Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14440 Anno 2025
TERZA SEZIONE CIVILE Civile Ord. Sez. 3 Num. 14440 Anno 2025 Presidente: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Relatore: COGNOME
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Data pubblicazione: 29/05/2025
Oggetto:
ISCRIZIONE IPOTECARIA
–
NOME COGNOME
Presidente
COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere Rel.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere
–
CANCELLAZIONE
–
RIFIUTO
–
RECLAMO-
ART. 113 DISP. ATT. C.C.
–
DECISORIETÀ
–
RICORSO
PER
CASSAZIONE
INAMMISSIBILITÀ
Ad.26/03/2025 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13316/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA al INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliato digitalmente per legge
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO CONSERVATORIA DEI RR.II. DI VERONA, PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE DI VERONA – intimati avverso il DECRETO della CORTE d ‘ APPELLO di VENEZIA n. 67/2023 depositata il 06/04/2023;
Numero registro generale 13316/2023
Numero sezionale 1199/2025
Numero di raccolta generale 14440/2025
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 26/03/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME Data pubblicazione 29/05/2025
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE premette che in data 2330/01/2019, nel corso di una controversia civile avanti il Tribunale di Verona (n. 8730/2017 RG) promossa da essa RAGIONE_SOCIALE contro NOME COGNOME il Tribunale di Verona aveva emesso a favore di quest’ultimo e a carico di RAGIONE_SOCIALE ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva per il pagamento della somma di € 676.380,00 . In forza della predetta ordinanza NOME COGNOME iscriveva tre ipoteche giudiziali presso le Conservatorie dei RR.II di Verona, Brescia e Milano. In particolare, il COGNOME COGNOME iscriveva in data 1/08/2019 al n. 31605 RG e n. 5350 RP presso la Conservatoria di Verona un’ ipoteca giudiziale per € 700.000,00 su un ampio numero di immobili di proprietà della RAGIONE_SOCIALE Sempre in forza del predetto titolo esecutivo venivano intraprese, dal COGNOME COGNOME, avanti il Tribunale di Verona due diverse azioni esecutive: e precisamente l’esecuzione immobiliare n. 30/2021 con pignoramento notificato il 12/01/2021 con relativa trascrizione del 12/02/2021 e l’e secuzione presso terzi n. 684/2020: con pignoramento notificato il 9/02/2020. Con sentenza n. 549/2022 del 22/03/2022 il Tribunale di Verona, decidendo definitivamente la controversia n. 8730/2017 RG, revocava, con uno tra i vari capi di sentenza, l’ordinanza pronunciata ex art. 186 ter c.p.c. il 23-30/01/2019 e ordinava al Conservatore dell’Ufficio Provinciale del Territorio di Verona di cancellare l’ipoteca iscritta in data 1/08/2019 al n. 31605 RG e n. 5350 RP, al Conservatore dell’Ufficio Provinciale del Territorio di Brescia di cancellare l’ipoteca iscritta in data 12 /08/2019 al n. 37738 RG e n. 6661 RP, e al Conservatore dell’Ufficio Provinciale del Territorio di Milano 2 di cancellare l’ipoteca iscritta in data 14 /08/2019 al n. 109889 RG e n. 20876 RP. Per effetto della predetta sentenza, su
Numero registro generale 13316/2023
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Numero di raccolta generale 14440/2025
istanza di essa RAGIONE_SOCIALE, le due procedure esecutive (immobiliare e presso terzi) intraprese in forza dell’ordinanza revocata venivano dichiarate improseguibili e si estinguevano per il venir meno del titolo esecutivo. RAGIONE_SOCIALE, avendo diritto e interesse alla cancellazione delle ipoteche come disposto dal Tribunale, presentava all’Ufficio del Territorio la domanda per l’annotamento della cancellazione dell’ipoteca. Il Conservatore dell’Ufficio del Territorio di Verona in d ata 13.7.2022 rifiutava la richiesta di annotamento . L’RAGIONE_SOCIALE proponeva reclamo, ai sensi dell’art. 113 disp. att. c.c., avverso detto rifiuto al Tribunale di Verona che, con decreto del 23/27.1.2023 cron. 842/2023, lo rigettava. Data pubblicazione 29/05/2025
RAGIONE_SOCIALE proponeva reclamo alla Corte d’appello di Venezia avverso il decreto del Tribunale.
La Corte d’appello, con decreto n. 955 del 6/04/2023, rigettava il reclamo.
Avverso il decreto della Corte territoriale la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, con due motivi, il secondo dei quali prospetta una questione di legittimità costituzionale
Risponde con controricorso NOME COGNOME.
L ‘ Agenzia delle Entrate, L ‘ Ufficio del Territorio e il Pubblico Ministero sono rimasti intimati.
Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni.
La società ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 26/03/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti.
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 2884 e 2808 c.c., in relazione all’art. 360 , comma primo, n. 3 c.p.c.
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La censura afferma che la Corte d’appello nel rigettare il reclamo, ha errato laddove si è limitata ad argomentare che con la revoca dell’ordinanza ingiuntiva in forza dell’ art. 186 ter c.p.c. erano immediatamente venuti meno gli effetti esecutivi dell’ordinanza revocata, riconoscendo il diritto dell’ingiunt a ad ottenere in restituzione quanto pagato, e senza attendere il passaggio in giudicato della revoca del decreto e che la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, che pur rientra tra gli atti esecutivi, sarebbe per legge ( ai sensi dell’ art. 2884 c.c.) consentita solo con il passaggio in giudicato della sentenza che la dispone, incorrendo, in tal modo in una evidente aporia decisoria, in gran parte ad essa non imputabile. La società ricorrente evidenzia che, allorquando, nel corso degli anni successivi alla legge n. 353 del 1990, il legislatore ha introdotto l ‘ ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 186 ter c.p.c. non ha coordinato l’art. 2884 c .c. con la nuova fattispecie, e in particolare ha omesso di disciplinare gli effetti della revoca dei provvedimenti provvisoriamente esecutivi, legittimanti ad iscrivere ipoteca sui beni del debitore. La ricorrente evidenzia che la legislazione anteriore alla novella del 1990 non prevedeva alcuna fattispecie di titolo esecutivo revocabile analoga alla ordinanza ex art. 186 ter cosicché in quel quadro normativo l’applicazione dell’art. 2884 c .c. non dava luogo ad alcuna asimmetria tra le vicende del titolo e quelle della corrispondente ipoteca. La società ricorrente chiede, in conclusione, che la norma di cui all’art. 2884 c.c. sia interpretata, superando il suo piano dato letterale risalente ad epoca anteriore alla novella del 1990, precisando che, nel caso la cancellazione dell’ipoteca venga disposta dalla medesima sentenza che revoca in via definitiva il titolo della iscrizione, non sarà necessario attendere il suo passaggio in giudicato. Data pubblicazione 29/05/2025
II) questione di legittimità costituzionale dell’art. 2884 c .c. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Per la ipotesi in cui, stante la letterale formulazione contenuta nell’art. 2884 c .c., dovesse essere ritenuta insuperabile il criterio
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interpretativo seguito dalla Corte di merito, riaffermando la necessità del passaggio in giudicato per la cancellazione ipotecaria, la ricorrente ritiene che sussisterebbero tutti i presupposti per la prospettazione di questione di legittimità costituzionale dell’art. 2884 c.c. nella parte in cui la norma, pur in presenza di provvedimenti definitivi che dispongano, in conseguenza della definitiva revoca del titolo, la cancellazione dell’ipoteca, ugualmente richieda per l’esecuzione dell’annotamento di cance llazione il passaggio in giudicato della sentenza medesima, per contrasto con le garanzie di uguaglianza e parità di trattamento di cui all’ art. 3 della Costituzione e per la violazione dei diritti di difesa tutelati dall’art. 24 della Costituzione. Data pubblicazione 29/05/2025
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha affermato, con orientamento che in questa sede si ritiene di ribadire (Cass. n. 3279 del 18/02/2015 Rv. 634483 01), che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’ art. 111 Costituzione avverso il decreto della corte di appello, emesso in sede di reclamo ai sensi degli artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c., sul rifiuto di cancellazione di iscrizione ipotecaria da parte del Conservatore dei registri immobiliari, giacché tale decreto -reso all ‘ esito di un procedimento privo di natura contenziosa, essendone l ‘ istante unica parte e non avendo ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi (bensì concernente il regolamento, secondo legge, dell ‘ interesse pubblico alla pubblicità immobiliare) -non è suscettibile di passare in giudicato, potendo le parti della controversia civile agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull ‘ esistenza del loro diritto alla cancellazione o sull ‘ inesistenza del diritto all ‘ iscrizione in capo a colui che l ‘ abbia chiesta e ottenuta.
L ‘ orientamento non è, allo stato delle disposizioni di legge vigenti, incrinato dalle censure della società ricorrente, che mirano a un ampliamento delle ipotesi di ricorribilità per cassazione con l ‘ inserimento di ulteriori fattispecie, senza che, tuttavia, la parte in
Numero registro generale 13316/2023
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questa sede ricorrente abbia vagliato le alternative offerte dall ‘ ordinamento e segnatamente la proposizione della domanda in sede contenziosa ordinaria, in guisa tale da potere adire questa Corte di legittimità nel caso di sfavorevole esito nelle fasi di merito. Data pubblicazione 29/05/2025
Invero la giurisprudenza di legittimità ha già affermato, (Cass. n. 3279 del 18/02/2015 cit.) con riferimento alle ipotesi in cui è dato il procedimento di cui all ‘ art. 113 disp. att. c.c., quanto segue: «Esso è perciò esperibile nei confronti del solo Conservatore dei registri immobiliari qualora la parte istante assuma che, pur essendo state rispettate le formalità di cui agli artt. 2882 o 2884 e 2886 c.c., il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un ‘ iscrizione. Qualora invece la parte contesti il diritto all ‘ iscrizione ipotecaria di colui che questa iscrizione ha richiesto ed ottenuto, il relativo accertamento va fatto in contraddittorio con questa persona, portatrice di ‘ un interesse contrario alla cancellazione medesima ‘ (arg. ex art. 113 disp. att. c.c.) e perciò la parte istante dovrà agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull ‘ esistenza del suo diritto alla cancellazione ovvero sull ‘ inesistenza del diritto della controparte all ‘ iscrizione.
Soltanto in tale seconda eventualità si avrà una pronuncia idonea al giudicato, quindi ricorribile per cassazione.
Qualora invece si segua la via del procedimento camerale, il provvedimento conclusivo, essendo destinato a regolare l ‘ attività del conservatore, non è idoneo a passare in giudicato. Mancano, infatti, statuizioni destinate a risolvere un conflitto di interessi e ad incidere su diritti col carattere della decisorietà.».
Giova soggiungere, poi, che, nel senso dell’impraticabilità di una revisione degli approdi in tema di non ricorribilità per cassazione delle decisioni nei procedimenti in tema di trascrizione, questa Corte si è, di recente, espressa (Cass. n. 6749 del 13/03/2024, Rv. 670532 – 01) con argomenti che, per quanto possa occorrere, possono essere utilmente applicati nel caso in esame.
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Numero sezionale 1199/2025
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La prospettazione della questione di legittimità costituzionale, nella quale si risolve il secondo motivo di ricorso, non è meritevole di favorevole seguito, in quanto le previsioni normative in scrutinio, ossia gli artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c., non comportano una disparità di trattamento tra le parti, posto che, a parte la diversità degli interessi tutelati dalle differenti discipline, al debitore o comunque a colui che ha subito l ‘ iscrizione ipotecaria è dato comunque lo strumento dell ‘ azione giudiziaria ordinaria ai fini della cancellazione del vincolo , come pure l’istituto della responsabilità processuale aggravata ai sensi del capoverso dell’art. 96 cod. proc. civ. Giova, peraltro, evidenziare che la prospettazione della società ricorrente è meramente assertiva, non individuando essa alcuna effettiva lesione del principio di eguaglianza sostanziale e del diritto alla difesa in ogni stato e grado del giudizio, che la Corte Costituzionale ritiene suscettibile di tutela anche con diverse modulazioni, sulla base di quelle alternative di strumenti processuali dati alle parti. Data pubblicazione 29/05/2025
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della società ricorrente e, sulla base dell ‘ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno reso la dichiarazione di cui all ‘ art. 93 c.p.c.
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
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Data pubblicazione 29/05/2025
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 26/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME