Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 10364 Anno 2024
Oggetto
Licenziamento
R.G.N. 2842/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/02/2024
CC
Civile Ord. Sez. L Num. 10364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2842-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1507/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2020 R.G.N. 2400/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio
del 21/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di prime cure, ha dichiarato ‘illegittimo ed ingiustificato il licenziamento del 21/7/2017’ intimato a NOME COGNOME, autista addetto a mansioni di consegna, ritiro e trasporto di plichi o colli, e conseguentemente ha ordinato alla RAGIONE_SOCIALE di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e ha condannato la società al risarcimento del danno mediante il pagamento di una indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il TFR dal giorno del licenziamento sino a quello RAGIONE_SOCIALEa effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali ed assicurativi;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società, in data 18 gennaio 2021, con cinque motivi ; ha resistito con controricorso l’intimato; all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
è stata acquisita agli atti del giudizio la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dalla quale risulta che l’AVV_NOTAIO (unico difensore RAGIONE_SOCIALEa società odierna ricorrente) ‘è stata cancella ta dall’RAGIONE_SOCIALE, a domanda, in data 21/10/2021′, successivamente al deposito del ricorso per cassazione;
occorre, quindi, fare applicazione, al caso di specie, RAGIONE_SOCIALE‘orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa
Corte, ai sensi del quale, nel giudizio di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato RAGIONE_SOCIALE‘unico difensore (e, a fortiori , la relativa cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE professionale) non comporta l’interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l’effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte RAGIONE_SOCIALEa personale comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore (v. Cass. n. 11300 del 2023, con i precedenti ivi citati); fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. SS.UU. n. 1206 del 2006);
la necessità che la parte personalmente venga esplicitamente edotta RAGIONE_SOCIALEa facoltà di nominare un nuovo difensore rende insufficiente allo scopo la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio già effettuata dalla cancelleria al rappresentante legale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in mancanza, però, di tale espresso avviso;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di dare comunicazione RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALEa successiva nuova adunanza alla parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 21 febbraio