Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9585 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9585 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2854/2020 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di POTENZA n. 362/2019 depositata il 03/06/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME;
Rilevato che
nel 2005 NOME COGNOME conveniva in giudizio NOME COGNOME per ottenere la restituzione della somma di euro 7.800 quale quota
parte dei contributi percepiti dal RAGIONE_SOCIALE, per l ‘ installazione dell ‘ ascensore nell ‘ edificio condominiale, dalla Regione Basilicata, per il tramite del Comune di Matera, giusta determinazione n. 319 del 29 giugno 2004, in applicazione delle norme per l ‘ eliminazione delle barriere architettoniche;
il Tribunale di Matera, con la sentenza n. 463/2008, rigettava la domanda;
la Corte d ‘ appello, con la sentenza n. 362 del 3 giugno 2019, riformava la sentenza impugnata e condannava NOME COGNOME al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma richiesta oltre interessi legali dal 10 agosto 2004 fino al soddisfo;
propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di quattro motivi;
resiste con controricorso NOME COGNOME;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
considerato che
preliminarmente, a seguito della mancata consegna dell ‘ avviso di fissazione dell ‘ adunanza al difensore ricorrente, è stato acquisito agli atti del giudizio un certificato del ‘RAGIONE_SOCIALE per la tenuta dell ‘ RAGIONE_SOCIALE ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori’ del 11 ottobre 2023 , attestante l ‘ avvenuta cancellazione dell ‘ AVV_NOTAIO (unico difensore dell ‘ odierno ricorrente) dall ‘ Albo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
tale cancellazione è avvenuta, con deliberazione assunta dal predetto RAGIONE_SOCIALE, in data 23/9/2022;
poiché tutti gli atti depositati in giudizio a firma dell ‘ AVV_NOTAIO appaiono formati in data anteriore a quella di decorrenza della cancellazione dall ‘ Albo del ridetto difensore, è necessario fare applicazione, al caso di specie, dell ‘ orientamento
fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel giudizio di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell ‘ unico difensore (e, a fortiori , la relativa cancellazione dall ‘ Albo professionale) non comporta l ‘ interruzione del giudizio, ma, eventualmente, comporta che la Corte di cassazione, per garantire l ‘ effettività del diritto di difesa, rinvii il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell ‘ ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore secondo i principi del giusto processo (v., in senso conforme, Cass. n. 11300/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2107 del 24 gennaio 2023; cfr. altresì Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015, Rv. 636241 -01, nonché Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 26856 del 14/11/2017 Rv. 645916 – 01);
nell’impossibilità di trattare il presente ricorso all’odierna adunanza e nella necessità di disporne il rinvio a nuovo ruolo, si deve cogliere pure l’occasione per rilevare che la materia oggetto del ricorso rientra nella competenza tabellare di altra Sezione di questa Corte e, precisamente, in quella della Seconda Sezione civile (§ 44 delle vigenti disposizioni tabellari pluriennali);
è, così, necessario rimettere gli atti, per l ‘ eventuale riassegnazione del ricorso alla Sezione tabellarmente competente, al Dirigente dell ‘ Ufficio e, cioè, alla signora Prima Presidente della Corte, cui compete il potere di assegnare gli affari e, di conseguenza, di rivedere -se del caso -i precedenti provvedimenti al riguardo;
p. q. m.
rinvia la causa a nuovo ruolo, riservando all’atto della rifissazione la comunicazione del relativo avviso alla parte ricorrente di persona, onde consentirle di provvedere all ‘ eventuale nomina di un nuovo difensore; dispone , peraltro, fin d’ora la trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti alla
Prima Presidente per l ‘ eventuale riassegnazione del procedimento alla Seconda Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza