SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 5572 2024 – N. R.G. 00020748 2022 DEL 05 11 2024 PUBBLICATA IL 05 11 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 20748/2022 promossa da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
attrice;
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per delega in atti; Controparte_1
convenuta;
E NEI CONFRONTI DI
terzo chiamato.
CP_2
Oggetto: ipoteca.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice : ‘- Dichiarare che la signora COGNOME NOME, nata a Torino il DATA_NASCITA, ha diritto a conoscere la natura, l’origine e la consistenza dei crediti in forza del quale l’RAGIONE_SOCIALE in data 26 luglio 2007 ha iscritto ipoteca legale presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alba per euro 225.260,84 ai numeri 7279 di registro generale e 1458 di registro particolare sui seguenti immobili all’epoca del signor , nato in Marocco il DATA_NASCITA e attualmente di proprietà della signora COGNOME NOME, CP_2
appartamento con autorimessa di pertinenza in INDIRIZZO, distinti al catasto Urbano al foglio 12, mappale 349 subalterni 1 e 5,
e, conseguentemente,
dichiarare illegittimo il rifiuto dell’ di fornire alla signora COGNOME i dati sopra indicati, condannando la convenuta a fornire i suddetti dati, Controparte_3
Accertare la natura, l’origine e la consistenza dei crediti in forza del quale l’RAGIONE_SOCIALE in data 26 luglio 2007 ha iscritto ipoteca legale presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alba per euro 225.260,84 ai numeri 7279 di registro generale e 1458 di registro particolare sui seguenti immobili all’epoca del signor , nato in Marocco il DATA_NASCITA e attualmente di proprietà della signora COGNOME NOME, nata a Torino il DATA_NASCITA: CP_2
appartamento con autorimessa di pertinenza in INDIRIZZO, distinti al catasto Urbano al foglio 12, mappale 349 subalterni 1 e 5,
Accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti così come sopra accertati,
-Conseguentemente ordinare all’ , quale successore universale dell’RAGIONE_SOCIALE, di procedere alla cancellazione della summenzionata ipoteca. Controparte_3
Con vittoria di spese, diritti, onorari di lite e condanna della convenuta, ex art. 96 c.p.c., a risarcire il danno subito dall’attrice, da valutarsi in via equitativa, per aver pretestuosamente rifiutato di fornire informazioni sulla natura e l’origine dei crediti in forza dei quali è stata iscritta l’ipoteca summenzionata.’.
Convenuta : ‘Nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell’Agente della Riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata
a carico di quest’ultima in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari. ‘.
MOTIVAZIONE
Le domande attoree hanno a oggetto l’accertamento del diritto di conoscere natura, origine e consistenza dei crediti garantiti dall’ipoteca iscritta presso il conservatore dei registri immobiliari di Alba in data 26/07/2007 ai n. 7279/1458, con condanna della convenuta a fornire questi dati, nonché l’accertamento dell’intervenuta prescrizione dei crediti, con conseguente condanna alla cancellazione della formalità.
Costituendosi in giudizio, l ha chiesto il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Nella comparsa conclusionale l’attrice ha dato atto che ‘ la convenuta ha prodotto in giudizio tutti i documenti ‘ per cui è causa (p. 7 e seg.).
Tenuto conto di tale circostanza, deve essere accolta la domanda relativa all’accertamento dell’intervenuta prescrizione, perché la convenuta ha invocato l’efficacia interruttiva dell’intimazione di pagamento ad del 30/10/2018, che però non risulta ritualmente notificata ex art. 60 lett. e) Dpr 600/1973, ai sensi del quale ‘l’avviso del deposito si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione’. CP_2
Nella specie, infatti, come risulta dall’attestazione del Comune di Canale, l’avviso di deposito è stato affisso esclusivamente dal 30/10/2018 al 31/10/2018 (doc. 5 fasc. conv.), mentre è da ritenere che, ai fini del perfezionamento della notificazione, l’affissione dell’avviso nell’albo non possa avere una durata inferiore al termine previsto nella norma.
Ne discende l’accertamento dell’estinzione dei crediti garantiti dall’ipoteca per cui è causa, con conseguente cancellazione della stessa al passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2884 Cc.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 6.307,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase decisionale,
con esclusione della fase istruttoria), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
La natura della controversia e la genericità della prospettazione dei danni escludono l’accoglimento della domanda ex art. 96 Cpc.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
dichiara estinti i crediti garantiti dall’ipoteca iscritta presso il conservatore dei registri immobiliari di Alba in data 26/07/2007 ai n. 7279/1458;
ordina al conservatore dei registri immobiliari di Alba cancellare l’ipoteca iscritta in data 26/07/2007 ai n. 7279/1458;
condanna l a rimborsare a NOME COGNOME le spese di lite, liquidate in € 6.307,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva. Controparte_1
Torino, 05/11/2024.
IL GIUDICE dr. NOME COGNOME