secondo cui il corrispettivo del perdurante godimento di un bene o di un servizio è dovuto, in mancanza di altri parametri, nella stessa misura stabilita in contratto anche dopo la scadenza di questo.
Relativamente all’esigenza che la norma interpretativa retroattiva tuteli principi, diritti o beni  di  rilievo  costituzionale,  può  affermarsi  che  la  materia  della  finanza  pubblica  e dell’equilibrio  della  gestione  degli  enti  RAGIONE_SOCIALE,  regolamentata  dalla  norma  di  cui  si discute ha, in effetti, rilievo costituzionale.
In  tale  situazione  di  incertezza,  il ha  ritenuto  di  stipulare,  il  4 febbraio 2016, una transazione con la concessionaria circa l’ammontare del dovuto per canoni relativi al periodo successivo alla cessazione del contratto di servizio n.  927  del  18  aprile  2003  (giunto  a  termine  il  30  aprile  2015),  destinata,  secondo l’intenzione delle parti oggettivatasi nelle proposizioni dell’accordo transattivo, a valere fino al momento del nuovo affidamento della gara d’ambito. Parte_1 CP_1
Tuttavia, alla luce della normativa imperativa sopra richiamata, come interpretata, con efficacia retroattiva, dall’art. 1 comma 453 della L. 232/2016, deve ritenersi che alle parti non fosse consentita la stipulazione della transazione di cui si controverte. Da un lato, infatti, alla data del 4 febbraio 2016 il non era più legittimato a concordare nuove condizioni di svolgimento del servizio di distribuzione gas, essendo stata tale competenza trasferita al Comune di dall’altro lato, l’ammontare del canone concessorio avrebbe dovuto essere quantificato nella stessa misura stabilita con il contratto di servizio n. 927 del 18 aprile 2003. Parte_1 CP_3
Anche con riferimento alla richiesta della convenuta, per il caso di interpretazione della normativa  nel  senso  sopra  indicato,  di  rimettere  la  questione  alla  Corte  di  Giustizia dell’Unione Europea o alla Corte costituzionale, relativamente agli articoli 3, 41, 42, 97 e  117  comma  1  Cost.,  si  condividono  le  motivazioni  già  espresse  da  questo  stesso tribunale con la più volte citata sentenza n. 9839/2023.
In particolare, va rilevato che la fondatezza delle argomentazioni svolte da è stata già esclusa dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14351 del 24.5.2023, secondo la quale ‘ In tema di contratto di servizio di distribuzione del gas naturale, la proroga ex lege dell’obbligo di pagamento del canone ex artt. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000 e 1, comma 453, della l. n. 232 del 2016, non si pone in contrasto con la normativa comunitaria a tutela della libertà di impresa, tenuto conto che l’ordinamento interno, da un lato, contempla un apposito rimedio per consentire la rinegoziazione delle condizioni contrattuali (assicurando financo la possibilità di recedere dal contratto, ove tale rinegoziazione non vada a buon fine), e dall’altro riconosce, al concessionario che non intenda perseguire tale via, strumenti preordinati tanto a reagire avverso l’inerzia dell’amministrazione nel provvedere all’indizione delle gare (o all’esercizio dei poteri sostitutivi), quanto a neutralizzare (sub specie di risarcimento del danno conseguente) l’eventuale decremento (o perdita) di redditività, correlata alla forzata “stabilizzazione” del rapporto ‘. CP_1
Prima ancora, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in ordine alle stesse questioni, aveva escluso la contrarietà della normativa a principi costituzionali o dell’UE.
La  stessa  aveva  infatti  affermato  che  ‘ la  tutela  dei  rapporti  economici  è  nel  sistema della Costituzione posta in relazione di subordinazione gerarchica rispetto alle esigenze di utilità sociale … Nel caso di specie, l’imposizione al gestore della prosecuzione del servizio  risponde  all’esigenza  di  garantire  la  continuità  della  fornitura  del  gas  agli utenti.  La  fornitura  di  gas  costituisce  un  servizio  pubblico  essenziale;  pertanto,  la
necessità di evitare l’interruzione di tale servizio rende legittima la limitazione all’autonomia privata del gestore apportata dall’art. 14 co. 7 d.lgs. 164/2000 e la sua interpretazione autentica di cui all’art. 1, co. 453, l. 232/2016. La possibilità di continuare ad eseguire il contratto dopo la sua naturale scadenza è parte del rischio d’impresa che gli operatori economici si assumono nel momento in cui decidono di esercitare la propria libera iniziativa economica in un RAGIONE_SOCIALE regolamentato quale è quello della distribuzione del gas ‘ (App. RAGIONE_SOCIALE, n. 1973/18).
Inoltre, con riguardo all’ipotizzata lesione della libertà dell’impresa, del diritto di proprietà, del principio di parità di trattamento (in relazione agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, recepita dall’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea), la stessa Corte d’appello ha evidenziato che ‘ la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte affermato che il principio della certezza del diritto, che ha per corollario quello della tutela del legittimo affidamento, esige che una normativa implicante conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che l’applicazione della stessa sia prevedibile per gli amministrati. In questa ottica, l’applicazione retroattiva di una disposizione nazionale, che sia priva di una ragionevole giustificazione, contrasterebbe con il suddetto principio. La Corte di Giustizia non ha, però, escluso a priori la legittimità di qualsivoglia norma con efficacia retroattiva e, anzi, ne ha riconosciuto la legittimità qualora vi sia un interesse pubblico inderogabile e qualora la modifica introdotta sia prevedibile per un operatore RAGIONE_SOCIALE prudent e’ (sent. n. 577/2022).
Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono,  deve  dichiararsi  la  nullità  dell’atto stipulato il 4 febbraio 2016 tra il e Parte_1 Controparte_1
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata a pagare al , in  relazione  agli  anni  di  proroga  del  rapporto  concessorio  (2019,  2020,  2021,  2022), Parte_1
l’importo complessivo di euro 445.149,06, corrispondente alla differenza tra le maggiori
somme dovute  in  forza  del  contratto  di  servizio  n.  927/2003,  e  quelle  effettivamente corrisposte dalla convenuta:
– euro 107.755,72 per il 2019;
– euro 105.933,98 per il 2020;
– euro 127.385,10 per il 2021;
– euro 104.074,26 per il 2022 (docc. 23-24 di parte attrice).
Gli  importi  sopra  indicati  devono  essere  maggiorati  degli  interessi  di  mora  al  tasso legale ordinario sino alla data della domanda e, successivamente, al tasso commerciale ex lege 231/02 (art. 1284, quarto comma c.c.).
7. Quanto alle spese di lite, si ritiene che, avendo il attivamente contribuito alla stipulazione della transazione di cui viene dichiarata la nullità, sussistano motivi gravi ed eccezionali legittimanti l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti (art. 92 c.p.c., Corte Cost. 77/2018). Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE,  definitivamente  pronunciando,  sulle  domande  proposte  dal nei confronti di con citazione notificata il 30 marzo 2023, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Parte_1 Controparte_1
– dichiara la nullità dell” atto per la definizione del rapporto di gestione degli impianti afferenti al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale ai sensi dell’art. 14 co.7 d.lgs. 164/2000 ‘ stipulato tra il e il 4 febbraio 2016; Parte_1 Controparte_1
– per l’effetto, condanna a pagare al la somma di euro 445.149,06, oltre interessi moratori al tasso legale ordinario fino alla data della domanda e, successivamente, al tasso di cui al d.lgs. 231/02, fino al saldo effettivo; Controparte_1 Parte_1
– compensa interamente tra le parti le spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE, 15 aprile 2025
Il giudice NOME COGNOME