Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 1113 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 1113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 12788-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
(CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente – avverso SENTENZA di RAGIONE_SOCIALE NAZIONALE FORENSE n. 77/2023 depositata il 04/05/2023;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal AVV_NOTAIO Ministero in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (accoglimento del ricorso).
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
-rilevato che il RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 77/2023 resa pubblica il 04/05/2023 -per quanto interessa in questa sede ha accolto il reclamo RG n. 93/23 proposto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME contro il verbale del 4.2.2023 (con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto alla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti alla carica di componente per il quadriennio 20232026, includendo alla 22^ posizione l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in luogo del reclamante AVV_NOTAIO) e contro ogni altro atto preordinato, presupposto e conseguenziale e pertanto ha annullato l’atto di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti del 4.2.2023 nella parte in cui la RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato ineleggibile l’AVV_NOTAIO COGNOME;
-che avverso tale sentenza, il COA di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, contrastati con controricorso dall’AVV_NOTAIO.
-che il AVV_NOTAIO Ministero ha concluso per iscritto chiedendo l’accoglimento del ricorso;
-che in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza le parti hanno depositato memorie;
-che il controricorrente ha presentato altresì un’istanza di rimessione RAGIONE_SOCIALEa trattazione del ricorso alla pubblica udienza, evidenziando la rilevanza nomofilattica RAGIONE_SOCIALEe questioni poste all’attenzione RAGIONE_SOCIALEa Corte;
-rilevato che col primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 9 e 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2007 rimproverandosi al
CNF di non aver il considerato che per espressa previsione normativa le attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si protraggono fino alla fase di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, sicché ben poteva disporsi l’ammissione con riserva RAGIONE_SOCIALEa candidatura RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME, riservando all’esito RAGIONE_SOCIALEo scrutinio la delibazione sulla sussistenza di cause di ineleggibilità;
-che col secondo motivo il COA denunzia error in iudicando ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. per non avere il CNF pronunciato sul terzo e quarto motivo del reclamo e per aver ritenuto assorbite le ulteriori questioni oggetto del giudizio. -Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, co. 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 113/2017, stante la manifesta causa di ineleggibilità per superamento del limite dei due mandati consecutivi;
-ritenuto che il primo motivo di ricorso pone alla Corte la questione di diritto RAGIONE_SOCIALEa ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa candidatura con riserva e RAGIONE_SOCIALEa possibilità di delibare definitivamente sulla eleggibilità all’esito RAGIONE_SOCIALEo scrutinio e quindi a votazione già avvenuta;
-ritenuto che la questione, su cui non risultano specifici precedenti di legittimità, riveste particolare rilevanza e pertanto si giustifica la trattazione in pubblica udienza, luogo privilegiato nel quale, all’esito RAGIONE_SOCIALEa discussione, sono assunte, in forma di sentenza, le decisioni aventi valenza nomofilattica (cfr. tra le varie, Sez. U, n. 28945 del 2023; Sez. U n. 7011 del 2020; Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33690; Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez. III, 1° agosto 2017, n. DATA_NASCITA);
– visto l’art. 375 cpc;
P.Q.M.
La Corte dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Roma, 21.11.2023