Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 28193 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 28193 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 10010-2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale agli indirizzi EMAIL e EMAIL –
Ricorrente
CONTRO
REGIONE UMBRIA , c.f. CODICE_FISCALE, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO , che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 36/2023, pronunciata dal Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche e pubblicata l’ 1/03/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del l’ 11 giugno 2024;
Ricorso contro decisioni di giudici speciali
Fatti di causa
1 La Giunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Umbria , con atto n. 877 del 20 luglio 2015, deliberò: a) di avviare le procedure relative alla rideterminazione del canone unitario per le grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico, a decorrere dal 10 gennaio 2016, determinandone l’importo in € 31,02, comprensivo di addizionale RAGIONE_SOCIALE; b) di incaricare il RAGIONE_SOCIALE” perché provvedesse a comunicare ai diretti interessati l’avvio del procedimento; c) di procedere all’approvazione RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione dei canoni trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa medesima delibera nel Bollettino ufficiale RAGIONE_SOCIALEa Regione.
1.1 – Con successiva delibera del 22 settembre 2015, n. 1067, fu disposto l’incremento del canone, richiamando quanto rappresentato nella deliberazione n. 877/2015.
2 – La ricorrente, esercente la concessione in località Pentima (Terni), prima in regime di proroga, e poi, pur scaduta, proseguendo la RAGIONE_SOCIALE in attesa RAGIONE_SOCIALEa individuazione del nuovo concessionario, adì il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche per contestare la legittimità RAGIONE_SOCIALEe delibere e chiedere il loro annullamento.
2.1 – Con sentenza n. 80 del 17 aprile 2017 il TSAP dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, perché materia attribuita al Tribunale Regionale RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche. La pronuncia fu impugnata dinanzi alle Sezioni unite, che con sentenza n. 18827 del 12 luglio 2019 accolsero le ragioni RAGIONE_SOCIALEa società, dichiarando la giurisdizione del TSAP.
3 -Il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque pubbliche, con sentenza n. 36 del 2023, respinse il ricorso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
3.1 -Il TSAP, anche riprendendo le enunciazioni RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza pronunciata dalle sezioni unite, ha escluso questioni di costituzionalità rispetto all’art. 117, commi 2 e 3, Cost., relativamente a ll’assetto normativo attuato da alcune Regioni in materia di concessioni di grandi derivazioni RAGIONE_SOCIALE scadute, ed ha rilevato che il canone aggiuntivo, correlato quale corrispettivo all’uso continuativo degli impianti, costituisce legittima manifestazione RAGIONE_SOCIALEa potestà RAGIONE_SOCIALE. Ha quindi inquadrato giuridicamente la posizione del concessionario r ispetto all’utilizzo RAGIONE_SOCIALEe grandi derivazioni con concessione scaduta, ha individuato le fonti legislative, ha indicato i parametri per la quantificazione del canone, ha riconosciuto la competenza
legislativa concorrente RAGIONE_SOCIALEe regioni nell’adozione degli atti in materia, come quelli impugnati, la loro natura di atti di alta discrezionalità, gli interessi che vanno prioritariamente perseguiti, le finalità del decreto ministeriale previsto dall’art. 154, comma 5, del d.lgs. 152 del 2006, che può prevedere solo criteri generali per la determinazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe. Ha inoltre evidenziato che le doglianze sulla non proporzionalità del canone rispetto al singolo impianto esorbitavano d all’impugnazione di u n atto generale di regolazione dei canoni, sola ragione per la quale si era inteso investire il TSAP. Ha dunque ritenuto infondato il ricorso, soffermandosi sinteticamente sull’iter amministrativo che aveva condotto la Giunta RAGIONE_SOCIALE alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa, apprezzando parallele determinazioni operate in altre Regioni, gli studi utilizzati a supporto RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, la circostanza che le cd. ‘opere bagnate’ , dal momento RAGIONE_SOCIALEa scadenza RAGIONE_SOCIALEe concessioni, erano divenute di proprietà pubblica. Ha considerato che, di contro, la società non ha fornito i dati contabili ad essa richiesti per calibrare il canone, così tenendo un comportamento non collaborativo.
3.2 – Ha pertanto respinto il ricorso.
4 -Avverso la decisione la società ha chiesto la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, affidandosi a sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui ha resistito la Giunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Umbria con controricorso.
Nella camera di consiglio del l’11 giugno 2024 la causa è stata trattata e decisa.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
5 – Con il primo motivo la società ha denunciato l’ « Error in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, secondo comma lett. e ) e terzo comma, Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 8 -bis, d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79, RAGIONE_SOCIALE‘art. 154, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, comma 7, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n.134, in relazione al rigetto del primo motivo di ricorso avanti al Tribunale superiore, con cui RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la sussistenza di una potestà RAGIONE_SOCIALEa Regione di modificare in termini sostanziali l’importo del canone per le grandi derivazioni idroelettriche».
5.1 – La ricorrente afferma di aver contestato che la Regione Umbria potesse disporre un incremento del canone così importante, perché con ciò erano stati violati i limiti vigenti alla potestà RAGIONE_SOCIALE in materia.
5.1.1 – A tal fine sostiene di aver richiamato la normativa riguardante la misura dei canoni per le concessioni idroelettriche: l’art. 35 , r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, successivamente modificato dall’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa l. 5 gennaio 1994, n. 36, che definiva il canone un ‘corrispettivo’ per l’utilizzo , norma poi abrogata; l ‘art. 154, comma 3, d.lgs. 152 del 2006, che a sua volta aveva disposto che ‘al fine di assicurare un’omogenea disciplina sul RAGIONE_SOCIALE nazionale, con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALEe finanze, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘ambiente e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte RAGIONE_SOCIALEe regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica … ‘ , previsione che rispondeva anche a ragioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa concorrenza (ex art. 117, comma 2, lett. e , Cost.); l’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012; l’art. 18, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 36 del 1994, come modificato dall’art. 28, l. 30 aprile 1999, n. 136, che aveva attribuito alle Regioni la capacità di intervenire sui canoni in questione, conferendo ad esse la potestà di istituire un’addizionale nella misura massima del 10% del canone; tuttavia anche questa norma era stata ben presto abrogata dall’art. 175, primo comma, lett. u , del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
5.1.2 – Ha quindi rappresentato che, pur dovendo reputarsi come la materia dovesse essere regolata, all’epoca RAGIONE_SOCIALEa deliberazione, dagli artt. 154, comma 3, d.lgs. 152/2006 e dal l’art. 37, comma 7, d.l. 83/2012, il TSAP ha dichiarato infondata la censura di RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che la legislazione statale sulla misura del canone avrebbe lasciato alle Regioni la possibilità di rideterminarne l’importo con ampia discrezionalità.
5.1.3 – Ciò, prosegue la ricorrente, costituirebbe una statuizione errata, dovendo al contrario ritenersi materia nella competenza esclusiva RAGIONE_SOCIALEo Stato, a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa concorrenza sul mercato RAGIONE_SOCIALE‘energia per tutti gli operatori economici. La statuizione censurata sarebbe pertanto viziata per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 Cost. e RAGIONE_SOCIALEe altre norme invocate.
RGN 10010/2023 6 – Con il secondo motivo la società ha lamentato l ‘ « Error in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa
applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 8 – bis, del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in relazione ancora al rigetto del primo motivo di ricorso avanti al Tribunale superiore, con cui RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la sussistenza di una potestà RAGIONE_SOCIALEa Regione di modificare in termini sostanziali l’importo del canone per le grandi derivazioni idroelettriche».
6.1 – La società sostiene che il richiamo operato dalla pronuncia all’art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, a fondamento RAGIONE_SOCIALEa giustificata imposizione di un ‘ canone aggiuntivo ‘ per le concessioni scadute, e l’affermazione secondo cui tale canone costituiva ‘ legittima manifestazione RAGIONE_SOCIALEa potestà RAGIONE_SOCIALE ‘, assumendo una funzione corrispettiva per la protrazione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE idrica , si sarebbero tradotti in una erronea prospettazione giuridica. Ciò sia in riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALE‘invocato art. 12, che , al contrario di quanto prospettato in sentenza, si limitava a prevedere una prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ‘ alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti ‘ , sia in riferimento alla funzione corrispettiva attribuita al canone, rispetto alla prorogata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE idrica, con un’erronea determinazione discrezionale del predetto canone, illegittimamente affidata alla Regione.
7 – I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
7.1 – Deve intanto premettersi che il ricorso è ammissibile, ancorché i motivi denuncino violazioni di legge, poiché, nelle materie di cui all’art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il ricorso alle Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione è esperibile, oltre che per i vizi richiamati dall’art. 201 del citato regio decreto -incompetenza ed eccesso di potere-, anche per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale. Il controllo affidato alle sezioni unite afferisce, cioè, non alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, perché tale limitazione a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. è operante unicamente per le pronunce del Consiglio di Stato e RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti (Sez. U, 29 ottobre 2002, n. 15251; 1 ottobre 2003, n. 14624; da ultimo 15 aprile 2020, n. 7833).
7.2 – Ciò premesso, i due motivi sono infondati.
7.2.1 – Essi non tengono conto che il ragionamento seguito dal Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche si rifà innanzitutto a principi che in materia
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costituivano già arresti RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite, tra cui la stessa sentenza n. 18827 del 2019, con la quale, proprio per la causa ora in oggetto, era stata riconosciuta la giurisdizione del TSAP.
7.2.2 – A tal fine è appena il caso di evidenziare come il precedente richiamato, nel riconoscere la giurisdizione del TSAP nelle controversie relative all’impugnazione del provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALE per la determinazione del canone di concessione per le grandi derivazioni di acque pubbliche, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, aveva chiarito che tale disciplina riserva alle Regioni ampia discrezionalità nella determinazione del canone. Questa discrezionalità andava riconosciuta, in relazione al RAGIONE_SOCIALE di competenza, pur in mancanza del decreto interministeriale previsto dal comma 3 del citato art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, al quale spetta solo di determinare i “criteri generali” cui le regioni devono attenersi.
7.2.3 – Tali principi sono stati ribaditi anche dalla sentenza ora impugnata, che peraltro ha escluso tanto la competenza statale esclusiva in materia, per trattarsi di materia con competenza concorrente di Stato e Regioni, sia la manifesta infondatezza di questioni di costituzionalità RAGIONE_SOCIALEe normative regionali intervenute sui canoni, come già riconosciuto con riguardo alla disciplina analoga introdotta nella Regione Lombardia.
7.3 – Proprio con riguardo al contenzioso sviluppatosi per gli interventi sul canone da parte RAGIONE_SOCIALEa regione Lombardia, queste sezioni unite sono più volte intervenute per affermare che in tema di concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 bis, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa l. r. Lombardia n. 26 del 2003, nella parte in cui pone a carico dei concessionari degli impianti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un canone aggiuntivo nel periodo di prosecuzione temporanea RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in scadenza sino al subentro RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicatario RAGIONE_SOCIALEa gara, atteso che, per un verso, la previsione è contenuta in una disposizione avente rango di legge RAGIONE_SOCIALE, emessa nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa potestà legislativa concorrente RAGIONE_SOCIALEa Regione ed in forza di specifica norma, ossia l’art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999, e dall’altro che la determinazione RAGIONE_SOCIALEe modalità e degli importi del canone aggiuntivo esula dalla riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost., non avendo esso natura di prestazione patrimoniale imposta, ma di prestazione
corrispettiva del protratto sfruttamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE idrica, ancorata ad elementi tecnici ed economici del rapporto concessorio in corso, quindi a parametri non arbitrari né meramente discrezionali (così, nella formulazione massimata, il principio affermato da Sez. U, 14 gennaio 2022, n. 1043, anche richiamata nella pronuncia del TSAP).
7.3.1 – È pur vero che tale precedente è relativo alla Regione lombarda e alla sua disciplina, ma questo non rileva ai fini RAGIONE_SOCIALEe valutazioni utili in questa controversia. Ciò sia perché, anche nel caso che occupa questo Collegio, è corretto comunque il richiamo all’art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999, laddove la norma, ratione temporis vigente, esprimeva la preminente esigenza pubblicistica di continuità RAGIONE_SOCIALEa produzione di energia RAGIONE_SOCIALE, sia perché il riferimento normativo per la Regione umbra è reso dalla L.R. n. 33 del 23 dicembre 2004 . In essa l’art. 3, con ri ferimento ai canoni concessori per la RAGIONE_SOCIALE di acqua pubblica, stabilisce che «gli importi dei canoni dovuti per la RAGIONE_SOCIALE di acqua pubblica sono determinati con deliberazione RAGIONE_SOCIALEa Giunta RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che gli usi RAGIONE_SOCIALEe acque sono indirizzati al risparmio, alla RAGIONE_SOCIALE, alla riqualificazione e all’utilizzo a scopo plurimo RAGIONE_SOCIALEa risorsa acqua» (comma 1); che «gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base degli indici di inflazione programmata» ; e che «la Giunta RAGIONE_SOCIALE, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1» (comma 4).
7.3.2 -Ancorché la disciplina appena richiamata non utilizzi esplicitamente il sintagma ‘canone aggiuntivo’, né richiami la natura di ‘corrispettivo’ del canone, è palese come il senso RAGIONE_SOCIALEa norma sia quello di adattare, rispetto ad una situazione nella quale il concessionario, ormai scaduto, prosegua nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il corrispettivo all’utilizzo RAGIONE_SOCIALEe acque, tenendo conto di una serie di elementi dettagliatamente descritti (risparmio, RAGIONE_SOCIALE, riqualificazione e utilizzo a scopo plurimo RAGIONE_SOCIALEa risorsa acqua). Si tratta di un elenco di finalità perseguite dalla legislazione RAGIONE_SOCIALE umbra, che trovano coerenza proprio nei parametri previsti dall’art. 154 per la individuazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa del servizio idrico integrato (determinata ‘ tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALEa risorsa idrica e del servizio fornito, RAGIONE_SOCIALEe opere e degli adeguamenti necessari, RAGIONE_SOCIALE‘entità
dei costi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe opere, e dei costi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘ente di governo RAGIONE_SOCIALE‘ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi ‘) . Ebbene, a tale tariffa il medesimo art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 puntualmente e significativamente attribuisce natura di corrispettivo.
7.3.3 – N ella disciplina RAGIONE_SOCIALE ora all’esame, inoltre, il comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 cit., come già illustrato, prescrive un adeguamento ‘annuale’ del canone ‘ sulla base degli indici di inflazione programmata ‘ , ma, ogni ‘triennio’, prescrive anche che la Giunta RAGIONE_SOCIALE proceda alla rideterminazione di tutte le tipologie di canoni di cui al comma 1, ‘ anche ‘ in diminuzione. Sul piano RAGIONE_SOCIALEa consequenzialità logica non può negarsi che, se ogni triennio il canone-tariffa può diminuire, evidentemente ogni triennio può essere anche aumentato, in base alle finalità ed esigenze perseguite.
7.4 – Quanto poi alle reiterate critiche rivolte alla decisione in merito alla ignorata competenza esclusiva RAGIONE_SOCIALEo Stato in materia di canone, evincibile dall’art. 117 Cost., esse si rivelano altrettanto inadeguate rispetto a consolidata giurisprudenza, secondo cui per le concessioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di acqua per uso idroelettrico è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di quelle norme regionali -come l’art. 53 bis, co. 4, 5 e 11 RAGIONE_SOCIALEa l.r. Lombardia n. 26 del 2003- introduttive di un regime transitorio RAGIONE_SOCIALEe concessioni scadute, perché contrastante con la regola generale RAGIONE_SOCIALEa legislazione statale contenuta nell’art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999. Ciò, si è affermato, per un verso perché la disciplina dettata dalla norma RAGIONE_SOCIALE, laddove impone al concessionario uscente di pagare un canone aggiuntivo nel periodo di prosecuzione temporanea RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sino al subentro RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicatario RAGIONE_SOCIALEa gara, esula dalla materia RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa concorrenza”, di competenza statale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., rientrando, invece, nella materia RAGIONE_SOCIALEa “produzione, trasporto e distribuzione nazionale RAGIONE_SOCIALE‘energia”, che appartiene alla competenza legislativa concorrente o ripartita tra lo Stato e le regioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, terzo comma, Cost.; per altro verso perché, nel disporre in senso diverso dal citato art. 12, comma 8 bis (il quale consente al concessionario uscente di proseguire la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sino alla conclusione del
procedimento per l’individuazione del nuovo concessionario, alle stesse condizioni già stabilite), neppure si pone in contrasto con un principio fondamentale dettato dalla legislazione statale, da individuarsi essenzialmente nella previsione diretta ad assicurare la continuità del servizio idrico, e non in quella volta ad assicurare l’invariabilità RAGIONE_SOCIALEe condizioni economiche alle quali la prosecuzione è subordinata (così Sez. U, 27 luglio 2020, n. 15990; 1043 del 2022 cit.; cfr. anche 21 febbraio 2019, n. 5197).
7.4.1 D’altronde è stato avvertito come «La Corte costituzionale, con la sentenza n. 101 del 2016, ha già avuto modo di chiarire che il comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 53-bis in esame, nel disciplinare un’ipotesi di prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività oggetto di concessione scaduta, al fine di garantire la continuità RAGIONE_SOCIALEa produzione elettrica per i tempi necessari all’espletamento RAGIONE_SOCIALEe procedure di gara, non solo non viola l’art. 117, secondo comma, lettera e), cit. (poiché non reca alcun vulnus al principio di concorrenza, che resta salvaguardato dalla libera partecipazione a tali procedure), ma si è anche sostanzialmente attenuto, con riguardo alla materia RAGIONE_SOCIALEa produzione RAGIONE_SOCIALE‘energia, al principio dettato dal comma 8-bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999» (Sez. U, 30 marzo 2018, n. 8036).
7.4.2 – Si tratta di principi che, pur enunciati con riguardo alla compatibilità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa legislazione RAGIONE_SOCIALE lombarda, possono pacificamente adattarsi al caso di specie, ossia alla compatibilità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa legislazione umbra, rispetto alla cui legge RAGIONE_SOCIALE – L.R. n. 33 del 23 dicembre 2004- la Giunta RAGIONE_SOCIALE, con delibera del 22 settembre 2015, n. 1067, ha concretamente e specificamente disposto la rideterminazione del canone (richiamando anche quanto rappresentato nella precedente deliberazione n. 877/2015 cit.).
7.4.3 – A tal fine anzi, in attesa RAGIONE_SOCIALE‘adozione del d.m. previsto dall’art. 37, comma 7, d.l. n. 83 del 2012, cit., che le Regioni possano continuare a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto dei principi fondamentali statali operanti in materia, individuati dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte nel solo principio RAGIONE_SOCIALEa onerosità RAGIONE_SOCIALEa concessione e RAGIONE_SOCIALEa proporzionalità del canone alla entità RAGIONE_SOCIALEo sfruttamento RAGIONE_SOCIALEa risorsa pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava, costituisce principio che si riconduce alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale RAGIONE_SOCIALE‘energia» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., ed è limitato solo dall’onere dei medesimi enti territoriali di adeguarsi – nel rispetto del principio di leale collaborazione cui, peraltro, è ispirato l’art. 37, comma 7 cit., del d.l. n. 83 del 2012 – ai «criteri generali» una volta che essi saranno stati stabiliti con d.m. nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘esclusiva competenza legislativa statale (cfr. Corte Cost., sent. n. 158 del 2016; inoltre, nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale sulla riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALEa misura dei canoni idroelettrici alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale RAGIONE_SOCIALE‘energia» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., sent. nn. 85/2014 e 64/2014; sulla riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina inerente alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua per uso idroelettrico alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale RAGIONE_SOCIALE‘energia» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., cfr. sent. nn. 205/2011 e 1/2008; sulla riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 alla materia “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa concorrenza”, di competenza esclusiva statale, unicamente quanto alla definizione dei «criteri generali» cui devono attenersi le Regioni nella determinazione dei valori massimi dei canoni RAGIONE_SOCIALEe concessioni ad uso idroelettrico, cfr. sent. n. 28/2014; sull’affermazione che la natura di materia trasversale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa concorrenza fa sì che essa possa intersecare qualsivoglia titolo di competenza legislativa RAGIONE_SOCIALE nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi cui è preposta, cfr. sent. nn. 452/2007 e 272/2004).
7.5 – È infine appena il caso di avvertire che l’ampia discrezionalità nella determinazione del canone era stata riconosciuta dalla sentenza n. 18827 del 2019, con la quale le Sezioni unite avevano individuato nel TSAP l’autorità giudiziaria , cui nella presente controversia andava attribuita la giurisdizione. Ciò costituisce un punto fermo non più retrattabile.
7.6 – I primi due motivi si rivelano in conclusione infondati.
8 – Altrettanto infondato si rivela il terzo motivo, con il quale la società si è doluta RAGIONE_SOCIALE‘ « Errore nella individuazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche (art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c., con riferimento all’art. 143 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775), nella parte in cui ha affermato che le questioni sollevate da RAGIONE_SOCIALE nel suo ricorso, concernenti la congruità del canone per la proficua e concorrenziale RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE‘impianto, sarebbero state esorbitant i rispetto alla giurisdizione del Tribunale superiore, perché devolute al giudice ordinario» .
8.1 – Il TSAP avrebbe erroneamente ritenuto che la questione relativa alla incongruità del canone imposto esulava dall’oggetto del contenzioso portato dinanzi a quell’ufficio giudicante, perché, afferendo a diritti soggettivi, doveva essere devoluta al giudice ordinario (TRAP). La ricorrente lamenta l’incongruenza RAGIONE_SOCIALEa statuizione perché l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa sua domanda era proprio indirizzato alla RAGIONE_SOCIALE di un interesse legittimo, pertanto correttamente introdotto dinanzi al Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche.
8.2 – Le ragioni RAGIONE_SOCIALEa censura sono eccentriche rispetto alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza. Il giudice, infatti, con chiaro riferimento alle doglianze sulla incongruenza del canone, questione che attinge il concreto squilibrio tra operatività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE idrica da parte RAGIONE_SOCIALEa società e canone/corrispettivo, e non la legittimità del provvedimento generale deliberato dalla Giunta RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato tale aspetto estraneo alla sua giurisdizione.
9 – Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato l’ « Error in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, primo comma, RAGIONE_SOCIALEa l. reg. Umbria 23 dicembre 2004, n. 33, in relazione al rigetto del secondo motivo di ricorso avanti al Tribunale superiore, nella parte in cui RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la mancanza nella legislazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Umbria di una disposizione che potesse fondare il potere RAGIONE_SOCIALEa Giunta RAGIONE_SOCIALE di modificare in termini sostanziali l’importo del canone per le grandi derivazioni idroelettriche».
9.1 Il Tribunale, affermando che ‘ l’art. 3, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa l. reg. 23 dicembre 2004, n. 33, ha attribuito alla Giunta RAGIONE_SOCIALE umbra il potere di quantificare l’importo dei canoni’ avrebbe erroneamente attribuito alla norma un significato estraneo al suo tenore letterale, non contemplando revisioni di ordine sostanziale RAGIONE_SOCIALEa misura del canone dovuto per tali derivazioni.
9.2 – Il motivo va respinto per quanto già spiegato in merito al rigetto dei primi due motivi, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa interpretazione del citato art. 3, letto nella sua interezza.
10 -In considerazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni del rigetto dei primi due motivi, parimenti infondato è poi il quinto, con il quale la società ha denunciato l’ « Error in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, primo comma, RAGIONE_SOCIALEa l. reg. Umbria 23 dicembre 2004, n. 33, in relazione al rigetto del secondo motivo di ricorso avanti al Tribunale superiore, nella parte in cui RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto che, se tale disposizione RAGIONE_SOCIALE avesse fondato il potere RAGIONE_SOCIALEa Giunta RAGIONE_SOCIALE di modificare in termini sostanziali l’importo del canone per le grandi derivazioni idroelettriche, essa sarebbe risultata a sua volta illegittima, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, secondo e terzo comma, Cost.».
10.1 – Insistendo nelle sue difese, ed in via subordinata alle ragioni del quarto motivo, la società denuncia che, qualora il richiamato art. 3 RAGIONE_SOCIALEa L.R. RAGIONE_SOCIALE‘Umbria avesse fondato il potere RAGIONE_SOCIALEa Giunta di modificare in termini sostanziali l’importo del canone, ciò avrebbe in ogni caso implicato la sua illegittimità, per incompatibilità con la competenza statale a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa concorrenza.
10.2 – La censura va disattesa per le ragioni esposte quanto ai primi due motivi e, nello specifico, per l’accertata esclusione RAGIONE_SOCIALE‘incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa norma RAGIONE_SOCIALE con la riserva statale sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa concorrenza, estranea alla determinazione del canone per le grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico.
11 Con il sesto motivo la ricorrente ha lamentato l’« Error in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 RAGIONE_SOCIALEa l. 5 gennaio 1994, n. 36, e RAGIONE_SOCIALE‘art.154 d.lgs., terzo comma, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al rigetto del terzo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE avanti al Tribunale superiore, concernente il carattere fondamentale e di ‘principio’ del canone per derivazioni idroelettriche, così come configurato dalla legislazione statale vigente in materia».
11.1 – Il Tribunale superiore non avrebbe tenuto conto che la diversa natura giuridica attribuita al canone, quale corrispettivo, in funzione pertanto RAGIONE_SOCIALE‘utilità economica conseguita dal concessionario, determinava un contrasto logico rispetto a principi fondamentali, riservati alla legislazione statale, ex art. 117, terzo comma, Cost., tanto più se la modifica sostanziale
RAGIONE_SOCIALEa misura del canone, sino a raddoppiarne l’entità, fosse stata rimessa a un atto amministrativo, come la deliberazione di Giunta.
11.2 – Alla luce di quanto già chiarito a proposito del vaglio dei primi due motivi, e tenendo conto che anche la pregressa valutazione operata da queste sezioni unite nella sentenza n. 18827 del 2023 aveva comunque riconosciuto la compatibilità del sistema con l ‘attribuzione alle deliberazioni di Giunta RAGIONE_SOCIALE -aventi natura di atti generali di alta amministrazioneRAGIONE_SOCIALEa determinazione del canone aggiuntivo, anche le ragioni del sesto motivo vanno disattese.
12 Con il settimo motivo infine la società deduce l’ « Error in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.154 d.lgs., terzo comma, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e RAGIONE_SOCIALE‘art.37, comma 7, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito in l. 7 agosto 2012, n.134), in relazione al rigetto del primo motivo e del quarto motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE al Tribunale superiore, nella parte in cui era stata dedotta l’irragionevolezza RAGIONE_SOCIALEa variazione del canone, nonché la sua eccessiva gravosità e la sua incidenza negativa sulla concorrenza».
12.1 – Il motivo, con il quale la decisione è censurata sotto la prospettiva del concreto danno che il raddoppio del canone potrebbe arrecare alla società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, per un verso ripete argomentazioni già più volte reiterate (violazione di norma costituzionale, illegittimità RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione) e respinte, per altro verso offre una ulteriore prospettiva, quella RAGIONE_SOCIALEa gravosità e RAGIONE_SOCIALEa incidenza negativa del raddoppio del canone, ai fini RAGIONE_SOCIALEa concorrenza, che, riferendosi a questioni concrete di merito, risulta inammissibile e, in verità, mai in alcun modo provate.
13 – In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di causa seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, che liquida in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente nella misura di € 8.000,00 (ottomila) a titolo di competenze, di € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’1 1 giugno 2024