Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2561 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2561 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 645-2021 proposto da:
NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 456/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/06/2020 R.G.N. 1154/2018;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud.17/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
Con sentenza del giorno 19.6.2020 n. 456, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello di AVV_NOTAIO avverso la sentenza del tribunale di Castrovillari che aveva rigettato il ricorso di quest’ultima volto a contestare la cancellazione del suo nominativo dagli elenchi anagrafici agricoli, relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva disposto a seguito dell’accertamento ispettivo condotto il 6.6.2013 presso l’azienda di Lettieri Savina per la quale la ricorrente assumeva di aver lavorato.
Il tribunale rigettava il ricorso, ritenendo che la prova testimoniale proposta dalla richiedente e che era stata raccolta in giudizio non aveva provato l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro in agricoltura e che, pertanto, le risultanze ispettive allegate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE erano rimaste insuperate.
La Corte d’appello, da parte sua, ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha spiegato difese scritte.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., perché il provvedimento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cancellazione dei lavoratori dagli elenchi dei braccianti agricoli era immotivato e la Corte d’appello non aveva tenuto in debita considerazione le risultanze
istruttorie fornite dal ricorrente nel corso del giudizio e la documentazione prodotta, mentre aveva attribuito valore dirimente al solo verbale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e il vizio di omesso esame degli elementi istruttori, circa fatti decisivi per il giudizio, con riferimento all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello pur avendo formalmente indicato le ragioni della decisione non aveva compiuto alcuna approfondita disamina logico-giuridica, non consentendo il controllo degli elementi posti a fondamento della domanda: in particolare, aveva sminuito il rilievo delle dichiarazioni testimoniali volte ad avvalorare l’assunto della sussistenza e dello svolgimento del rapporto di lavoro agricolo oggetto di controversia.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, in quanto il giudice può selezionare discrezionalmente le fonti di prova su cui basare il proprio convincimento (cfr. Cass. n. 25608/13) ed il cattivo apprezzamento delle prove, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., è denunciabile solo in termini di anomalia motivazionale che si tramuti in termini di violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. nn. 11892/16 e 27000/16), al di là degli ulteriori profili d’inammissibilità, in quanto la censura mira a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e del merito della causa, in presenza di una doppia decisione conforme.
Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che la ricorrente -in presenza di un disconoscimento dell’esistenza di attività di lavoro subordinato agricolo da parte dell’RAGIONE_SOCIALE previdenziale -non aveva dimostrato, per quanto presente in atti, l’esistenza e lo svolgimento del predetto rapporto di lavoro agricolo, che costituiva il necessario presupposto per richiedere la reiscrizione
negli elenchi dei braccianti agricoli, per beneficiare delle conseguenti prestazioni assicurative, peraltro senza avere mai assolto ai corrispondenti obblighi contributivi.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, esonera il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal provvedere sulle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del contribuente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno