SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 330 2026 – N. R.G. 00047451 2024 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in relazione alla causa R.G. n. 47451/2024 discussa all’odierna udienza di data 14.1.2026, con
Il giudice del lavoro, AVV_NOTAIO, contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
tra
ricorrente
AVV_NOTAIO
e
resistente
AVV_NOTAIO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l’istante chiede: ‘ -in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l’esecutorietà dell’avviso di addebito n. 39720240019804153000 notificato in data 14/11/2024 e di tutti gli atti presupposti e/o collegati, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi dedotti sub C);
Nel merito:
-accertare e dichiarare, per quanto esposto sub A e B, il diritto della ricorrente alla cancellazione dalla gestione commercianti a far data dal 01/04/2017, o dalla diversa data che si riterrà di giustizia,
-conseguentemente accertare e dichiarare, per quanto esposto sub A e B, l’infondatezza, nullità, annullabilità, illegittimità, inefficacia dell’avviso di addebito notificato dall’ alla ricorrente per il recupero di contribuzione previdenziale alla gestione commercianti, in quanto non dovuta, -conseguentemente e per l’effetto dichiarare nulli e/o annullare l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA notificato in data 14/11/2024 e tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi di addebito sottostanti, precedenti, successivi, connessi, collegati e/o conseguenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario . ‘.
Disposta la sospensione dell’avviso di addebito opposto, nella memoria di costituzione rappresenta che, all’esito del riesame della posizione della parte ricorrente, tenuto conto
dell’annotazione risultante nella visura camerale della RAGIONE_SOCIALE circa la cessazione da parte della suddetta dalla carica di socio lavorante in data 1.4.2017, è stata disposta la cancellazione della posizione de quo dalla RAGIONE_SOCIALE alla data del 31.3.2017 e che sono stati effettuati i conseguenti sgravi ( doc. 3 ), ivi comprese le somme relative al periodo dal 10/21 al 9/23 di cui all’avviso di addebito n. 397 2024 00198041 53 000 impugnato. Conclude per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Le parti oggi concordemente chiedono la declaratoria della cessata materia del contendere.
Il Giudice non può che uniformarsi alla concorde richiesta delle parti.
Residua lite solamente in ordine alle spese del giudizio.
Il Giudice, in virtù del principio della cd soccombenza virtuale, ritiene che le spese vadano poste a carico del convenuto e liquidate come da dispositivo per il fatto che l’ ha disposto la restituzione delle somme spettanti solamente dopo il deposito del ricorso introduttivo.
PQM
Dichiara cessata fra le parti la materia del contendere.
Condanna l’ al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in € 1900, oltre IV A, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% , da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Roma, 14.1.2026