Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 17620 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 17620 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6553-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME,
Oggetto
TSAP
CONTENZIOSO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 238/2022 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 20/12/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche, adito dalla Provincia RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 238 del 20 dicembre 2022 ha riformato la pronuncia del Tribunale Regionale di Venezia che aveva accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE ed aveva accertato il diritto della società alla esenzione «dal pagamento di qualsiasi canone o tariffa per la derivazione d’acqua dalle sorgenti n. 20, 21, 22, 23, 24, 27 sulla p.f. 203/2 C.C. Lana e dalla sorgente n. 31 sulla p.f. 203/3 C.C. Lana a scopo imbottigliamento di acqua minerale oggetto della concessione D/ 6379», dichiarando di conseguenza non dovuta la somma di euro 30.884,80, che la Provincia aveva richiesto con comunicazione del 14 giugno 2018 dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE.
La società aveva agito in giudizio premettendo di essere titolare di concessione che la esonerava dal pagamento di qualsivoglia canone o corrispettivo fino alla scadenza della concessione medesima, fissata nell’anno 2038. La gratuità traeva origine dalla legge regionale n. 22 del 26 luglio 1954, che aveva autorizzato la partecipazione della Regione «alla
costituzione di una società per azioni per la RAGIONE_SOCIALE e lo RAGIONE_SOCIALE, mediante la costruzione e l’esercizio di stabilimenti termali ed eventualmente mediante forniture agli esercizi alberghieri, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed oligominerali di RAGIONE_SOCIALE» e RAGIONE_SOCIALE zone limitrofe e, all’art. 2 , aveva previsto che la Regione avrebbe conferito alla società il diritto di concessione, il cui valore sarebbe stato stimato ai fini della determinazione della quota azionaria spettante all’ente conferente.
Successivamente, sulla base dell’art. 12 del d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115 ( recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), la quota di partecipazione era stata trasferita alla Provincia la quale, all’esito di una precedente vicenda contenziosa conclusasi con atto di transazione approvato dalla Giunta con deliberazione del 15 novembre 2001, aveva rilasciato la concessione con decreto n. 304 del 16 ottobre 2007 che prevedeva, appunto, all’art. 6, l’esenzione dal pagamento del canone.
3. La legge RAGIONE_SOCIALE n. 12 del 7 agosto 2017 aveva, però, modificato il testo dell’art. 13 della legge RAGIONE_SOCIALE n. 7 del 30 settembre 2005 vigente al momento del rilascio della concessione e, nel rimettere alla Giunta Provinciale le «modalità di misurazione dei quantitativi d’acqua e l’ammontare RAGIONE_SOCIALE tariffe dell’acqua», aveva specificato che occorreva a tal fine tenere conto, non della sola portata d’acqua autorizzata, ma anche della quantità effettivamente derivata ed imbottigliata. La Giunta, pertanto, con deliberazione n. 1343 del 15 dicembre 2017, aveva previsto una «componente tariffaria legata all’RAGIONE_SOCIALE, alle risorse e al consumo» e sulla base di detta deliberazione, con nota del 14 giugno 2018, impugnata in questa
sede, quest’ultima componente era stata richiesta dal competente ufficio RAGIONE_SOCIALE alla società, sul presupposto che l’esenzione dal pagamento , ribadita nell’atto concessorio , restasse circoscritta al canone in senso proprio e non si estendesse alla componente in parola.
Il Tribunale regionale con la pronuncia poi appellata, pur disattendendo la tesi della società secondo cui la nuova normativa non poteva essere applicata alle concessioni già in corso perché ciò avrebbe comportato una lesione dell’affidamento della part e privata, aveva ritenuto che la gratuità prevista dal titolo concessorio si riferisse ad ogni obbligazione pecuniaria derivante dalla concessione medesima, perché l’utilità derivante da quest’ultima era stata apprezzata ai fini della determinazione della quota spettante all’ente, con la conseguenza che, come evidenziato nello stesso titolo, l’imposizione del canone avrebbe comportato «la modifica del capitale sociale con una corrispondente diminuzione della partecipazione della Provincia nelle società successorie».
Il TSAP non ha condiviso dette conclusioni ed ha ritenuto fondato l’appello proposto dalla Provincia di RAGIONE_SOCIALE rilevando, in sintesi, che la componente tariffaria prevista dalla legge RAGIONE_SOCIALE, sopravvenuta al rilascio del titolo, assolve ad una funzione diversa rispetto a quella propria del canone, perché non è correlata allo RAGIONE_SOCIALE di un uso particolare del bene a beneficio del concedente ed è finalizzata alla tutela dell’RAGIONE_SOCIALE, che rappresenta un valore costituzionalmente garantito nel nostro ordinamento, rilevante anche a prescindere dal recepimento RAGIONE_SOCIALE direttive comunitarie. Ha escluso, quindi, che la sua imposizione fosse idonea a modificare il regime di sinallagmaticità originariamente pattuito.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria,
ai quali ha opposto difese con controricorso la Provincia RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
L’Ufficio della Procura AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 200 R. d. n. 1775 del 1933 e dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., 111 Cost e 6 CEDU ed eccepisce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente. Addebita al Tribunale Superiore di avere fondato la decisione su argomentazioni astratte e prive di rilevanza nella fattispecie, nella quale occorreva stabilire se la componente tariffaria rientrasse o meno nel canone concessorio e se la sua imposizione fosse consentita in ragione della gratuità prevista nel titolo, rilasciato, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. del 1954, quando già era stata adottata la direttiva 2000/60/CE. 2. La seconda critica, egualmente ricondotta al vizio di cui al combinato disposto dell’art. 200 del R.d. n. 1775 del 1933 e del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 della Legge regionale n. 22 del 26 luglio 1954 con cui la Regione Trentino Sudtirol ha previsto l’acquisizione di una partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE conferendo nella società la concessione mineraria denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e dei connessi e conseguenti decreti attuativi». Osse rva la società ricorrente che il giudice d’appello ha violato la disciplina legislativa speciale, con la quale è stata concessa l’esenzione da qualsiasi onere economico inerente alla concessione. Ribadisce che la legge regionale n. 22 del 1954
aveva trasferito il diritto di concessione alla società ed in cambio aveva attribuito alla Regione (alla quale era poi subentrata la Provincia RAGIONE_SOCIALE) una partecipazione societaria, sicché il Tribunale avrebbe dovuto decidere la controversia tenendo conto del rapporto fra le due fonti regolatrici ed applicando il principio secondo cui la legge posteriore di carattere generale non può prevalere su quella anteriore, se speciale. Aggiunge che la componente tariffaria determinata per l’anno 2018 era di importo di gran lunga superiore a quello previsto a titolo di canone sicché risultava evidente l’illegittimità dell’atto impugnato, con il quale la Provincia aveva totalmente frustrato l’intento del legislatore regionale di trasferire al concessionario tutte le attività economiche che si potevano trarre dal bene dato in concessione.
3. Il terzo motivo denuncia, sotto altro profilo, la violazione della legge regionale n. 22 del 1954 alla quale affianca la «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme e dei principi in materia contrattuale e, in particolare, degli artt. 1372 cod. civ.». Ribadisce che la legge regionale e degli atti adottati in attuazione della stessa avevano previsto l’esenzione dal pagamento del canone e, pertanto, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, occorreva stabilire se la componente tariffaria fosse parte integrante del canone concessorio e, in quanto tale, non dovuta. Aggiunge che il Tribunale Superiore non ha tenuto in alcun conto la genesi e lo svolgimento del rapporto fra la società e la Regione, alla quale la Provincia era subentrata, perché se lo avesse fatto sarebbe giunta alla conclusione che erano stati alterati gli equilibri previsti dalla legge regionale che, a titolo di corrispettivo del mancato pagamento del canone, aveva riconosciuto all’ente territoriale la quota di partecipazione alla società. Rileva ancora che la disciplina innovativa, priva di razionalità, aveva frustrato in
maniera determinante il legittimo affidamento riposto dalla società sul regime RAGIONE_SOCIALE reciproche obbligazioni come previsto dalla legge regionale e dal titolo concessorio.
4. Infine con il quarto mezzo la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge RAGIONE_SOCIALE n. 7 del 30 settembre 2005 e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1343 del 5 dicembre 2017 e ribadisce concetti già sviluppati nei precedenti motivi, insistendo sull’assimilazione della componente aggiuntiva al canone concessorio e sulla conseguente violazione del principio di gratuità.
5. Il primo motivo, con il quale si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, è infondato per l’assorbente ragione che il preteso vizio motivazionale è prospettato, non già in relazione all’accertamento di merito compiuto dal TSAP, bensì con riferimento a questioni giuridiche (la valutazione della natura della componente tariffaria prevista dalla sopravvenuta legge RAGIONE_SOCIALE e l’incidenza del principio di gratuità desumibile dalla l.r. n. 22 del 1954 e recepito nel titolo concessorio), in relazione alle quali ciò che rileva nel giudizio di cassazione è unicamente il vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché rispetto alle questioni di diritto il giudice di legittimità è investito, a norma dell’art. 384 cod. proc. civ., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, che può essere anche mancante, a condizione che il dispositivo sia comunque conforme a diritto (cfr. fra le tante Cass. 28 maggio 2019 n. 14476).
5.1. Occorre altresì aggiungere che, secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite , all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., va esclusa ogni rilevanza della insufficienza motivazionale ed il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. civ. si configura solo in presenza di una «motivazione apparente», ossia allorquando la
motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice ( cfr. Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053; Cass. S.U. 3 dicembre 2016 n. 22232 e in tema di impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenze del TSAP Cass. S.U. 8 giugno 2023 n. 16296; Cass S.U. 4 luglio 2023 n. 18843; Cass. S.U. 6 luglio 2023 n. 19227).
Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata è priva di contraddittorietà e, come evidenziato nello storico di lite, è chiara nel sottolineare la diversità di funzione ( e quindi di natura) fra canone di concessione e componente tariffaria ed è altrettanto esplicita nell’escludere che nella fattispecie la società ricorrente potesse fondatamente invocare, da un lato, il principio dell’affidamento incolpevole , dall’altro la disciplina contenuta nell’atto concessorio , pur a fronte di una sopravvenuta modificazione del quadro normativo. Si è dunque in presenza di una motivazione sintetica ma non mancante.
6. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, e meritano accoglimento, nei limiti di seguito precisati. 6.1. E’ incontestato fra le parti , e di ciò dà atto anche la sentenza impugnata, che la concessione rilasciata in favore della società ricorrente si ricollega, quanto alla genesi, alla legge regionale Trentino Alto Adige n. 22 del 26 luglio 1954, disciplinante la «Partecipazione della Regione alla costituzione della società RAGIONE_SOCIALE », che aveva previsto, all’art. 2, il conferimento da parte
della Regione in favore della costituenda società, del diritto di concessione «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed oligominerali sito in località denominata S. Vigilio in territorio dei Comuni di Marlengo, Lana, Ultimo, Parcines, Cermes e Naturno e RAGIONE_SOCIALE Sorgenti Tivoli, in località Tirolo, Avelengo, Scena, dei Comuni di RAGIONE_SOCIALE, Tirolo, Rifiano e Scena, Provincia di RAGIONE_SOCIALE». Il successivo art. 4 aveva rimesso all’accordo fra i partecipanti alla società la determinazione del valore di detto conferimento, alla luce del quale sarebbe stata determinata la partecipazione azionaria dell’ente territoriale.
Di questa genesi dà conto, nelle premesse, la concessione rilasciata sino a tutto l’anno 2038 in favore della RAGIONE_SOCIALE, e sulla stessa si fonda la prevista esenzione dal pagamento del canone, espressamente stabilita dall’art. 6 della concessione medesima.
La questione controversa, sulla quale le parti dibattono ed in relazione alla quale a conclusioni opposte sono pervenuti il Tribunale Regionale ed il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche, sta nello stabilire se detta gratuità, frutto RAGIONE_SOCIALE previsioni della legge regionale ed espressamente riconosciuta nel titolo concessorio, consentisse o meno alla Provincia RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di operare una differenziazione fra canone concessorio in senso stretto e quota tariffaria legata all’effettivo RAGIONE_SOCIALE d ella risorsa idrica, quota, quest’ultima, richiesta alla società ricorrente sul presupposto che la stessa perseguisse la diversa finalità della tutela e della salvaguardia dell’RAGIONE_SOCIALE e del paesaggio.
6.1. La soluzione da dare alla questione controversa non può prescindere dalla ricostruzione del quadro normativo, con specifico riferimento alle disposizioni RAGIONE_SOCIALE leggi provinciali che, nel corso degli anni, hanno disciplinato le modalità di
determinazione del canone dovuto per la concessione di RAGIONE_SOCIALE minerali.
6.1.1. La legge RAGIONE_SOCIALE n. 7 del 30 settembre 2005, adottata in materia di utilizzazione di RAGIONE_SOCIALE pubbliche e di impianti elettrici dalla Provincia RAGIONE_SOCIALE in forza del potere attribuito dall’art. 8, n. 14, dello Statuto di autonomia ( che riserva alla competenza legislativa primaria della Provincia RAGIONE_SOCIALE la materia «miniere, comprese le RAGIONE_SOCIALE minerali e termali»), nella sua formulazione originaria prevedeva testualmente, all’art. 13, comma 5 : «Il decreto di concessione specifica la quantità d’acqua derivabile e determina il canone annuo in base alle portate medie annue concesse. L’importo del canone annuo è così fissato: a) per le RAGIONE_SOCIALE destinate all’imbottigliamento Euro 594,00 per litro secondo, con un canone annuo minimo di Euro 5.940,00… . Il canone annuo e minimo per le singole utenze di acqua minerale può essere aggiornato ogni biennio dalla giunta RAGIONE_SOCIALE in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di euro ».
In questa prima fase, dunque, la misura del canone era stata fissata direttamente dal legislatore RAGIONE_SOCIALE ed all’organo esecutivo era stato conferito solo un potere di adeguamento del canone medesimo alle variazioni del costo della vita.
6.1.2. Successivamente, per effetto dell’art. 7 della legge RAGIONE_SOCIALE n. 12 del 7 agosto 2017, il comma 5 è stato modificato nei termini che seguono : Il decreto di concessione definisce le portate d’acqua autorizzate nonché il tipo e il numero RAGIONE_SOCIALE captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d’acqua e l’ammontare RAGIONE_SOCIALE tariffe dell’acqua sono determinati
dalla Giunta RAGIONE_SOCIALE e aggiornati ogni due anni con decreto del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. A tal fine si considerano i seguenti parametri: a) per le RAGIONE_SOCIALE minerali destinate all’imbottigliamento: 1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione; 2. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente; 3. la quantità d’acqua imbottigliata a seconda che l’imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a perdere o a rendere; 4. il tipo e il numero di captazioni d’acqua a seconda RAGIONE_SOCIALE portate concesse…. ».
In questo contesto è intervenuta la deliberazione n. 1343 del 5 dicembre 2017 che nell’allegato A, ai fini della quantificazione della complessiva tariffa, dopo aver richiamato nella motivazione la direttiva 2000/60/CE, ha operato la distinzione, che viene in rilievo in causa, fra il canone in senso stretto e la componente tariffaria legata all’RAGIONE_SOCIALE, alle risorse ed al consumo.
6.1.3. Il legislatore RAGIONE_SOCIALE è nuovamente intervenuto a modificare l’art. 13 con l’art. 24 della L.P. n. 10 dell’11 luglio 2018 che ha sostituito il comma 5, nella parte che qui interessa, prevedendo che « Il decreto di concessione definisce le portate d’acqua autorizzate nonché il tipo e il numero RAGIONE_SOCIALE captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d’acqua e l’ammontare del canone di concessione idrica sono determinati dalla Giunta RAGIONE_SOCIALE e aggiornati ogni due anni con decreto del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT », lasciando inalterati i parametri previsti dal testo previgente della norma.
6.1.4. Infine con l’art. 1 della L.P. 19 agosto 2021 n. 9 il comma 5 dell’art. 13 è stato integralmente riscritto ed il legislatore RAGIONE_SOCIALE ha inserito nella fonte normativa la medesima distinzione in precedenza operata dalla deliberazione della
Giunta Provinciale n. 1347 del 2017, prevedendo che « Il decreto di concessione definisce le portate d’acqua autorizzate nonché il tipo e il numero RAGIONE_SOCIALE captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d’acqua, l’ammontare del canone di concessione idrica nonché l’ammontare della componente tariffaria legata all’RAGIONE_SOCIALE, alle risorse e al consumo sono determinati dalla Giunta RAGIONE_SOCIALE e aggiornati ogni due anni con decreto del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. A tal fine si considerano i seguenti parametri: a) per l’imbottigliamento di acqua minerale:1) per il calcolo del canone di concessione idrica: 1.1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione; 2) per il calcolo della componente tariffaria legata all’RAGIONE_SOCIALE, alle risorse e al consumo: 2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente; 2.2. la quantità d’acqua imbottigliata a seconda che l’imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a perdere o a rendere; 2.3. tipo e numero di captazioni d’acqua a seconda RAGIONE_SOCIALE portate concesse». 7. Dalla comparazione fra i testi normativi succedutisi nel tempo emerge, dunque, che non è esatta l’affermazione che si legge a pag. 9 della sentenza impugnata, secondo cui la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1342/2017, nella parte in cui opera la distinzione fra canone idrico riferito alla concessione e componente tariffaria , sarebbe basata sull’analoga differenziazione operata dal legislatore RAGIONE_SOCIALE.
In realtà, come aveva a suo tempo osservato il Tribunale Regionale, il testo all’epoca vigente dell’art. 13 della L.P. n. 7/2005, come modificato dalla L.P. n. 12/2017, non legittimava l’operata scissione fra canone in senso stretto e componente tariffaria né quella distinzione era contemplata dalla riscrittura, immediatamente successiva, effettuata dall’art. 24 della L.P. n. 10/2018. Entrambi i testi normativi, infatti, si limitavano ad
indicare i parametri in base ai quali la Giunta avrebbe dovuto determinare, in un caso, «l’ammontare RAGIONE_SOCIALE tariffe dell’acqua» (L.P. n. 12/2017), nell’altro «l’ammontare del canone di concessione» (L.P. n. 10/2018), ossia un unico complessivo importo dovuto dal concessionario, alla cui quantificazione occorreva pervenire tenendo conto, non RAGIONE_SOCIALE sole portate medie annue concesse ( come previsto dal testo originario del più volte citato art. 13), bensì anche dell’effettiva utilità tratta dal concessionario, espressa dalla quantità d’acqua effet tivamente derivata, dal quantum imbottigliato, dal numero RAGIONE_SOCIALE derivazioni, dalle modalità di imbottigliamento.
Le citate leggi provinciali, quindi, non avevano fatto altro che attuare il principio affermato dalla Corte Costituzionale quanto alle modalità di determinazione del canone di concessione di RAGIONE_SOCIALE minerali, principio secondo cui il rispetto dei principi cardine di onerosità e di proporzionalità all’effettiva entità dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risorse pubbliche e all’utilità economica che il concessionario ne ricava, rende legittima la scelta del legislatore di commisurare il canone medesimo anche alla quantità di acqua prelevata ed imbottigliata dal concessionario ( Corte Cost. 16 marzo 2001 n. 65; cfr. anche nei medesimi termini C.d.S. 27 marzo 2013 n. 1823).
Ne discende che, in relazione al periodo oggetto di causa, non si può predicare un’ontologica diversità fra canone di concessione in senso stretto e componente tariffaria aggiuntiva perché, nel contesto normativo vigente ratione temporis , quella che la deliberazione della Giunta RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto di potere qualificare «componente tariffaria legata all’RAGIONE_SOCIALE», in realtà altro non era se non attuazione dei parametri indicati dal legislatore RAGIONE_SOCIALE ai fini della complessiva quantificazione «dell’ammontare» del corrispettivo da richiedere al concessionario.
Ulteriore corollario di quanto si è fin qui detto è che le somme quantificate in relazione ai metri cubi di acqua derivata e imbottigliata, partecipando della natura propria del canone di concessione, non potevano essere richieste alla RAGIONE_SOCIALE, attesa la pacifica gratuità dello RAGIONE_SOCIALE concesso in attuazione della l.r. n. 22 del 1954.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la dichiarazione di non debenza della somma di € 30.884,80 richiesta dalla Provincia RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con comunicazione del 14 giugno 2018.
La novità della questione giuridica, in relazione alla quale il Tribunale Regionale e quello Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche hanno espresso orientamenti difformi, giustifica l’integrale compensazione fra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
Non ricorrono le condizioni processuali richieste dall’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara non dovuta dalla RAGIONE_SOCIALE la somma di € 30.884,80 oggetto della comunicazione del 14.6.2018 della Provincia RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2024
Il Presidente NOME COGNOME