Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12011 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6348-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 1527/21 del la Corte d’appello d i Bari, depositata il 25/07/2021;
Oggetto
CONTROVERSIE AGRARIE
Rinvio in pubblica udienza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/04/2024
Adunanza camerale
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 18/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato:
che NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1527/21, del 25 agosto 2021, della Corte d’appello di Bari, che ne ha respinto il gravame avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Bari il 28 settembre 2015, con la quale era stata rigettata l’istanza di riassunzione del giudizio -del quale, pertanto, veniva dichiarata l’intervenuta estinzione -dalla stessa promosso nei confronti di NOME COGNOME (deceduta la quale, subentravano in giudizio gli eredi della stessa, NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), nonché di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
che r iferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver adito l’autorità giudiziaria per esercitare il diritto di retratto agrario;
che dopo la costituzione in giudizio dei convenuti, il Tribunale di Bari -per quanto qui di interesse -si riservava di decidere, all’udienza del 17 luglio 2012, in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti;
che sciolta la riserva, con ordinanza depositata il successivo 26 ottobre 2012, ed ammessa la prova articolata dall’attrice, il provvedimento in questione veniva ad essa comunicato non nel domicilio eletto con il mandato in citazione (INDIRIZZO), bensì sempre a Bari, ma in INDIRIZZO;
che i gnaro del contenuto dell’ordinanza, il legale dell’odierna ricorrente non compariva alla successiva udienza fissata per il giorno 29 gennaio 2013, sicché la causa veniva rinviata a successiva udienza del 2 aprile 2013, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ ., con provvedimento anch’esso non comunicato nel
domicilio eletto da parte attrice, di talché, alla predetta data del 2 aprile 2013, la causa veniva cancellata da ruolo;
che il difensore dell’attrice , avendo appreso, per pura casualità, di tale cancellazione, formulava -in data 16 dicembre 2014 -istanza di revoca, per nullità, delle prime due ordinanze, mai comunicate, oltre che di quella di cancellazione della causa dal ruolo , chiedendo disporsi nuovamente l’udienza per l’assunzione della prova testimoniale già ammessa e, con essa, la prosecuzione del giudizio;
che con ordinanza del 7 gennaio 2015, il Tribunale dichiarava non luogo a provvedere sulla istanza di revoca, ritenendo che i relativi motivi di doglianza potessero farsi valere a seguito di riassunzione del processo, essendo stata la causa solo cancellata dal ruolo e non dichiarata estinta;
che p roposta, dunque, dall’allora attrice e odierna ricorrente -in data 14 gennaio 2015 -istanza di riassunzione, in relazione ad essa interveniva l’ordinanza del 28 settembre 2015, che dichiarava estinto il giudizio;
che esperito gravame avverso tale provvedimento, sul presupposto del suo contenuto sostanzialmente decisorio, il giudice d’appello lo respingeva ;
che avverso la sentenza della Corte barese ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base -come detto -di un unico motivo;
che esso denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 308, 309, 156, 166, comma 159, 134, comma 2, cod. proc. civ., oltre che dell’art. 24, comma 2, Cost.;
-che in relazione alla ritenuta tardività dell’istanza di riassunzione, la ricorrente rileva come tale conclusione si fondi sull’assunto che il difensore dell’allora attrice ‘non si sarebbe attivato unilateralmente spontaneamente e personalmente a
vigilare periodicamente per cercare notizie in Cancelleria sull’esito della riserva del 17.7.12′ ;
che si tratta, tuttavia, di considerazioni -secondo la ricorrente -‘non condivisibili, perché apertamente infondate’, in quanto ‘un tale obbligo di «vigilanza» attiva e spontanea’ non è previsto ‘da alcuna norma o principio e poi perché apertamente violativo del diritto alla piena difesa titolato dall’art. 24, secondo comma, della nostra Costituzione’ ;
che quanto, in particolare, al principio richiamato da ambo i giudici di merito (secondo cui il termine per la riassunzione decorre, comunque, dalla pubblicazione dell’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pur se nulla), la ricorrente rileva che, ne lla specie, che il ‘mancato avviso al difensore ha riguardato non solo il rinvio ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ., ma anche, in precedenza, lo scioglimento della riserva con la ordinanza del 26.10.2012 che dispose il rinvio al 29.1.2013’ ;
che n ella specie, dunque, si sono ‘cumulate tra loro due cause distinte di nullità’, originate ‘da due distinte quanto gravi negligenze dell’Ufficio: della Cancelleria prima e del Giudicante dopo’, avendo entrambi certamente il dovere ‘di vigilare sul buon esit o delle due notifiche’ ;
che stante tale situazione non poteva farsi carico al difensore di parte attrice di documentarsi sull’esito dell’udienza del 2 aprile del 2013 (consistito nella cancellazione della causa dal ruolo), dal momento che di tale udienza egli ‘ignorava assolutamente l’esistenza’, non e ssendo ‘ stato portato a conoscenza nemmeno sulla esistenza della udienza del 29 gennaio 2013 nella quale era stato poi disposto tale rinvio’ a detta udienza ;
che, pertanto, ‘la prima nullità ex art. 156 cod. proc. civ.’, ovvero quella che inficiava l’ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva, ‘ha travolto, anche a norma dell’art. 159 cod. proc. civ., l’intero processo’, e ‘quindi anche la stessa fissazione della
udienza ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ., a sua volta a monte della cancellazione della causa dal ruolo’ (è citata Cass. Sez. 3, sent. 2 aprile 2009, n. 8002);
che, in senso contrario, neppure potrebbe ritenersi che il difensore abbia l’onere ‘di recarsi in Cancelleria periodicamente, dopo ogni riserva del giudice per accertarsi che essa non sia stata sciolta e non sia stato «per caso» omesso l’avviso ex art. 134, comma 2, cod. proc. civ.’ ;
che tale conclusione troverebbe conforto -assume la ricorrente -nella giurisprudenza costituzionale, che ha sempre dichiarato ‘ incostituzionali i procedimenti che prevedevano un termine per la notifica a carico della parte allorché tali procedimenti non oneravano gli Uffici di comunicare tempestivamente alla parte la esistenza di tale termine’, e ciò sul presupposto, osserva sempr e la COGNOME, ‘che non sussista alcun onere per la parte di dover accedere periodicamente in Cancelleria «a caccia di informazioni»’ (è citata Corte cost., sent. 30 aprile 1986, n. 120);
che , d’altra parte, la perentorietà del termine per la riassunzione non possa andare a detrimento del diritto di difesa, è quanto si ricaverebbe anche dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ‘ove sia prescritto un termine per il compimento di attività, la cui omissione si risolva in un pregiudizio per la situazione tutelata, deve essere assicurata all’interessato la conoscibilità del momento di iniziale di decorrenza del termine stesso’, senza che possa venire in rilievo il ‘principio della gius ta durata del processo’, giacché esso ‘va coordinato con quello del giusto processo’ (è citata Cass. Sez. Lav., sent. 2 novembre 2015, n. 22355);
che, p ertanto, nell’ipotesi in cui questa Corte non dovesse ritenere accoglibile il motivo di ricorso, viene formulata istanza affinché essa sollevi questione di legittimità costituzionale -per
violazione dell’art. 24, comma 2, Cost. del congiunto dettato degli artt. 307, 309 e 181 cod. proc. civ. ‘così interpretati’ ;
che h anno resistito all’avversaria impugnazione, con unico controricorso NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
che formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ., la ricorrente ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
che il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, non ha presentato requisitoria scritta;
che entrambe le parti hanno depositato memoria.
considerato:
che le questioni oggetto del presente ricorso presentano rilievo nomofilattico, donde l’opportunità della loro trattazione in pubblica udienza.
P. Q. M.
La Corte dispone rinvio del presente ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della