SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 268 2026 – N. R.G. 00001160 2025 DEPOSITO MINUTA 07 03 2026 PUBBLICAZIONE 09 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
La Corte d’Appello di L’RAGIONE_SOCIALE, in persona dei magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. e rimessa in decisione all’udienza del 25.02.26 e vertente
TRA
, in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliata presso il Complesso Monumentale di San Domenico, in L’RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
APPELLANTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, Foro RAGIONE_SOCIALE Cassino, giusta procura in calce all’atto di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Cassino (FR), INDIRIZZO;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<>
Per parte appellata:
<>
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1096/2025 pubblicata il 31.10.25 -opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara ha parzialmente accolto le opposizioni proposte da avverso otto ordinanze-ingiunzioni emesse da il 21.06.23 tutte per violazioni in materia tutela ambientale da scarichi di acque reflue (D.Lgs. n. 152/2006, artt. 101 e 124), per un importo sanzionatorio complessivo pari ad euro 65.500,00 In dettaglio, il Giudice di prossimità accoglieva, e per l’effetto annullandole, le opposizioni avverso le ordinanze n. DPC017/107-155-156-157-158-159-163 ; rigettava, invece, l’opposizione all’ingiunzione n. DPC017/116.
1.1 A sostegno della domanda di annullamento, l’attore deduceva che:
Per le ordinanze n. DPC17/155 e DPC17/163, il verbale di accertamento è stato notificato oltre i 90 giorni di cui all’art. 14 della L. 689/81 ;
Per l’ordinanza n. DPC17/116, il prodromico verbale di accertamento sarebbe nullo perché in esso non viene individuato l’obbligato in solido;
Per le ordinanze n. DPC17/107, DPC17/155, DPC17/156, DPC17/157, DPC17/158, DPC17/159, DPC17/163, si eccepisce anziché un campionamento su un arco di 24 ore per i parametri della Tabella 1, e su un arco di 3 ore per i parametri di cui alla Tabella 3, come prevede ordinariamente l’All.5 parte III del dlgs 152/2006, l’ ha svolto solo un campionamento istantaneo.
1.2 Costituitasi in giudizio, la controparte resisteva all’opposizione, eccependo preliminarmente, altresì, il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Pescara relativamente alle ordinanze n. DPC017/107 e DPC017/116.
Istruita la causa, il 31.10.25 il Tribunale decideva il parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE opposizioni, come avanti richiamato analiticamente, accogliendo l’eccezione relativa all’errato svolgimento del campionamento degli scarichi dei reflui di depurazione, eseguito in modalità istantanea e non già su prolungato periodo come previsto dalle norme applicabili.
Compensava le spese di lite per 1/8.
Avverso la sentenza proponeva appello la affidandosi a due motivi di gravame, che di seguito così si riassumono.
3.1 Per e rrata interpretazione ed applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 150/2011.
Con tale motivo si censura il rigetto dell’eccezione d’incompetenza territoriale dell’intestato Tribunale, insistendo sull’applicazione del principio di competenza del giudice del luogo di commissione della violazione, così come recitato dall’art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 150/2011, e non già del luogo di svolgimento RAGIONE_SOCIALE analisi e quindi di accertamento, così come deciso dal giudice di prossimità.
Pertanto, stante che le violazioni sarebbe state consumate in provincia di Chieti, di San Giovanni Teatino, il Tribunale di Pescara sarebbe in chiaro difetto di competenza.
3.2 Per errata interpretazione ed applicazione degli artt. 101, co. 1, e 133 del d.lgs. 152/2006. Manifesta illogicità della motivazione. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
In sintesi, il gravame, fatta rassegna analitica RAGIONE_SOCIALE descrizioni RAGIONE_SOCIALE violazioni commesse, indicate in ciascuna ordinanzaingiunzione di cui la sentenza impugnata ha disposto l’annullamento, insiste nei seguenti termini.
Nei casi di specie, si trattava di scarichi autorizzati al rispetto della L.R. 31/2010, con misuratore di portata non installato, e di scarichi palesemente inquinati per refluo opaco/torbido a causa di guasti, sostanze biancastre galleggianti, grandi quantitativi di fanghi galleggianti nelle vasche di disinfezione e sedimentazione, fognatura otturata durante la notte, per i quali scarichi era
dunque ammissibile un controllo estemporaneo derivante da necessità contingenti e per determinare effetti istantanei sull’ambiente ricettore : tanto sarebbe ammesso dal Manuale APAT CNR-IRSA, il quale consentirebbe il campionamento istantaneo anche per tale ultima finalità.
In altri termini, le condizioni di inquinamento del refluo in uscita dall’impianto di depurazione erano talmente evidenti ed elevate, da rappresentare sicuro indice di un processo di depurazione non efficiente né efficace tale da giustificare la sufficienza esaustiva del campionamento istantaneo.
Con comparsa del 09.02.26, si costituiva la resistendo all’appello e insistendo per la integrale conferma della gravata sentenza, evidenziando l’infondatezza dell’impugnazione reiterando le ragioni che già furono a sostegno del ricorso in opposizione.
Inoltre, preliminarmente si rappresenta l’ulteriore motivo di nullità RAGIONE_SOCIALE ingiunzioni oggetto di controversia, offerto dalla sentenza del Consiglio di Stato, n. 4687 del 29.05.25, con cui il Giudice amministrativo ha annullato per carenza di potere sia il provvedimento regionale DPC/263 del 23.12.2019, sia il provvedimento DPC017/313 del 28.10.2020 aAVV_NOTAIOato a rettifica del primo: secondo l’appellata tali provvedimenti erano posti a sostegno legittimante le stesse sanzioni poste in esecuzione con le ingiunzioni qui opposte, le quali, per l’effetto, sarebbero per ciò stesso nulle.
Istruito il giudizio e fissata discussione per l’udienza del 25.02.26, la Corte tratteneva la causa in decisione.
L’appello è in gran parte fondato.
6.1 Deve essere affermata la competenza per territorio del Tribunale adito in primo grado, anche con riferimento all’ordinanza n. DPC017/107, in relazione alla quale il mero prelievo era stato eseguito in Comune non ricadente nel circondario di quel Tribunale.
Rileva infatti, ai fini de quibus , che il riscontro dell’esistenza e della consistenza dell’infrazione e dei suoi effetti, vale a dire l’accertamento dell’illecito, è conseguito solo all’esito RAGIONE_SOCIALE analisi del prelievo, che, come è incontestato, risultano eseguite in Comune ricadente in quel circondario.
6.2 Dopo avere esposto i principi in materia di ricorso al metodo di campionamento, il Giudice di prime cure ha rilevato come la non abbia giustificato l’utilizzo della metodologia alternativa al campionamento medio ponderato nell’arco RAGIONE_SOCIALE 24 ore, giacché nei verbali di prelievo di campione di acqua di scarico proAVV_NOTAIOi in atti, in gran parte precompilati, e pure vagliati nel contenuto da quel Giudice, proprio relativamente al metodo di campionamento utilizzato, i tecnici non avrebbero ottemperato alla esplicitazione di tale scelta e non avrebbero consentito di riscontrare l’eventuale presenza dei presupposti della stessa.
Si legge in sentenza: ‘non si ravvisano motivi oggettivamente giustificativi dell’utilizzo di metodica diversa da quella generale prescritta, non vertendosi in particolare di collettazione di carattere occasionale. Del resto la motivazione espressa nel verbale di campionamento, non rende conto in termini concreti della adeguatezza del campionamento diverso da quello svolto su tempi diversi, in ragione di particolari esigenze quali, ad esempio, quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità RAGIONE_SOCIALE stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di emergenza, ecc.). Pertanto le risultanze degli accertamenti debbono ritenersi di dubbia attendibilità.’
Tale ultimo assunto, oggetto di puntuale motivo di appello da parte della non può essere sostanzialmente condiviso, salvo quanto infra con riferimento alla OIA nr. 157.
Questa Corte ha avuto già modo di pronunciarsi (vedi sent. n. 1204/2022 e le sentenze pronunciate nelle cause R.G.C. 263/2022, 515/2022 e 785/2022) sulla questione relativa all’utilizzo di campionamento istantaneo in situazione del tutto analoga alla presente, escludendo l’illegittimità (e quindi l’inutilizzabilità del prelievo) di detto metodo di campionamento sui seguenti rilievi:
-esistenza di un consolidato indirizzo ermeneutico di legittimità secondo cui ‘le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell’Allegato 5 alla Parte 2^ del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nello specificare che la metodica normale è quella del campionamento medio, non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in quanto è consentito all’organo di controllo procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze, posto che infatti lo stesso Allegato 5 abilita l’organo di controllo a procedere ad un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo,
discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento’ (in termini anche Cass. Sez. III Pen. n. 47038/2015; Cass. Sez. III Pen. n. 56670/2018; Cass. Pen. n. 30135/2017; Cass. Civ. n. 11479/2006);
-natura amministrativa dell’attività avente ad oggetto il prelevamento di campioni, con conseguente discrezionalità tecnica dell’operatore nella scelta della metodologia più appropriata, come confermato dalla Suprema Corte, la quale ha sul punto più volte osservato che ‘nella scelta del metodo di campionamento dei reflui sussiste una discrezionalità tecnica; la indicazione di effettuare l’analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, in quanto il tipo di campionamento è correlato non solo alle caratteristiche del ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata ed alla durata RAGIONE_SOCIALE scarico;
-le regole sul campionamento non devono considerarsi modificate alla luce della nuova normativa benché il decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 152 dedichi una più puntuale disciplina alle metodiche di campionamento;
-in ogni caso, l’omessa adozione del campionamento medio non determina la nullità RAGIONE_SOCIALE analisi’ (Cass. n. 11479 del 2006; Cass. Pen. n. 14425 del 2004; Cass. Pen. n. 32996 del 2003; Cass. Pen. n. 41487 del 2002; Cass. Pen. n. 1773 del 2000 e su tutte le questioni formali qui al vaglio Cass.nr. 2324/23).
Questo Collegio intende dare continuità a tale condivisibile impostazione, dovendosi ulteriormente ribadire che, se dalla normativa emerge il favore del legislatore per il campionamento medio come criterio base per la valutazione RAGIONE_SOCIALE potenzialità inquinanti RAGIONE_SOCIALE scarico, nessuna sanzione di inutilizzabilità è prevista per l’effettuazione di prelievi funzione in difformità RAGIONE_SOCIALE regole enunciate, avendo il campionamento una funzione meramente strumentale, sicché esso deve rispondere non tanto alle esigenze formali del rispetto RAGIONE_SOCIALE procedure, quanto provare, sotto il profilo sostanziale, la rappresentatività RAGIONE_SOCIALE scarico. Detta prova può nella specie ritenersi adeguatamente raggiunta anche attraverso il metodo di campionamento istantaneo, tenuto conto della tipologia RAGIONE_SOCIALE scarico (misto da impianto di depurazione), che non richiede di valutare la concentrazione inquinante in un arco temporale più o meno ampio, a differenza RAGIONE_SOCIALE scarico esclusivamente industriale, per sua natura non costante nel tempo, dipendendo dal ciclo produttivo, dai tempi e modi di versamento e dalla portata e durata di esso. A tale proposito va inoltre rilevato che la Suprema Corte (vedi Cass. n. 11479 del 2006), pur avendo affermato che in caso di campionamento istantaneo gli organi di controllo sono tenuti ad attestare in modo analitico e puntuale le circostanze per le quali sono ricorsi a tale
metodo e le ragioni per cui lo hanno ritenuto più adeguato ad esprimere la rappresentatività RAGIONE_SOCIALE scarico, ha anche chiarito che ‘la motivazione in ordine alla scelta del metodo di prelievo è un requisito della procedura la cui assenza o inadeguatezza è sottoposta al prudente apprezzamento del giudice, il quale può comunque ritenere attendibile e rappresentativo il prelievo sulla base degli elementi di fatto risultanti dal processo’.
Su tale onere motivazionale persiste peraltro contrasto in ambito giurisprudenziale soprattutto tra da un lato la giurisprudenza penalistica, che abilita gli accertatori alla esplicitazione del percorso motivazionale ancora in sede dibattimentale ed a mezzo testimonianza (Cassazione penale sez. III, 03/07/2019, n.36701) e quella civilistica ed amministrativa che invece richiede che comunque il percorso motivazionale sia evincibile dal contenuto del verbale di prelievo (si veda da ultimo in sede di AGA TAR Basilicata, Sez. I, 21 agosto 2023, n. 499 -Pres. Est. ).
6.2.1 Sul punto occorre introdurre allora in prima battuta la questione relativa alla particolare regolamentazione RAGIONE_SOCIALE modalità di prelievo in relazione ai Comuni aventi un numero di abitanti inferiori a 2.000; questione che involge l’ordinanza n. DPC017/107, relativa ad accertamento eseguito presso il Comune di .
Che si tratti di Comune dotato di tale numero di popolazione è circostanza non contestata dalla opponente/appellata.
La violazione contestata dall’ , riguarda la normativa regionale costituita dalla L.R. n. 31/2010, Tab. C, per superamento dei limiti previsti per il parametro Azoto ammoniacale.
L’ambito di applicazione della L.R. n. 31/2010, è circoscritta, per espressa previsione normativa regionale, di cui all’art. 6, comma 1, agli impianti di depurazione a servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a duemila.
La ha aAVV_NOTAIOato il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con D.G.R. n. 614 del 09.08.2010 (B.U.R.A. n. 62 del 24.09.2010), ed ha approvato il prefato RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 51/9 e n. 51/10 del 16.12.2015 (rispettivamente B.U.R.A. n. 11 del 23.03.2016 e n. 10 del 16.03.2016).
Assume l’appellante, come il sia la < in caso di controllo di scarichi a servizio di agglomerati inferiori a 2.000 a.e. (abitanti equivalenti) tenuti al rispetto della L.R. n. 31/2010, come nel caso RAGIONE_SOCIALE scarico in oggetto.
La lettura RAGIONE_SOCIALE disposizioni de quibus conferma l’assunto.
Dal vaglio allora di tale normativa si evince ‘solo’ che alcun obbligo di adozione di particolare motivazione sussistesse in capo agli accertatori, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure (che per violazione di tale profilo meramente formale ha annullato l’ordinanza de qua), in quanto, secondo quanto visto, il ricorso al campionamento istantaneo costitutiva la regola e pertanto il suo utilizzo non imponeva affatto l’esplicitazione di una motivazione.
D’altra parte, alcun dubbio può essere sollevato in ordine alla sussumibilità dell’atto normativo in oggetto tra gli atti aventi forza di legge della (art. 134 Cost.), come tale quindi, non estraneo all’applicazione del principio iura novit curia
Nella Deliberazione del 16.12.2015 in particolare il Consiglio Regionale Abruzzo, dopo avere tra l’altro dato atto RAGIONE_SOCIALE seguenti circostanze:
VISTO la L.R. 12.4.1983, n. 18 e s.m.i. “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” ed in particolare:
l’art. 6 che sancisce la facoltà per la Regione di predisporre Piani di settore o Progetti speciali territoriali, relativi all’intero territorio regionale o parti di esso;
l’art. 6 bis che disciplina il procedimento di approvazione dei Piani di settore o dei Progetti speciali territoriali;
DELIBERA(VA)
per le finalità esplicitate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di:
approvare il RAGIONE_SOCIALE, come proposto dalla Giunta regionale.
La deliberazione veniva quindi pubblicata sul .
Alcun dubbio può essere allora sollevato, in ragione della ricorrenza dei profili formali (procedura ex art. 6 bis cit.) e sostanziali (generalità ed astrattezza RAGIONE_SOCIALE previsioni aAVV_NOTAIOate) propri dell’atto legislativo, in ordine alla sussumibilità dell’atto normativo in oggetto tra gli atti aventi forza di legge della (art. 134 Cost.), come tale quindi, non estraneo all’applicazione del principio iura novit curia.
L’applicazione alla fattispecie ora al vaglio di questa Corte del richiamato disposto normativo è peraltro imposta a questo Collegio.
Va invero ricordato che per risalente e consolidato orientamento, pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell’interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando
l’immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati (tra le tante Cass. n. 20932/2019, n. 30607/2018, n. 5832/2021). E ciò vale anche per il giudice di appello, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta dal primo giudice si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 36272/2023) In termini da ultimo, si veda Cassazione civile sez. lav., 04/02/2025, (ud. 08/01/2025, dep. 04/02/2025), n.2617, proprio in materia di cd rito laburistico in appello.
Legittimamente d’altra parte, la nell’ambito della regolamentazione della disciplina riservatale dallo stesso legislatore nazionale, pur tenendo conto del principio quadro formatosi in materia ed in forza del quale è lasciata all’autorità amministrativa procedente e, in ultima istanza, al giudice la valutazione della razionalità del metodo aAVV_NOTAIOato in relazione alle caratteristiche del caso concreto, nonché la valutazione dell’attendibilità RAGIONE_SOCIALE analisi, avendo la norma sul metodo di campionamento RAGIONE_SOCIALE scarico carattere solo procedimentale e non sostanziale, onde non può configurarsi come norma integratrice della stessa fattispecie, ha fissato il principio, connesso alle esigenze tecniche riconducibili all’obbligo per gli impianti di dotarsi di autocampionatori, in forza del quale il campionamento istantaneo costituisce la regola nell’ipotesi di controllo di scarichi a servizio di agglomerati inferiori a 2.000 a.e. (abitanti equivalenti) tenuti al rispetto della L.R. n. 31/2010; così di fatto sollevando i procedenti dall’onere motivazionale di cui sopra.
6.3 In relazione alle ulteriori contestazioni, di cui alle ordinanze nrr. 155 del 21.06.2023, n. 156 del 21.06.2023, n. 157 del 21.06.2023, n. 158 del 21.06.2023, n. 159 del 21.06.2023 e n. 163 del 21.06.2023 ed oggetto, unitamente alla 107, della presente iniziativa impugnatoria, fa rilevare in modo del tutto congruo la difesa dell’RAGIONE_SOCIALE come dal contenuto dei verbali emergano le seguenti circostanze fattuali:
Ordinanza ingiunzione n. 155 del 21.06.2023 – nel Verbale di prelievo acqua di scarico n. 5 in data 08.01.2020 (cfr All. 3a)
-nella sezione ‘Aspetto del refluo’ è barrata la casella ‘opaco’;
-il tecnico presente all’ispezione per conto di dNOME che ‘A causa di un guasto l’impianto funziona con un solo aeratore. Il guasto verrà ripristinato il più presto possibile’.
Ordinanza ingiunzione n. 156 del 21.06.2023 – nel Verbale di prelievo acqua di scarico n. 5 in data 08.01.2020 (cfr All. 4a),
-nella sezione ‘Aspetto del refluo’ è barrata la casella ‘opaco’;
-nella sezione ‘Note’ è indicato che ‘Lo scarico si presenta con una torbidità anomala a causa di sostanza biancastra galleggiante. La stessa situazione è stata riscontrata altre volte nel corso dei mesi precedenti’.
Ordinanza ingiunzione n. 158 del 21.06.2023 – nel Verbale di prelievo acqua di NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO in data 01.10.2019 (cfr All. 6a), il tecnico presente all’ispezione per conto di NOME che ‘Nella giornata di ieri sono state fatte tutte le operazioni possibili per il miglioramento del processo dep. (inoculo fanghi, scarico fanghi vecchi, pulizia)’;
-nella sezione ‘Aspetto del refluo’ è barrata la casella ‘opaco’.
Ordinanza ingiunzione n. 159 del 21.06.2023 – nel Verbale di prelievo acqua di scarico n. NUMERO_DOCUMENTO in data 01.10.2019 (cfr All. 7a),
-nella sezione ‘Aspetto del refluo’ è barrata la casella ‘torbido’;
-nella sezione ‘Note’ è indicato che ‘La vasca di disinfezione presenta un grande quantitativo di fanghi galleggianti che saltuariamente stramazzano allo scarico. La vasca di sedimentazione presenta un grande quantitativo di fanghi galleggianti in superficie. Il profilo COGNOME non è orizzontale e solo una piccola porzione è attiva’;
-il tecnico presente all’ispezione per conto di spontaneamente dNOME: ‘Risalita fanghi anomala nella vasca di disinfezione
Ordinanza ingiunzione n. 163 del 21.06.2023 – nel Verbale di prelievo acqua di scarico n. NUMERO_DOCUMENTO in data 12.11.2019 (cfr All. 8a)
-nella sezione ‘Aspetto del refluo’ è barrata la casella ‘opaco’;
-il tecnico presente all’ispezione per conto di spontaneamente dNOME: ‘Durante la notte la fognatura si è otturata. Poiché il dosaggio di peracetico non è proporzionale alla portata si riscontra un momentaneo eccesso di acido’.
Allega e comprova poi come RAGIONE_SOCIALE, nei precitati Verbali di prelievo acqua di scarico (sezione relativa alla modalità di campionamento), richiami sia il Manuale APAT NUMERO_DOCUMENTO:2003, sia la Istruzione operativa di RAGIONE_SOCIALE IO 01/14 del 2018.
Il citato Manuale APAT CNR-IRSA, alle pagine 7879, prevede che ‘… omissis … Il campionamento istantaneo è da considerarsi rappresentativo RAGIONE_SOCIALE condizioni presenti all’atto del prelievo ed è consigliabile per controllare scarichi accidentali e/o occasionali di brevissima durata. Si può utilizzare tale tipo di campionamento anche per altri tipi di scarico e per le seguenti finalità:
controlli estemporanei derivanti da necessità contingenti o per determinare effetti istantanei sull’ambiente ricettore ‘.
L’Istruzione operativa di 01 14 dell’anno 2018 richiamata proprio in riferimento al campionamento e anche in calce ai Verbali di prelievo acqua di scarico, prevede al capitolo 6 rubricato ‘MODALITÀ OPERATIVE DI CAMPIONAMENTO’ il CAMPIONAMENTO ISTANTANEO per: ‘controllare scarichi tenuti al rispetto della L.R.31/2010, per controllare scarichi accidentali e/o occasionali di brevissima durata, per controlli estemporanei derivanti da necessità contingenti o per determinare effetti istantanei sull’ambiente ricettore ‘ e al paragrafo 6.3 prevede che:
‘All’atto del sopralluogo possono essere riscontrati altri tipi di scarichi quali:
scarichi palesemente inquinati in ingresso e in uscita;
by-pass generale o parziale di impianto e carichi parzialmente depurati;
scolmatore di piena attivi senza eventi metereologici in atto;
scarichi non autorizzati/abusivi.
Gli operatori, in presenza di una RAGIONE_SOCIALE situazioni sopra descritte o di altre da valutare all’atto del sopralluogo, procederanno effettuando un prelievo istantaneo RAGIONE_SOCIALE scarico esprimendo la motivazione sul verbale di prelievo’.
Diversamente allora da quanto assunto dal Giudice di prime cure, e secondo cui ‘ il verbale di campionamento, non rende conto in termini concreti della adeguatezza del campionamento diverso da quello svolto su tempi diversi, in ragione di particolari esigenze quali, ad esempio, quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità RAGIONE_SOCIALE stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di emergenza, ecc.)’, dalla lettura complessiva dei verbali di prelievo emergevano invece concreti elementi fattuali (solo evidenziati in questa sede dalla RAGIONE_SOCIALE ma comunque evidentemente già presenti in atti) che avevano giustificato il ricorso al metodo di campionamento istantaneo.
D’altra parte quell’onere motivazionale deve ritenersi assolto:
in quanto gli organi accertatori possono anche discostarsi dalle disposizioni di cui all’art. 5, previe adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso, la cui motivazione può essere anche implicita;
è rimessa comunque all’apprezzamento del giudice di merito, non solo l’esistenza di una giustificazione circa la metodica di campionamento attuata in termini derogatori rispetto a quelli normativamente previsti, ma anche la rappresentatività del prelievo in considerazione degli elementi di fatto evidenziati dall’organo accertatore (da ultimo Sentenza Cassazione Civile n. 33522 del 11/11/2021).
L’assenza allora di una formale motivazione sia nel verbale di campionamento che in quello di accertamento non osta a che il Giudice valuti direttamente, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE emergenze fattuali adAVV_NOTAIOe e risultanti dal primo, la legittimità del ricorso alla modalità di prelievo istantaneo e nello specifico, tenuto conto di quanto accertato in quei verbali di campionamento, contenenti anche dNOMEzioni confessorie provenienti dai rappresentanti di presenti al momento del prelievo, quella determinazione tecnica va ritenuta legittima e condivisibile, vertendosi in ipotesi manifesta di scarichi palesemente inquinati per refluo opaco/torbido a causa di guasti, sostanze biancastre galleggianti, grandi quantitativi di fanghi galleggianti nelle vasche di disinfezione e sedimentazione, fognatura otturata durante la notte (per le altre ordinanze), per i quali scarichi dunque la stessa prevede il controllo estemporaneo derivante da necessità contingenti e per determinare effetti istantanei sull’ambiente ricettore. Contr
6.3.1 La circostanza infine che gli accertamenti de quibus fossero stati eseguiti nell’ambito di una mera attività di vigilanza e non nell’ambito di un accertamento di emergenza (si vedano le relative caselle di cui la prima barrata) non può certo indurre a pervenire a conclusioni difformi da quelle sin qui raggiunte.
L’origine cioè dell’iniziativa, di vigilanza o di emergenza, è elemento del tutto ‘neutro’ rispetto alla determinazione che poi, sulla scorta della situazione rilevata al momento dell’accesso, è sottesa alla scelta degli accertatori di procedere con una modalità di prelievo piuttosto che con l’altra.
La prima attiene appunto all’origin e della attivazione degli organi di accertamento, la seconda è invece connessa alla situazione fattuale che gli stessi rinvengono in sito; onde è ben possibile che, nell’ambito di una iniziativa di mera vigilanza, ci si determini, per il riscontro di particolari emergenze (scarichi palesemente inquinati), a procedere con il prelievo istantaneo.
6.4 La valutazione sin qui esposta non può essere compiuta invece in relazione ai verbali di campionamento e accertamento sottesi alla Ordinanza ingiunzione n. 157 del 21.06.2023.
Nel Verbale di prelievo acqua di scarico n. NUMERO_DOCUMENTO del 02.07.2019 (cfr All. 5a), sono riportate infatti RAGIONE_SOCIALE informazioni, tutt’altro che dirimenti ai fini de quibus:
-nella sezione ‘Modalità di campionamento’ è indicato che ‘Ai sensi di quanto disposto dall’all. 5 par. 1.2.2 del D.Lgs. 152/06 si ritiene che, in considerazione RAGIONE_SOCIALE condizioni e RAGIONE_SOCIALE stato dei luoghi, RAGIONE_SOCIALE infrastrutture, della situazione riscontrata all’atto del sopralluogo e del tipo di accertamento richiesto, il campionamento istantaneo sia da considerarsi rappresentativo nonché il più adatto a rappresentare lo scarico in questione’.
Non si rinviene ancora dalla lettura completa del relativo verbale di prelievo, per come riproAVV_NOTAIOo dalla difesa della RAGIONE_SOCIALE, alcuna particolare emergenza fattuale che possa avere giustificato il ricorso al metodo di campionamento istantaneo.
In parte qua pertanto l’appello non può essere accolt o e la sentenza gravata deve essere confermata.
6.5 Assume da ultimo la parte appellata, ma il relativo motivo di opposizione era già stato tempestivamente sollevato in primo grado, come tutte le ordinanze di cui si tratta sarebbero comunque nulle alla luce della sentenza n. 4687 pubblicata il 29.5.2025 (successiva al deposito del Ricorso in primo grado) con cui il Consiglio di Stato (atto di deposito in primo grado del 17.10.2025) ha annullato per carenza di potere (che sarebbe vizio che determina la nullità degli atti amministrativi) il provvedimento regionale DPC/263 del 23.12.2019, come rettificato con il provvedimento DPC017/313 del 28.10.2020 anch’esso annullato.
Nella suddetta decisione AGA si legge ‘Ne deriva che, per quanto concerne i criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative in materia, le Regioni non dispongono di un autonomo potere normativo …..Tali atti risultano pertanto aAVV_NOTAIOati in carenza di potere, poiché spetta soltanto alla legge (in questo caso statale), il compito di dettare i criteri destinati ad orientare l’esercizio della discrezionalità amministrativa in materia.’ E prima ancora ‘nel caso in esame, deve convenirsi con le società appellanti che la formulazione e il contenuto RAGIONE_SOCIALE determinazioni impugnate non corrispondono ad un mero atto di indirizzo -di natura interna e non vincolante rivolto ad uniformare il comportamento dei dirigenti nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni. Esse sono infatti formulate in maniera generale ad astratta e perseguono il fine di specificare i parametri per la graduazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni pecuniarie, sia pure nell’ambito RAGIONE_SOCIALE macro categorie fissate dall’art. 11 della l. n. 689 del 1981′.
L’assunto adAVV_NOTAIOo dalla parte appellata secondo cui l’annullamento dei suddetti provvedimenti amministrativi, determinerebbe la radicale nullità RAGIONE_SOCIALE ordinanze che agli stessi rimandano non può essere condiviso.
La parte appellata ha proAVV_NOTAIOo la sentenza del Consiglio di Stato, priva della attestazione dell’avvenuto passaggio in giudicato di tale decisione ex art. 124 att cpc e tuttavia la circostanza che ancora nelle note di trattazione scritta sostitutive dell’udienza, la difesa della nulla contesti sul punto, induce a ritenere adeguatamente comprovato tale dato.
Ciò premesso, appare tuttavia evidente come quella decisione abbia solo inciso sul potere di applicare maggiorazioni o addirittura attenutati rispetto alla fattispecie e pertanto, tenuto conto che effettivamente tutte le ordinanze qui opposte assumono di avere proceduto alla erogazione della effettiva sanzione utilizzando i parametri fissati in quei provvedimenti ora annullati, non può che provvedersi in questa sede a confermarsi la legittimità della irrogazione della sanzione sia pure tuttavia nei soli limiti edittali, restando ora preclusa ogni altra operazione di completa rivalutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze, in assenza di puntuali allegazioni da parte della PA opposta che consentano l’attivazione del relativo potere da parte del Giudice.
Il minimo edittale è peraltro puntualmente indicato nelle ordinanze ingiunzione qui oggetto di conferma ed è pari a
Ordinanza 107/23: 3.000,00
Ordinanza 155/23: 3.000,00
Ordinanza 156/23: 3.000,00
Ordinanza 158/23: 3.000,00
Ordinanza 159/23: 3.000,00
Ordinanza 163/23: 3.000,00
Nello stesso ricorso in opposizione peraltro la difesa aveva da ultimo concluso affinchè in ulteriore subordine venissero riportate a congruità le sanzioni di cui alle DPC17/155, DPC17/156, DPC17/157, DPC17/158, DPC17/159, DPC17/163 applicando il minimo edittale di cui all’art. 133 del dlgs 152/2006. Contr
A tanto pertanto si procede.
7. In relazione alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, si premette che il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito aAVV_NOTAIOata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale RAGIONE_SOCIALE spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una RAGIONE_SOCIALE due parti; in tal caso, l’unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte RAGIONE_SOCIALE spese processuali che sia residuata all’esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985).
La valutazione complessiva della fattispecie, induce allora a ritenere interamente compensate le spese di lite relative ad entrambe le fasi.
P.Q.M.
a ccoglie in parte l’appello e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1096/2025, pubblicata il 31.10.2025 dal Tribunale di Pescara all’esito del procedimento recante R.G. n. 2423/2023, in parziale accoglimento della iniziale opposizione, con riferimento alle ordinanze 107/155/156/158/159/163, ridetermina l’importo ingiunto nella somma corrispondente al minimo edittale e pari ad euro 3.000,00 per ciascuna RAGIONE_SOCIALE stesse, confermandone per il resto la legittimità;
conferma la gravata decisione relativamente alla ordinanza nr. 157/23;
dNOME interamente compensate le spese di lite tra le parti relative sia al primo che al presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.3.2026
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NOME COGNOME COGNOME