Cancellazione Frasi Testamento: Proteggere la Propria Reputazione Anche Dopo la Morte
Un testamento è l’ultima espressione della volontà di una persona, ma cosa succede quando contiene affermazioni lesive dell’onore di un erede? Un recente provvedimento del Tribunale di Pescara affronta proprio questo tema, autorizzando la cancellazione di frasi da un testamento ritenute diffamatorie e non pertinenti alla volontà successoria. Questo caso offre spunti fondamentali su come bilanciare la libertà testamentaria con il diritto alla reputazione personale.
I Fatti del Caso: Una Disposizione Testamentaria Dolorosa
Il caso nasce dal ricorso di un figlio, nominato erede nel testamento della madre defunta. All’interno dell’atto, la testatrice aveva inserito una frase molto pesante, accusando il figlio di averle inflitto per anni “violenze fisiche, calunnie e diffamazioni”. Sentendosi leso nella sua dignità e reputazione, il figlio si è rivolto al giudice chiedendo, ai sensi dell’art. 620 del codice civile, che tale frase venisse cancellata dal documento e omessa da qualsiasi copia futura.
La Decisione del Tribunale e la Cancellazione delle Frasi dal Testamento
Il Giudice ha accolto integralmente la richiesta del figlio. Ha ordinato che la frase diffamatoria fosse formalmente cancellata dal testamento originale e che, nelle copie rilasciate a chiunque, tale frase venisse omessa, a meno di un ordine specifico dell’autorità giudiziaria per il rilascio di una copia integrale.
La decisione si fonda su una valutazione attenta degli interessi in gioco: da un lato, la volontà del defunto; dall’altro, il diritto alla dignità e all’onore dell’erede.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore del provvedimento risiede nelle sue motivazioni. Il giudice ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali:
1. Irrilevanza della Frase ai Fini Successori: Il Tribunale ha osservato che la frase offensiva non aveva alcuna rilevanza ai fini dell’interpretazione del testamento. La volontà della madre era chiara e inequivocabile: lasciare al figlio la quota di eredità che la legge gli riservava (la cosiddetta “quota legittima”). La frase diffamatoria non aggiungeva, modificava o chiariva nulla riguardo a questa disposizione patrimoniale. Era, in sostanza, un’affermazione gratuita e superflua.
2. Mancanza di Prova e Tutela dell’Onore: Il giudice ha rilevato che non esistevano elementi per confermare la veridicità delle gravi accuse contenute nel testamento. In assenza di prove e data l’irrilevanza della frase per le disposizioni ereditarie, la sua permanenza nell’atto avrebbe rappresentato unicamente una lesione ingiustificata e perenne della reputazione del figlio.
Conclusioni: Quando il Testamento Offende
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: il testamento è uno strumento per disporre dei propri beni, non per regolare conti personali o lanciare accuse postume. La libertà testamentaria non è assoluta e incontra un limite nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, come il diritto all’onore e alla reputazione.
La decisione del Tribunale di Pescara stabilisce che, quando una frase contenuta in un testamento è puramente denigratoria e non serve a chiarire la volontà patrimoniale del de cuius, può e deve essere rimossa. Si tratta di una tutela importante per gli eredi, che possono così difendere la propria dignità da attacchi che, altrimenti, rimarrebbero cristallizzati in un atto pubblico.
È possibile rimuovere una frase offensiva da un testamento?
Sì, il provvedimento dimostra che un giudice può ordinare la cancellazione di frasi offensive o diffamatorie da un testamento, specialmente se non sono necessarie per interpretare la volontà patrimoniale del defunto.
Qual è il criterio principale usato dal giudice per decidere la cancellazione?
Il criterio chiave è la rilevanza della frase ai fini dell’interpretazione della volontà testamentaria. Se la frase è superflua rispetto alle disposizioni sui beni e serve solo a ledere l’onore di una persona, può essere cancellata.
La cancellazione della frase ha modificato la mia quota di eredità?
No, basandosi su questo caso, la cancellazione della frase non ha avuto alcun impatto sulla disposizione patrimoniale. Il giudice ha confermato che la volontà della defunta di lasciare la quota legittima al figlio era chiara e indipendente dalla frase diffamatoria.
Testo del provvedimento
DECRETO TRIBUNALE DI PESCARA – N. R.G. 00001830 2024 DEL 15 01 2025 PUBBLICATO IL 16 01 2025
N. 1830/2024 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Giudice dr NOME COGNOME
Visto il ricorso presentato in data 29.8.2024 da ai sensi dell’art.620 comma 6 c.c. con cui si chiede di ordinare che sia cancellata dal testamento di del 27-112014 la seguente frase: ‘ dal quale ho subìto per anni violenze fisiche, calunnie e diffamazioni ‘ e che pertanto la frase stessa sia omessa nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale;
esaminata la memoria depositata dall’altro chiamato all’eredità indicato nel testamento;
rilevato che non sussistono elementi dai quali possa emergere la veridicità di quanto riportato in detta frase, che in ogni caso non appare rilevante ai fini dell’interpretazione del testamento, atteso che con esso si esprime la volontà della testatrice di lasciare la quota legittima al figlio , pur essendo accusato nel medesimo testamento di violenze, calunnie e diffamazioni in danno della de cuius;
p.q.m.
ordina che sia cancellata dal testamento di del 27-11-2014 la seguente frase: ‘ dal quale ho subìto per anni violenze fisiche, calunnie e diffamazioni ‘ e che pertanto la frase stessa sia omessa nelle copie che fossero da chiunque richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pescara 15/01/2025
Il Giudice Dr NOME COGNOME