SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 5572 2024 – N. R.G. 00020748 2022 DEL 05 11 2024 PUBBLICATA IL 05 11 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. NOME COGNOME ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 20748/2022 promossa da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Cuneo, INDIRIZZO presso lo studio degli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono per delega in atti;
attrice;
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo Studio RAGIONE_SOCIALE; rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per delega in atti;
convenuta;
E NEI CONFRONTI DI
terzo chiamato.
Oggetto: ipoteca.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice : ‘- Dichiarare che la signora COGNOME NOME, nata a Torino il 1° maggio 1967, ha diritto a conoscere la natura, l’origine e la consistenza dei crediti in forza del quale l’Equitalia Cuneo s.p.a. in data 26 luglio 2007 ha iscritto ipoteca legale presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alba per euro 225.260,84 ai numeri 7279 di registro generale e 1458 di registro particolare sui seguenti immobili all’epoca del signor , nato in Marocco il 3 marzo 1968 e attualmente di proprietà della signora COGNOME NOMECOGNOME
appartamento con autorimessa di pertinenza in Canale, INDIRIZZO distinti al catasto Urbano al foglio 12, mappale 349 subalterni 1 e 5,
e, conseguentemente,
dichiarare illegittimo il rifiuto dell’ di fornire alla signora COGNOME i dati sopra indicati, condannando la convenuta a fornire i suddetti dati,
Accertare la natura, l’origine e la consistenza dei crediti in forza del quale l’Equitalia Cuneo s.p.a. in data 26 luglio 2007 ha iscritto ipoteca legale presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alba per euro 225.260,84 ai numeri 7279 di registro generale e 1458 di registro particolare sui seguenti immobili all’epoca del signor , nato in Marocco il 3 marzo 1968 e attualmente di proprietà della signora COGNOME NOME, nata a Torino il 1° maggio 1967:
appartamento con autorimessa di pertinenza in Canale, INDIRIZZO distinti al catasto Urbano al foglio 12, mappale 349 subalterni 1 e 5,
Accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti così come sopra accertati,
-Conseguentemente ordinare all’ , quale successore universale dell’Equitalia Cuneo s.p.a., di procedere alla cancellazione della summenzionata ipoteca.
Con vittoria di spese, diritti, onorari di lite e condanna della convenuta, ex art. 96 c.p.c., a risarcire il danno subito dall’attrice, da valutarsi in via equitativa, per aver pretestuosamente rifiutato di fornire informazioni sulla natura e l’origine dei crediti in forza dei quali è stata iscritta l’ipoteca summenzionata.’.
Convenuta : ‘Nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell’Agente della Riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata
a carico di quest’ultima in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari. ‘.
MOTIVAZIONE
Le domande attoree hanno a oggetto l’accertamento del diritto di conoscere natura, origine e consistenza dei crediti garantiti dall’ipoteca iscritta presso il conservatore dei registri immobiliari di Alba in data 26/07/2007 ai n. 7279/1458, con condanna della convenuta a fornire questi dati, nonché l’accertamento dell’intervenuta prescrizione dei crediti, con conseguente condanna alla cancellazione della formalità.
Costituendosi in giudizio, l ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
Nella comparsa conclusionale l’attrice ha dato atto che ‘ la convenuta ha prodotto in giudizio tutti i documenti ‘ per cui è causa (p. 7 e seg.).
Tenuto conto di tale circostanza, deve essere accolta la domanda relativa all’accertamento dell’intervenuta prescrizione, perché la convenuta ha invocato l’efficacia interruttiva dell’intimazione di pagamento ad del 30/10/2018, che però non risulta ritualmente notificata ex art. 60 lett. e) Dpr 600/1973, ai sensi del quale ‘l’avviso del deposito si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione’.
Nella specie, infatti, come risulta dall’attestazione del Comune di Canale, l’avviso di deposito è stato affisso esclusivamente dal 30/10/2018 al 31/10/2018 (doc. 5 fasc. conv.), mentre è da ritenere che, ai fini del perfezionamento della notificazione, l’affissione dell’avviso nell’albo non possa avere una durata inferiore al termine previsto nella norma.
Ne discende l’accertamento dell’estinzione dei crediti garantiti dall’ipoteca per cui è causa, con conseguente cancellazione della stessa al passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2884 Cc.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 6.307,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase decisionale,
con esclusione della fase istruttoria), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
La natura della controversia e la genericità della prospettazione dei danni escludono l’accoglimento della domanda ex art. 96 Cpc.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
dichiara estinti i crediti garantiti dall’ipoteca iscritta presso il conservatore dei registri immobiliari di Alba in data 26/07/2007 ai n. 7279/1458;
ordina al conservatore dei registri immobiliari di Alba cancellare l’ipoteca iscritta in data 26/07/2007 ai n. 7279/1458;
condanna l a rimborsare a NOME COGNOME le spese di lite, liquidate in € 6.307,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 05/11/2024.
IL GIUDICE dr. NOME COGNOME