Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6896 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13806-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 560/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 22/10/2018 R.G.N. 512/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 13806/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/01/2024
CC
R.G. 13806/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 22.10.2018 n. 560, la Corte d’appello di Salerno rigettava l’appello di COGNOME NOME, avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva dichiarato la decadenza di quest’ultima dalla domanda proposta, volta a chiedere la dichiarazione di sussistenza del suo rapporto di lavoro agricolo e la reiscrizione negli relativi elenchi bracciantili.
Il tribunale rilevava che essendo stata pubblicata, sul sito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la cancellazione del COGNOME dagli elenchi bracciantili, in data 15.6.2012, il ricorso era inammissibile, perché era stato depositato solo il 28.5.2014, quindi, oltre il termine di 120 gg, di cui a ll’art. 22 comma 1 del DL n. 7/70, convertito con legge n. 83/70.
La Corte d’appello, da parte sua, confermava sostanzialmente la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo e una questione di legittimità costituzionale, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 22 comma 1 del DL n. 7/70, convertito con legge n. 83/70, dell’art. 12 bis del RD n. 1949/1940, inserito dall’art. 38 del DL n. 98/11, come convertito in legge n. 111/11, in relazione all’a rt. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva attribuito efficacia retroattiva alla norma che prevede la conoscenza legale della cancellazione della posizione lavorativa dagli elenchi dei braccianti agricoli a decorrere dal giorno della pubblicazione telematica effettuata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , nel proprio sito internet – data da cui inizia a decorrere il termine di 120 gg., ai sensi dell’art. 22 comma 1 cit., per l’interessato che intenda proporre azione giudiziaria avverso il provvedimento amministrativo di cancellazione, emesso dall’istituto previdenziale -quando invece, trattandosi di un rapporto lavorativo intercorso prima
dell’entrata in vigore della predetta legge, l’Istituto avrebbe dovuto provvedere alla comunicazione personale.
Con la questione di legittimità costituzionale, il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale del RD 1949/40, art. 12 bis, come introdotto dall’art. 38, sesto comma, del DL n. 98/11, nonché del DL n. 98/11, art. 38, settimo comma, in combinato dispos to con l’art. 22 del DL n. 7/70, per la parte in cui non prevedono la comunicazione individuale dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro e la cancellazione dagli elenchi e, nella parte in cui viene fatto decorrere il termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria dalla pubblicazione degli elenchi dei lavoratori agricoli e delle loro variazioni, sul sito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e, in ogni caso per irragionevolezza delle norme.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte ‘ La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norma’ (Cass. n. 37974/22).
A questo indirizzo va data necessaria continuità, non ponendosi un problema di retroattività della norma, né di necessità di disciplina transitoria, atteso che le nuove modalità telematiche di notifica si applicano a disconoscimenti intervenuti dopo l’entrata in vigore del DL n. 98/11.
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, perché secondo la giurisprudenza costituzionale l’esercizio di ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere regolato e sottoposto a limitazioni secondo una scelta discrezionale del legislatore coerente con il sistema prescelto e giustificabile nella specie, per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell’ente erogatore del trattamento, potendosi ammettere una incongruità della decadenza solo quando il relativo termine sia determinato in modo da non rendere la possibilità di esercizio del diritto a
cui si riferisce (cfr. C. Cost. n. 192/05). Né come sopra detto si pone una questione di retroattività, perché le norme si applicano ai disconoscimenti successivi, ex art. 252 disp. att. c.p.c., all’entrata in vigore della legge.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese, in presenza della dichiarazione, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno