Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30624 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30624 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8884-2023 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA RAGIONE_SOCIALE “COGNOME“, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
Differenze retributive per cambio di appalto
R.G.N. 8884/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 09/10/2024
CC
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1427/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 06/12/2022 R.G.N. 887/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
La Corte d’appello di Catania, con la sentenza in atti, accogliendo le impugnazioni svolte da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE ha riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da COGNOME NOME e condannato RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE‘ in solido al pagamento in favore dello stesso di € 1012,34 a titolo di differenze retributive dovute per la 14ma mensilità 2014/2015; la Corte ha invece rigettato il ricorso proposto dal lavoratore e l’ha condannato al pagamento delle spese processuali del doppio grado a favore degli appellanti, nella misura indicata in sentenza.
A fondamento della sentenza la Corte d’appello sosteneva che occorresse preliminarmente esaminare la questione relativa all’obbligo della PFE spa di applicare al momento della sua successione nell’appalto il CCNL UNEBA, obbligo ritenuto dal primo giudice attraverso il richiamo a precedenti sentenze del medesimo ufficio, ed ha sostenuto in proposito che: a) il lavoratore faceva parte del gruppo di lavoratori il cui contratto individuale di lavoro conteneva l’indicazione del CCNL servizi integrati multiservizi ed ai quali era stato però consentito di
manifestare la volontà di confluire nel CCNL RAGIONE_SOCIALE e che ciò si era verificato con comunicazioni formali fatti pervenire tramite l’ufficio provinciale del lavoro di Catania con effetto dal periodo di paga di maggio 2014; b) il contratto collettivo di categoria si individua sulla base del tipo di attività svolta dal datore di lavoro e non in ragione delle mansioni concrete svolte da ciascun lavoratore; c) come ritenuto dal tribunale con argomentazione non censurata dall’appellato che non ha proposto appello incidentale, la clausola sociale contenuta nel contratto di appalto non individuava un determinato tipo di contratto collettivo; d) la PFE non gestiva case di ripose, residence, case albergo, case protette, ecc. rientranti nella sfera di applicazione del CCNL UNEBA nè era iscritta alle organizzazioni datoriali stipulanti il predetto contratto collettivo; e) per quanto si ricavava dall’art. 2 del Capitolato speciale di appalto l’oggetto dello stesso riguardava quanto indicato a pagina 5, 6 e 7; f) secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di appalti pubblici la scelta del contratto collettivo da applicare rientrava nelle prerogative organizzative dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti con il solo limite che esso risultasse coerente con l’oggetto dell’appalto (Cons. di Stato 932/2017, 7449/2022); g) l’unica attività demandata al personale della PFE che comportava un contatto fisico con i pazienti dell’ospedale -da compiere in collaborazione con il personale infermieristico -era quella relativa agli atti di accudimento semplice al paziente e precisamente la pulizia del malato dopo il pasto, igiene personale del paziente e aiuto all’infermiera nel cambio della biancheria al paziente e nelle operazioni fisiologiche; tutti gli altri servizi affidati all’appaltatrice, come le pulizie di locali, attrezzature, arredi, sanificazione, trasporto rifiuti, trasporto pazienti barellati,
facchinaggio, servizi di logistica, nulla avevano a vedere con le attività contemplate nell’art.1 del CCNL UNEBA ; h) il contratto collettivo applicato dalla PFE ossia il CCNL per il personale dipendente da Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi era invece pienamente coerente con l’oggetto dell’appalto, compresa l’attività di ausilio al personale infermieristico come si ricava dall’esame dell’art. 1 del CCNL del settore imprese di pulizie e servizi integrati multiservizi nel quale figurano tutte le attività oggetto di appalto, compresi i servizi ausiliari in area sanitaria; i) non erano ravvisabili le violazioni alla clausola sociale dell’art. 36 St. lav., dell’art. 10 comma 7 e dell’art. 9 del Capitolato speciale del contratto di appalto, né dell’art. 74 lett. b) del CCNL UNEBA; l) in virtù degli accordi sindacali del 5.8.2013 e del 18.9.2013 la RAGIONE_SOCIALE aveva mantenuto il profilo professionale posseduto dal lavoratore, tenendo conto dell’anzianità pregressa e riconoscendo, oltr e ad un assegno ad personam, una retribuzione oraria superiore a quella precedentemente goduta presso la precedente società RAGIONE_SOCIALE; m) non avendo il lavoratore prodotto le buste paga relative ai periodi svolti alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE e della cooperativa Seriana 2000 (che non applicava il CCNL UNEBA), non vi erano elementi per ritenere integrata la violazione dell’art. 36 Cost; n) poiché quindi la società non era obbligata per quanto sopra esposto ad applicare il CCNL UNEBA e gli accordi sindacali non contengono alcuna specifica disposizione in ordine alla 14ma mensilità non poteva che farsi applicazione della disposizione di cui all’art. 78, che prevedeva, per gli assunti in data successiva alla stipula dello stesso CCNL, quale l’appellato, l’applicazione del TEP ( Trattamento Economico Progressivo), pacificamente applicato dalla RAGIONE_SOCIALE per determinare la 14ma mensilità degli anni oggetto del
presente giudizio; o) la regolamentazione delle spese di lite seguivano la soccombenza, per entrambi i gradi, e andavano liquidate in favore di entrambe le parti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME con quattro articolati motivi ai quali hanno resistito RAGIONE_SOCIALE Spa l’Azienda Ospedaliera per la Emergenza Cannizzaro con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria prima dell’udienza.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Col primo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione del CCNL UNEBA 08.05.2013, artt. 46, 78 e 74 , ‘Appalti Cambi Gestione’ e Allegato 2 ‘Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente CCNL nelle istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL’ -in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ‘per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro’. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. Con tale motivo il ricorrente lamenta l’errore commesso dalla Corte di appello nel riconoscere il diritto del gestore di un pubblico servizio di derogare al trattamento economico previsto dal CCNL esplicitamente applicato al rapporto.
2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 2 e 4 cpc e 1419 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ‘per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro’. Omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. , avendo la Corte sbagliato a non riconoscere l’applicazione del CCNL UNEBA anche per il passato e l’anzianità pregressa come stabilito dal giudice di primo grado (anzianità convenzionale, essendo un vecchio lavoratore).
3.Con il terzo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 36 legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro’. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c., in relazione all’art. 360 n.3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., avendo la Corte d’appello sbagliato ad individuare il CCNL di riferimento previsto dalla Clausola sociale contenuta nel capitolato di appalto.
4.- Col quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello condannato il ricorrente a pagare le spese secondo la soccombenza senza neanche intravedere i motivi validissimi che esistono alla luce della travagliata, ambigua e contorta vertenza sindacale per compensare almeno le spese di lite in caso di soccombenza del lavoratore che, utilizzato come personale sanitario nel più importante ospedale della provincia di Catania, rivendica il trattamento contrattuale e la salvaguardia del trattamento economico in godimento. La Corte di appello l’aveva condannato a pagare le spese di lite all’azienda COGNOME financo per il giudizio di primo grado
nonostante questa contumace nel giudizio di primo grado non ne avesse sostenute.
5.- I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono fondati sulla scorta di quanto affermato da questa Corte con le recenti sentenze nn. 7359/24, 7362/24, 7363/24 e 7464/24, le quali resistono alle critiche ad esse rivolte dalle parti controricorrenti, sono pienamente condivise dal Collegio e qui si richiamano integralmente anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.; dovendosi solo ribadire che il trattamento collettivo CCNL UNEBA da applicare al ricorrente, come agli altri lavoratori cui si riferiscono le sentenze citate, era individuato dallo specifico Capitolato d’appalto (oltre che dal contratto individuale) e non poteva essere derogato dalla successiva contrattazione aziendale che è quindi nulla. Il trattamento garantito dalla clausola del capitolato è quello ‘integrale’ e non quello minimo; senza che per questo possa ipotizzarsi alcuna violazione dell’art. 39 Cost. trattandosi di una clausola rivolta a sostenere la parte economica della contrattazione, second o un modello diffuso nell’ordinamento.
6.Secondo quanto affermato nella sentenze citate la problematica di fondo, sottesa ai motivi di ricorso, è infatti quella finalizzata all’accertamento del diritto del lavoratore all’applicazione integrale del CCNL RAGIONE_SOCIALE al suo contratto di lavoro stipulato con la RAGIONE_SOCIALE il 17.7.2013, in luogo del CCNL per il personale di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi applicato dalla società datrice di lavoro, per il periodo precedente e successivo al periodo di paga di maggio 2014.
In particolare, la questione fondamentale, risolta dai giudici di merito di primo e secondo grado in modo difforme e che viene sottoposta a questa Corte, è quella di verificare se il
richiamo alla contrattazione collettiva, operato dalle clausole del capitolato speciale di appalto, sia da correlare all’oggetto del CCNL cd. RAGIONE_SOCIALE ovvero a quello del CCNL UNEBA.
Prima di analizzare in concreto le disposizioni rilevanti ai fini della soluzione del suddetto problema, è opportuno precisare che, per orientamento costante di questa Corte a partire da Cass. n. 6335 del 2014, la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è parifìcata sul piano processuale a quella delle norme di diritto sicché, anch’essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all’errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato e quindi il relativo discostamento da parte del giudice di merito (fra le tante: n. 19507/2014; n. 20554/201 e, di recente n. 3883/2024).
Peraltro, è stato anche affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella complessa ricostruzione del significato dell’atto negoziale, che deve essere effettuata attribuendo preminente rilievo al canone interpretativo della comune intenzione delle parti, di cui all’art. 1363 cod. civ. (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022).
Orbene, nella specie, i dati da cui partire sono rappresentati, in primo luogo, dagli articoli 9 e 10 del capitolato
speciale di appalto che costituisce, unitamente al bando di gara e al disciplinare di gara, la lex specialis per le parti e la fonte dei rispettivi obblighi contrattuali.
L’art. 9 stabilisce: ‘L’impresa aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell’occupazione conseguenti a cambi di gestione come previsti nei relativi CCNL’.
L’art. 10 prevede: ‘L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare il servizio con personale qualificato, nel rispetto integrale del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari e degli accordi territoriali stipulati nell’ambito del suddetto contratto’.
La natura di tali disposizioni è quella di essere ‘clausole sociali’ di fonte contrattuale, analogamente all’art. 36 St. lav. di fonte legale, finalizzate a garantire sia la tutela dei livelli occupazionali, sia gli standards minimi di trattamento economico-normativo nei casi di avvicendamento tra imprese nella esecuzione di un appalto.
Premesso che la clausola di cui all’art. 10 menzionato non riguarda esclusivamente l’obbligo dell’appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di categoria e di zona, ma individua, sia pure senza specificarlo, un determinato contratto collettivo da rispettare integralmente, il problema, come si è detto, è quello di accertare a quale di questi contratti collettivi le Parti abbiano voluto fare riferimento con l’inciso ‘personale dipendente da imprese esercenti servizi sociosanitari’.
La Corte territoriale, su tale punto, ha ritenuto corretto individuare come contratto collettivo menzionato nell’art. 10 quello denominato ‘CCNL RAGIONE_SOCIALE‘, nel cui oggetto figurano ‘i servizi ausiliari in area sanitaria’ (si ripor ta
l’art. 1 del CCNL: ).
Se, però si ha riguardo all’oggetto del capitolato speciale di appalto nella sua integrità (), il procedimento di sussunzione operato dalla Corte distrettuale non appare condivisibile, perché riduttivo, sia sotto un profilo soggettivo che oggettivo.
Con riguardo al primo aspetto, deve osservarsi che la disposizione del capitolato di appalto è molto selettiva in ordine all’identificazione del personale (dipendente da imprese
esercenti servizi sociosanitari) per cui il riferimento è ad una categoria di lavoratori ben delineata da profili professionali specifici e per alcuni versi specialistici, difficilmente comparabile con quello regolato dal CCNL Multiservizi che abbraccia senza dubbio categorie più ampie di lavoratori.
17. Per quanto concerne il secondo aspetto, va rilevato che l’oggetto del capitolato di appalto è maggiormente aderente all’ambito applicativo del CCNL UNEBA (servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.); servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati; servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo assistenziali, Comunità alloggio, Gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per persone con disabilità comunque denominati (Istituti assistenziali, Centri per la riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Centri socio-educativi, Comunità alloggio, residenze sanitarie assistenziali, assistenza domiciliare, Centri diurni disabili, Residenze sanitarie disabili, ecc.); servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (Case di riposo, Residence, Case-albergo, Centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per anziani non autosufficienti, comunque denominati (Case protette, Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni integrati, Assistenza domiciliare integrata, ecc.); attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati) in quanto le attività professionali che si richiedevano agli operatori erano corrispondenti a quelle contemplate nel suddetto contratto collettivo e comportavano una assistenza ed un contatto diretto, da parte dei lavoratori, sia pure mediato dalla presenza del personale infermieristico, con il paziente che non può certo
rientrare nell’oggetto estremamente generico del CCNL RAGIONE_SOCIALE
Ciò acclarato, ne consegue che l’obbligo del rispetto integrale per la PFE spa del CCNL UNEBA derivava dall’art. 10 del capitolato speciale di appalto che prevedeva una obbligazione a favore di un terzo, desumibile dalla interpretazione della clausola contrattuale: impegno assunto dalla impresa subentrante con la sottoscrizione del capitolato stesso.
Tale elemento contrattuale era chiaramente determinabile, per quanto sopra detto, avendo riguardo ai canoni di correttezza e buona fede che devono presiedere anche la fase dell’esecuzione del contratto (per tutte Cass. n. 22819/2010).
E la circostanza che, anche in primo grado, fosse stata affermata la mancata precisa individuazione del contratto collettivo da applicare nel capitolato speciale di appalto e la relativa statuizione non era stata impugnata dal lavoratore, non era certo preclusiva ad un esame della stessa in grado di appello in quanto, avendo poi il Tribunale ritenuto corretti sia il riferimento che la applicazione del CCNL UNEBA, il lavoratore stesso, sul punto, non poteva essere considerato soccombente perché totalmente vittorioso in primo grado e, pertanto, non aveva alcun interesse ad impugnare la pronuncia con il gravame incidentale.
Per concludere, infine, va precisato che la suddetta individuazione del contratto collettivo da applicare nel cambio appalto in quello RAGIONE_SOCIALE (e non in quello RAGIONE_SOCIALE), attraverso il capitolato speciale di appalto, trova un riscontro in due circostanze di fatto: a) al ricorrente, con esclusione della parentesi lavorativa svolta con
la RAGIONE_SOCIALE SerianaRAGIONE_SOCIALE era stato applicato in precedenza il CCNL RAGIONE_SOCIALE, come risulta dalla certificazione della RAGIONE_SOCIALE attestante l’anzianità e l’inquadramento nel livello 4S del suddetto CCNL; b) successivamente all’Accordo Sindacale del 16.7.2014, proprio dalla RAGIONE_SOCIALE è stata indicata nelle buste paga del ricorrente l’applicazione del CCNL UNEBA (mansioni di Ausiliario Socio sanitario specializzato) anche se poi non attuato per il calcolo della retribuzione: ciò rende fondata anche la censura di cui al primo motivo circa la delimitazione del thema decidendum, operata dalla Corte territoriale, dalla data di assunzione del luglio 2013 all’aprile del 2014 sull’erroneo presupposto della sopravvenuta applicazione integrale del CCNL UNEBA.
Ne consegue, che per quanto attiene al pagamento della 14ma mensilità, che costituisce la specifica voce retributiva in discussione in questa causa, la Corte di appello abbia errato a sostenere che essa non fosse da calcolare sulla base del CCNL UNEBA.
23.- I primi tre motivi vanno, pertanto, accolti restando assorbita la trattazione del quarto concernente le statuizioni sulle spese di lite.
24.- Dell’impugnata sentenza s’impone, pertanto, la cassazione in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione di quanto in motivazione specificato.
25.- Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo, assorbito il quarto; cassa la sentenza in relazione ai motivi
accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 9.10.24