Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 388 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 388 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
Oggetto
R.G.N. 16524/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 15/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 16524-2022 proposto da: COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2021 R.G.N. 9994/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con ordinanza del 12.7.21 la corte d’appello di Napoli, adita su appello avverso sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato estinto il giudizio e ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, ‘provenendo da 309 c.p.c. e nessuno essendosi costituito a seguito di note di trattazione cartol are’.
Avverso tale ordinanza ricorre il lavoratore per due motivi, cui resiste con controricorso l’Inps.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione degli articoli 309 e 181 c.p.c., per avere la corte territoriale disposto l’estinzione seppure la stessa non fosse prevista dal codice di rito, nel regime giuridico all’epoca applicabile.
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 83
comma 7 decreto legge n. 18 del 2020, per aver la corte territoriale trascurato le note di trattazione, pur depositate tre giorni prima dell’udienza (non essendo perentorio il termine di cinque giorni per la presentazione delle note).
Va premesso che il giudizio di primo grado è del 30/10/2006 e che allo stesso vanno applicate le regole degli articoli 181 e 309 prima della riforma dettata dall’articolo 50 del decreto legge 112 del 2008, convertito in legge 113 del 2008: la norma vigente all’epoca prevede che ‘se nessuno delle parti comparisce alla nuova udienza il giudice con ordinanza non impugnabile dispone la cancellazione della causa dal ruolo’.
Il primo motivo è fondato non essendo prevista l’estinzione del giudizio ma solo la cancellazione della causa dal ruolo.
Questa Corte ha del resto già precisato (Sez. L, Sentenza n. 4721 del 27/02/2014, Rv. 629662 – 01) che l’art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all’entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008. In tale contesto, si è precisato altresì (Sez.
L, Sentenza n. 16358 del 04/08/2015, Rv. 636349 – 01) che la disciplina processuale dell’inattività delle parti, di cui agli art. 181 e 309 c.p.c., trova applicazione anche nelle controversie soggette al rito speciale del lavoro, sicché, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti nel corso del giudizio, va fissata (nel regime applicabile sia prima che dopo le modifiche apportate dall’art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008) una nuova udienza da comunicarsi a cura della cancelleria, mentre, in caso di reiterazione dell’assenza, nella vigenza dell’art. 181, comma 1, c.p.c., come modificato dalla l. n. 534 del 1995, occorre procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, e, a seguito della novella del 2008 (per i giudizi instaurati dopo il 25 giugno 2008), va dichiarata l’estinzione del processo con contestuale cancellazione della causa dal ruolo.
Resta assorbito il secondo motivo.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, disponendosi rinvio restitutorio della causa alla medesima corte d’appello per un nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte
d’appello.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 15