Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 1113 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 1113 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 12788-2023 proposto da:
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COGNOME ANNUNZIATA , elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Torre Annunziata INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
(CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (SCGPQL74S12E131D);
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 77/2023 depositata il 04/05/2023;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero in persona dell’Avvocato Generale dott. NOME COGNOME (accoglimento del ricorso).
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere COGNOME
-rilevato che il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 77/2023 resa pubblica il 04/05/2023 -per quanto interessa in questa sede ha accolto il reclamo RG n. 93/23 proposto dall’avvocato NOME COGNOME contro il verbale del 4.2.2023 (con cui la Commissione Elettorale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata aveva proceduto alla proclamazione degli eletti alla carica di componente per il quadriennio 20232026, includendo alla 22^ posizione l’avvocato NOME COGNOME in luogo del reclamante avv. COGNOME e contro ogni altro atto preordinato, presupposto e conseguenziale e pertanto ha annullato l’atto di proclamazione degli eletti del 4.2.2023 nella parte in cui la Commissione ha dichiarato ineleggibile l’avvocato NOME COGNOME
-che avverso tale sentenza, il COA di Torre Annunziata ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, contrastati con controricorso dall’avvocato COGNOME
-che il Pubblico Ministero ha concluso per iscritto chiedendo l’accoglimento del ricorso;
-che in prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie;
-che il controricorrente ha presentato altresì un’istanza di rimessione della trattazione del ricorso alla pubblica udienza, evidenziando la rilevanza nomofilattica delle questioni poste all’attenzione della Corte;
-rilevato che col primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 15 della legge n. 113/2007 rimproverandosi al
CNF di non aver il considerato che per espressa previsione normativa le attività della Commissione Elettorale si protraggono fino alla fase di proclamazione degli eletti, sicché ben poteva disporsi l’ammissione con riserva della candidatura dell’avvocato NOMECOGNOME riservando all’esito dello scrutinio la delibazione sulla sussistenza di cause di ineleggibilità;
-che col secondo motivo il COA denunzia error in iudicando ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. per non avere il CNF pronunciato sul terzo e quarto motivo del reclamo e per aver ritenuto assorbite le ulteriori questioni oggetto del giudizio. -Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 3, della l. n. 113/2017, stante la manifesta causa di ineleggibilità per superamento del limite dei due mandati consecutivi;
-ritenuto che il primo motivo di ricorso pone alla Corte la questione di diritto della ammissibilità della candidatura con riserva e della possibilità di delibare definitivamente sulla eleggibilità all’esito dello scrutinio e quindi a votazione già avvenuta;
-ritenuto che la questione, su cui non risultano specifici precedenti di legittimità, riveste particolare rilevanza e pertanto si giustifica la trattazione in pubblica udienza, luogo privilegiato nel quale, all’esito della discussione, sono assunte, in forma di sentenza, le decisioni aventi valenza nomofilattica (cfr. tra le varie, Sez. U, n. 28945 del 2023; Sez. U n. 7011 del 2020; Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33690; Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez. III, 1° agosto 2017, n. 19115);
– visto l’art. 375 cpc;
P.Q.M.
La Corte dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Roma, 21.11.2023