Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13355 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
OGGETTO: appalto
R.G. 35409/2019
C.C. 8-5-2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 35409/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
con domicilio digitale EMAIL
ricorrente RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, già rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
intimata a vverso la sentenza n. 4429/2019 della Corte d’appello di Napoli depositata il 12-9-2019
RITENUTO CHE:
-la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna udienza non ha potuto essere eseguita nei confronti del difensore della società
contro
ricorrente RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, in quanto lo stesso è risultato cancellato dall’albo,
-la cancellazione del difensore non comporta l’interruzione del giudizio di cassazione, ma impone di garantire alla parte la possibilità di nominare un nuovo difensore -anche rinviando il giudizio ad altra udienza previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento -atteso che si tratta di evento che incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, che va garantita anche nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3 ordinanza interlocutoria n.11300 del 28-4-2023, Cass. Sez. 3 ordinanza interlocutoria n. 2107 del 24-1-2023),
-la comunicazione per l’odierna udienza eseguita dalla cancelleria alla parte RAGIONE_SOCIALE personalmente, al fine di consentirle di provvedere alla nomina di nuovo difensore, non è andata a buon fine presso la sede legale della società,
-da quanto precede deriva la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo, dovendosi nuovamente eseguire la comunicazione alla parte, -la comunicazione alla parte personalmente può essere eseguita anche presso l’indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal registro Ini -PEC (Cass. Sez. 1 3-2-2021 n. 2460),
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la comunicazione anche alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE personalmente, all’indirizzo pec risultante dal registro Ini-PEC EMAIL e, se la comunicazione a tale indirizzo non fosse possibile o non si perfezionasse, al rappresentante legale della società anche a mezzo della polizia giudiziaria.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della seconda sezione