Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26284 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26284 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23633-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 519/2024 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 03/06/2024 R.G.N. 1124/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Cancellazione elenchi lavoratori agricoli comunicazione decadenza
R.G.N. 23633/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 25/06/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Catania in accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltagirone, ha dichiarato il diritto dell’assicurato ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo 27.8.2008-20.9.2008 e 13.8.200930.10.2009 con diritto alla liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola negli anni 2008 e 2009 e condanna alla reiscrizione e riliquidazione oltre che al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di appello.
La Corte – avuto riguardo alle modalità di pubblicazione degli elenchi trimestrali e alla concreta possibilità per il lavoratore di venire a conoscenza, nei termini di decadenza, dell’intervenuta cancellazione dagli stessi e di procedere così all ‘ impugnazione – ha escluso che il ricorrente fosse in concreto decaduto.
2.1. Ha poi accertato la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo ed il diritto ad essere iscritto negli elenchi con tutte le conseguenze di legge. In particolare ha ritenuto che le modalità di comunicazione degli elenchi, senza periodi temporali definiti ma entro il giorno 15 dei quattro mesi di scadenza trimestrale e per il tempo di effettiva accessibilità, imporrebbe all’interessato in disparte il possesso di specifiche competenze e strumenti un onere eccessivamente gravoso di consultarli continuamente per non rischiare di incorrere in decadenza.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un motivo. NOME COGNOME ha depositato tardivamente controricorso ed ha chiesto di essere rimesso in termini stante l’impossibilità di depositare nei termini l’atto a cagione di un malfunzionamento del sistema informatico di cui si era potuto
avvedere solo successivamente al decorso del termine. Inoltre, ha depositato memoria illustrativa insistendo nelle conclusioni prese. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RITENUTO CHE
Con il ricorso è denunciata , in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 6 e 7, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, ratione temporis applicabile, anche in relazione all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale oltre che in relazione all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 convertito con legge n. 83 del 1970. Si sostiene che erroneamente la Corte d’Appello di Catania avrebbe ritenuto illegittima la notificazione, effettuata mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazioni, secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare INPS n. 12 del 2012, e, conseguentemente, inefficace ai fini del decorso del termine di decadenza sostanziale di cui all’art. 22 del d.l. n.7 del 1970.
1.1. Si sostiene che l’art. 12 bis del r.d. n. 1949 del 1940 (così come introdotto dall’art. 38 del d.l. n.98 del 2011) nel prevedere la pubblicazione telematica delle variazioni trimestrali, ha fatto espresso rinvio ‘alle ‘ specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso ‘ . Pertanto, ha rimesso all’Amministrazione previdenziale la definizione delle modalità tecniche di pubblicazione telematica degli elenchi, poi dettate con la circolare n. 82 del 14.06.2012, senza apportare modifiche alla normativa che potessero compromettere il diritto di difesa. In tal modo sarebbero state contemperate le opposte esigenze di efficienza e speditezza dell’attività della
pubblica amministrazione e di adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne conoscenza tramite la visione del sito istituzionale.
1.2. Ad avviso dell’Istituto, d iversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, sarebbero stati previsti espressamente ‘i periodi temporali definiti’ entro i quali la pubblicazione degli elenchi di variazione deve avvenire ed il periodo in cui la pubblicazione resta sul sito.
1.3. Tale modalità di notificazione, che consente al lavoratore agricolo di venire a conoscenza della sua iscrizione negli elenchi annuali, non potrebbe divenire impraticabile, particolarmente difficoltosa e addirittura illegittima quando si debba verificare la permanenza negli elenchi stessi, al fine di poter conseguire le connesse prestazioni previdenziali a carico dell’Istituto . Rammenta che, peraltro, la cancellazione dagli elenchi interviene frequentemente -come nella fattispecie – a seguito di accertamento ispettivo che verifichi la fittizietà dell’iscrizione che di certo non può ritenersi sconosciuta al presunto lavoratore agricolo.
1.4. Esclude che si tratti di un sistema penalizzante ove si consideri la notoria diffusione degli strumenti informatici e delle relative conoscenze, la semplicità di consultazione (senza credenziali di accesso e in ogni tempo della giornata) che può essere effettuata anche tramite intermediari qualificati (Enti di patronato, associazioni sindacali, CAF e simili) che prestano gratuitamente attività di assistenza e consulenza ai cittadini e la permanenza per quindici giorni della pubblicazione degli elenchi sul sito internet dell’Istituto.
1.5. Evidenzia che con tale modalità si effettua un adeguato bilanciamento di valori costituzionali: una maggiore
economicità dell’azione amministrativa ; il deflazionamento del contenzioso del quale viene contenuta la durata in termini ragionevoli come previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, così assecondando in particolare le norme di cui agli artt. 11, 97 e 111 Cost..
1.6. In definitiva secondo la parte ricorrente la pubblicazione telematica delle variazioni trimestrali non preclude al lavoratore di venire a conoscenza della cancellazione, momento dal quale decorre il dies a quo del termine decadenziale di cui all’art. 22 del d .l. n. 7 del 1970, convertito, dalla legge n. 83 del 1970, tenuto conto del noto principio secondo cui ‘l’ ignorantia legis non excusat ‘.
1.7. Ricorda ancora che ai sensi del l’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 la pubblicazione del disconoscimento e la notifica agli interessati deve avvenire ‘ mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall’articolo 12 -bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione’ e dunque il lavoratore agricolo deve conoscerne le modalità di pubblicazione e notifica delle variazioni trimestrali ed i termini in cui divengono definitive e non più opponibili.
1.8. Esclude infine che il ricorso amministrativo presentato successivamente alla comunicazione del provvedimento di ripetizione di indebito non può spostare in avanti il decorso del termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziale.
Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di remissione in termini avanzata dalla parte controricorrente che si è costituita tardivamente, non essendo state
adeguatamente documentate le ragioni dell’impedimento ad una tempestiva costituzione.
Venendo all’esame de l ricorso esso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1. La questione che si pone è se costituisce rituale comunicazione all’interessato della intervenuta cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli la pubblicazione telematica dell’elenco nominativo trimestrale di variazione sul sito istituzionale dell’INPS , nello specifico avvenuta per la durata di quindici giorni dal 16.06.2014 al 04.07.2014.
3.2. Al riguardo va ricordato in via generale che il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell’attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all’iscr izione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dal R.D. n. 1949 del 1940, art. 12 la quale -secondo la costante giurisprudenza di questa Corte -espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l’INPS, a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così già Cass. n. 7845 del 2003, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 14296 del 2011, 2739 del 2016, 12001 del 2018).
3.3. Con l’art. 7 del d.l. n. 7 del 1970 conv. con legge n. 83 del 1970, il compito di compilare gli elenchi principali e suppletivi fu trasferito alla commissione locale per la
manodopera agricola, cui fu assegnato anche il compito di accertare le giornate lavorative effettivamente prestate. In tal modo gli elenchi iniziarono a contenere non più i soli nominativi dei lavoratori iscritti, ma anche il numero delle giornate prestate. Il successivo art. 17 introdusse per la prima volta la comunicazione al lavoratore interessato di un provvedimento diverso dagli elenchi, ossia il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi.
3.4. Per quanto qui rileva l’art. 17 citato al comma 2 fece decorrere dalla notificazione del provvedimento il termine di trenta giorni per l’impugnazione, mentre restò ferma, a norma del comma precedente, l’impugnazione dell’elenco nominativo nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione.
3.5. Con l’art. 6 della legge n. 459 del 1972 la comunicazione individuale del provvedimento di cancellazione venne meno ma fu poi reintrodotta con l’art. 8 comma 5 del d.lgs. n. 375 del 1993 con il quale era prevista la notifica al lavoratore interessato del provvedimento (allora adottato a seguito di accertamento dello SCAU) di cancellazione dall’elenco nominativo, oltre che di non iscrizione totale o parziale, e, con l’art. 11 del citato d.lgs fu fissato il termine di trenta giorni da tale comunicazione per l’impugnazione del provvedimento davanti alla commissione provinciale della manodopera.
3.6. Tale sistema venne mantenuto dal d.l. n. 510 del 1996 convertito con legge n. 608 del 1996 che, con gli artt. 9-ter, 9-quinquies e 9-sexies, attribuite all’INPS le funzioni già proprie dello SCAU, precisò che la decisione di accoglimento sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, dava titolo alle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge.
3.7. L’unica variazione riguardò la sostituzione degli elenchi suppletivi trimestrali con elenchi integrativi trimestrali, i quali come quelli annuali -dovevano contenere il nominativo dei lavoratori e le giornate lavorative prestate.
3.8. P er il resto, fu mantenuta la distinzione tra l’elenco nominativo, sia annuale che trimestrale, e i provvedimenti riguardanti il singolo lavoratore disciplinati dall’art. 8 de l d.lgs. n. 375 del 1993 indicati dal l’art. 9 quinquies comma 4 ultimo periodo del d.l. n. 510 del 1996 come di ‘riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale’ . 3.9. Conseguentemente, mentre gli elenchi nominativi annuali e gli elenchi integrativi trimestrali dovevano essere comunicati mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti nelle more, secondo quanto già previsto dal l’art. 8 ult. comma del d.lgs. n. 375 del 1993 dovevano essere comunicati dall’INPS al lavoratore interessato (cfr. art. 9-quinquies comma 4 ult. periodo del d.l. n. 510 del 1996 cit.).
Il sistema normativo dianzi descritto è stato tuttavia inciso in modo radicale dal l’art. 38 del d .l. n. 98 del 2011 convertito con la legge n. 111 del 2011 che al comma 6 ha anzitutto aggiunto un art. 12-bis al r.d. n. 1949 del 1940, con il quale si è stabilito che ‘con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi del D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 6, commi 1, 3 e 4, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all’art. 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata
dall’INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso’. Il successivo comma 7 ha poi stabilito che ‘a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui al D.L. 10 ottobre 1996, n. 510, art. 9-quinquies convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dal R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12-bis di appositi elenchi no minativi trimestrali di variazione’. 4.1. Sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né del l’art. 8 comma 5 del d.lgs. n. 375 del 1993 né del l’art. 9 quinquies comma 4 del d.l. n. 510 del 1996, si tratta tuttavia di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell’elenco trimestrale: diversamente da quanto era in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell’INPS non sono più distinti dall’elenco trimestrale che prima, giusta l’art. 9 -quinquies, comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti – che in base al d.lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5, e d.l. n. 510 del 1996, art. 9-quinquies, avveniva mediante comunicazione individuale all’interessato – avviene ora con la pubblicazione dell’elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito INPS degli elenchi nominativi annuali.
4.2. Come già ritenuto da questa Corte (cfr. Cass. n. 33835 del 2023) così facendo non è ‘stato violato il principio di irretroattività, in base al quale la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 7, è norma che regola soltanto la forma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi trimestrali successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere di disconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia p otestà pubblica di cui l’ente previdenziale è attributario in ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia nel D.L. n. 7 del 1970, art. 15, comma 3, e D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, comma 1; e relativamente ad essa, il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 7, nulla ha disposto ‘ (cfr. negli stessi termini anche Cass. n. 4900 del 2024, n. 37974 del 2022 e nn. 1292, 1294, 2124, 2126 del 2023).
4.3. Non è stato violato il principio di irretroattività, in base al quale la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il comma 7 dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011 è norma che regola soltanto la forma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere
di disconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l’ente previdenziale è titolare in ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia negli artt. 15, comma 3°, d.l. nr. 7 del 1970, e 9, comma 1, d.lgs. nr. 375 del 1993; e relativamente ad essa, l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, nulla ha disposto; 14. deve, altresì, aggiungersi che Corte Cost. nr. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’INPS costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell’attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale (cfr. ancora Cass. n. 33835 del 2023 cit.).
4.4. Si osservi poi che nella specie, il profilo concernente la ragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione, pure denunciato, è però genericamente argomentato.
Ne consegue che in accoglimento del ricorso la domanda, che è stata pacificamente introdotta tardivamente, deve essere dichiarata inammissibile.
5.1. È incontestato e comunque emerge dagli atti che il disconoscimento/cancellazione delle giornate lavorative per gli anni 2008- – 2009 è intervenuto con pubblicazione telematica dell’elenco nominativo trimestrale di variazione sul sito INPS dal 16.06.2014 al 04.07.2014. Il ricorso giudiziario è stato depositato in data 18.02.2015 (ben oltre il termine di 120
giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento di cancellazione) e dunque era inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970.
5.2. La circostanza che venne presentato un ricorso amministrativo successivamente alla comunicazione del provvedimento di ripetizione di indebito (il 21.10.2014 e relativo ricorso amministrativo del 10.11.2014) è irrilevante atteso che la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non comporta lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n 12603 del 2007) e non determina rimessione in termini (cfr. Cass. 29.03.2010 n. 7527). Come affermato da questa Corte, infatti, in tema di disoccupazione agricola, l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in legge n. 83 del 1970. L’ iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola e non consente di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale in caso di maturazione della decadenza prevista dall’art. 22 della legge, che ha natura di decadenza sostanziale (cfr. Cass. n.9622 del 2015, n. 9595 del 1997, n. 5942 del 2001, n. 16803 del 2003, n. 15460 del 2004, n. 10393 del 2005 e n. 13092 del 2009).
6. In conclusione la sentenza impugnata che non si è attenuta ai principi sopra enunciati deve essere cassata senza rinvio ex art. 382 ult. comma c.p.c. poiché la domanda non poteva essere proposta.
6.1. Quanto alle spese dell’intero processo la oggettiva complessità del ricostruito quadro normativo ne suggerisce la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originaria domanda.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2025
La Presidente
NOME COGNOME