Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3212 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 3212  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34906/2018 R.G. proposto da:
NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO,  presso  lo  studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore e  domiciliato ope  legis in  INDIRIZZO,  presso RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente –
Oggetto:
Medico
convenzionato
SSN
–
Cancellazione
albo
–
Risoluzione convenzione
R.G.N. 34906/NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 24/01/2024 CC
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 329/2018 depositata il 28/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera  di consiglio del giorno 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 329 del 28 maggio 2018, la Corte d’appello di Firenze,  nella  regolare  costituzione  RAGIONE_SOCIALE‘appellato  RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 27/2017 del 1° febbraio 2017.
COGNOME NOME era stata medico convenzionato con il RAGIONE_SOCIALE fino al 9 novembre 2015, data in cui il RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato risolta la convenzione a causa sia RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta cancellazione RAGIONE_SOCIALE stessa COGNOME NOME dall’RAGIONE_SOCIALE di Roma – avvenuta con decorrenza 15 febbraio 2014, per morosità del medico nel pagamento dei contributi obbligatori e mai comunicata dall’interessata al RAGIONE_SOCIALE – sia RAGIONE_SOCIALEe false dichiarazioni che sempre COGNOME NOME aveva reso all’Amministrazione nel 2015 , dichiarando di essere iscritta all’albo fin dal 1985 nonostante fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta cancellazione dall’albo .
Come riferisce la decisione impugnata, nell’ottobre 2015 – e quindi prima RAGIONE_SOCIALE risoluzione RAGIONE_SOCIALE convenzione l’odierna ricorrente aveva provveduto al versamento RAGIONE_SOCIALEe quote contributive dovute ed era stata reiscritta  nell’albo  RAGIONE_SOCIALEle  con  decorrenza  sempre  dall’ ottobre 2015.
Successivamente, nel dicembre 2015, l’RAGIONE_SOCIALE aveva adottato  emesso  una  nuova  delibera,  con  cui  aveva  revocato  il provvedimento di reiscrizione RAGIONE_SOCIALE‘ottobre 2015, stabilendo che, in caso
di  cancellazione  per  morosità,  la  nuova  iscrizione  doveva  avvenire senza soluzione di continuità rispetto alla precedente.
Sulla  scorta  di  tale  ultima  delibera  COGNOME  NOME  aveva chiesto al RAGIONE_SOCIALE di revocare l’atto di cessazione RAGIONE_SOCIALE convenzione, senza sortire esito.
L’odierna ricorrente , pertanto, aveva agito innanzi il Tribunale di Grosseto, chiedendo: accertarsi l’illegittimità e comunque l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE risoluzione RAGIONE_SOCIALE convenzione; dichiararsi il suo diritto a proseguire il rapporto convenzionale; condannare il RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni, pari all’ammontare dei compensi che la ricorrente avrebbe percepito in forza RAGIONE_SOCIALE convenzione dalla sua sospensione fino alla ripresa del rapporto; dichiarare l’inesistenza del diritto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a ripetere quanto dalla medesima NOME NOME percepito nel periodo dal febbraio 2014 fino alla risoluzione RAGIONE_SOCIALE convenzione.
Il Tribunale di Grosseto aveva integralmente respinto le domande, ritenendo illegittimo – e conseguentemente disapplicando – il secondo provvedimento del RAGIONE_SOCIALE; affermando la irretroattività dei provvedimenti di nuova iscrizione sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, D. L.gs. C.P.S. n. 233/1946; dichiarando la nullità assoluta RAGIONE_SOCIALE relazione convenzionale in essere tra le parti ex art. 1418 e 2231 c.c., per essere l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe professioni sanitarie subordinato all’iscrizione all’albo pr ofessionale; negando il diritto RAGIONE_SOCIALE ricorrente a conseguire la retribuzione.
La Corte d’appello di Firenze ha disatteso il gravame:
-escludendo la possibilità di procedere alla disapplicazione del provvedimento di iscrizione, in quanto atto vincolato costitutivo  di  uno status ,  come  tale  non  sindacabile  né disapplicabile;
-affermando, tuttavia, la necessità di tenere distinto il profilo del rapporto interno tra il professionista e l’RAGIONE_SOCIALE di appartenenza dal profilo concernente il rapporto tra il professionista e un terzo – quale, appunto, il RAGIONE_SOCIALE ed il conseguente potere RAGIONE_SOCIALE‘organo giurisdizionale di esaminare il provvedimento di iscrizione ‘quando sia un elemento di fattispecie, a tutela del terzo, che non avrebbe titolo a contestare la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione operata dall’ordine e che resta estraneo all’ordinamento RAGIONE_SOCIALEle’ ;
-stabilendo che in tale caso l’organo giurisdizionale, pur senza disapplicare il provvedimento, può tuttavia ricollegare all’iscrizione ‘le  conseguenze  che  essa  ha  per  legge  sul rapporto solo quando l’iscrizione medesima sia legittimamente avvenuta, ferma la permanenza RAGIONE_SOCIALEo status’ ;
-escludendo  l’ammissibilità  di  una  reiscrizione  con  effetto retroattivo ‘a fortiori in un caso come quello di specie in cui l’RAGIONE_SOCIALE assume la retroattività in relazione a un  fatto  (la  causa  RAGIONE_SOCIALE  cancellazione)  che  è  senz’altro irrilevante  ai  fini  di  interesse  e  nel  quale  la  retroattività avrebbe  (inammissibilme nte)  l’effetto  di  rendere  ex  post ingiustificato  un  atto  invece  all’epoca  RAGIONE_SOCIALE  sua  adozione giustificato ex art. 2231 c.c.’ ;
-concludendo, quindi, che legittimamente il RAGIONE_SOCIALE aveva disposto la cessazione RAGIONE_SOCIALE convenzione, non potendo nei suoi confronti operare l’effetto retroattivo RAGIONE_SOCIALE reiscrizione affermato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEle.
Conseguentemente, la Corte d’appello ha ritenuto infondata anche la domanda diretta ad ottenere comunque l’accertamento
RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza del diritto del RAGIONE_SOCIALE ad ottenere i compensi già corrisposti a COGNOME NOME per periodo successivo al febbraio 2014.
La Corte territoriale, infatti, in primo luogo, ha escluso l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 c.c., non essendo il rapporto tra le parti qualificabile come lavoro subordinato, e, in secondo luogo, ha richiamato il disposto di cui all’art. 2231, secondo comma, c.c., affermando che, nel caso in cui il requisito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione in un albo o elenco, cui è condizionato l’esercizio di un’attività RAGIONE_SOCIALEle, venga meno in corso di rapporto, è da ritenersi che il professionista abbia diritto al compenso e al recupero RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute fino al momento RAGIONE_SOCIALE perdita del titolo, ma non oltre.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Firenze ricorre ora NOME NOME.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello omesso di valutare gli effetti del venir meno RAGIONE_SOCIALE cancellazione del la ricorrente dall’RAGIONE_SOCIALE  a  seguito  RAGIONE_SOCIALE‘adozione  RAGIONE_SOCIALE  delibera  di  iscrizione  con effetto retroattivo, con conseguente venir meno del presupposto sulla cui base il RAGIONE_SOCIALE aveva risolto la convenzione.
1.2.  Con il  secondo  motivo il  ricorso  deduce,  in  relazione  all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2231 c.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che, per effetto RAGIONE_SOCIALE elisione degli effetti RAGIONE_SOCIALE cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente doveva ritenersi iscritta con continuità a far tempo dal 1985, con conseguente assenza di  un  diritto  del  RAGIONE_SOCIALE  a  ripetere  i  compensi corrisposti alla ricorrente per il periodo successivo al febbraio 2014.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il motivo può ritenersi ammissibile, dal momento che la ricorrente ha argomentato la diversità del percorso motivazionale seguito dalla Corte d’appello rispetto a quello seguito dal giudice di prime cure , ma risulta comunque infondato perché, diversamente da quanto asserito nel motivo, il profilo RAGIONE_SOCIALE retroattività RAGIONE_SOCIALE reiscrizione è stato espressamente e direttamente esaminato dalla Corte d’appello , la quale, con motivazione che – come ci si appresta a vedere – non è adeguatamente impugnata, ha ritenuto che l’effetto retroattivo affermato dal competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEle in relazione alla reiscrizione non potesse dispiegare effetti sul rapporto tra il medico convenzionato ed il Ministero.
Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile.
Il  motivo,  invero,  presenta  numerose  carenze  che  precludono radicalmente il suo esame nel merito, a cominciare dalla constatazione che esso non solo non riproduce almeno nel suo contenuto minimo la convenzione con il SSN ma anche omette di contestare il fatto che, in virtù RAGIONE_SOCIALE convenzione, la cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE avrebbe determinato la risoluzione del rapporto a convenzione.
La  doglianza,  in  realtà,  si  limita  a  contestare  genericamente l’affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte  di  merito  per cui l’effetto retroattivo affermato  dal  competente  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALEle  in  relazione  alla
reiscrizione  non  poteva  dispiegare  effetti  sul  rapporto  tra  il  medico convenzionato ed il Ministero, ma trascura radicalmente di tenere in adeguata considerazione la differenza esistente tra il provvedimento di reiscrizione  all’RAGIONE_SOCIALE –  quale  che  ne  potesse  essere  la  decorrenza cronologica – ed il fatto storico in sé RAGIONE_SOCIALE cancellazione, il quale invece -assieme alla non veritiera dichiarazione resa all’Amministrazione – è posto alla base del provvedimento di revoca.
Il motivo, cioè, non viene a dedurre in modo adeguato la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2231 c.c. in quanto omette di analizzare il ragionamento posto alla base RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata in relazione sia con il contenuto RAGIONE_SOCIALE convenzione – come detto del tutto assente nel ricorso – sia con la ratio RAGIONE_SOCIALE stessa sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Firenze, la quale ha ritenuto giustificata la risoluzione RAGIONE_SOCIALE convenzione in virtù del solo fatto RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta cancellazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente dall’RAGIONE_SOCIALE .
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALE “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). 
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai  sensi  del  D.P.R.  30  maggio  2002,  n.  115,  art.  13  comma  1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in  data 24 gennaio