Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19296 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2020 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE (CF CODICE_FISCALE), con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. avv. AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa nel presente giudizio dal prof. avv. NOME COGNOME (cf CODICE_FISCALE fax: NUMERO_TELEFONO pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso lo studio suo e dell’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (cf CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL), in Roma, alla INDIRIZZO, in virtù di procura in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE (C.F. 13756881002) succeduta ex lege a RAGIONE_SOCIALE, a sua volta succeduta a RAGIONE_SOCIALE – in persona del Presidente protempore rappresentata e difesa ex lege I · dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 fax: CODICE_FISCALE, e.mail certificata: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO.
Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Rom n° 6237 deposita-
ta il 17 ottobre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
1 .- La ricorrente impugna con tre motivi la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di primo grado e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ottenuto in sede monitoria dalla RAGIONE_SOCIALE aveva agito per ottenere il pagamento di importi relativi ai ruoli suppletivi 1998 e 1999 dovuti dagli iscritti.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, succeduta a RAGIONE_SOCIALE.
2 .- Il 4 gennaio 2024 il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione accelerata del ricorso -sul rilievo che esso propone, in tutti i suoi motivi, questioni interpretative già risolte inter partes dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte -cui, nondimeno, la ricorrente ha fatto seguire la richiesta di decisione, ai sensi dell’art. 380 -bis cpc.
Considerato che:
3 .- Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cpc, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.1, commi 527, 528 e 529 della legge 228/2012 e agli artt. 1 e 2 del dlgs 509/1994.
La ricorrente lamenta l’applicazione effettuata dalla Corte territoriale della normativa speciale pubblicistica di cui al dlgs n° 112 del 1999 e alla successiva legge n° 228 del 2012, tanto in relazione
all’annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31 dicembre 1999 per importi inferiori ad euro 2.000, quanto in relazione all’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per importo superiore agli euro 2000 e non interessati da attività di RAGIONE_SOCIALE, in luogo RAGIONE_SOCIALE comuni regole in tema di responsabilità contrattuale, e ciò in contrasto con la natura privata e l’autonomia contabile della RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cpc, la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art.1, commi 527 e seguenti, della legge 228/2012 in relazione agli artt.3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art.1 del Protocollo addizionale della CEDU, dell’art.117 Cost. e dell’art.6 CEDU.
La ricorrente denuncia l’irragionevolezza dell’ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio della RAGIONE_SOCIALE, per giunta in spregio RAGIONE_SOCIALE ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3, cpc, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 19, comma 1, lett. b), e 59, comma 4 ter, del d.lgs. 112/1999, nonché 35, 39, 74 e seguenti, e 82, d.p.r. 43/1988.
4 .- Rileva il Collegio che la prima sezione all’udienza pubblica del 13 giugno 2024 (RG 7137/2021) ha discusso una causa che pone questioni analoghe a quelle che si dibattono nel presente giudizio.
Appare, pertanto, opportuno attendere l’esito del citato giudizio sub RG 7137/2021.
dispone rinvio a NR in attesa della decisione della prima sezione nel predetto giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024, nella camera di consiglio