Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36413 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36413 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25031/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 1684/2019 depositata il 18/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di NOME COGNOME, per la cassazione della sentenza n. 16842019, emessa dalla Corte d’Appello di Genova in data 23.7.2019, pubblicata il 18.12.2019, con la quale la corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni per diffamazione e calunnia proposta dai ricorrenti nei confronti del COGNOME.
Resiste il NOME con controricorso illustrato da memoria.
Questi fatti per quanto ancora di rilievo in questa sede: la RAGIONE_SOCIALE, della quale il ricorrente COGNOME è legale rappresentante, nel 2002 acquistava un immobile dal NOME e dalla moglie di questi; nel 2005 il NOME veniva fermato alla frontiera, al confine con la Svizzera, e -sottoposto a una perquisizione personale -era trovato in possesso di oltre 200.000 € in contanti; dichiarava in quella occasione alla Guardia di Finanza che la somma costituiva la parte ‘in nero’ del prezzo di quella compravendita.
Seguiva un accertamento fiscale a carico del RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE, all’esito del quale i ricorrenti ricevevano un avviso di rettifica e liquidazione di un maggior importo relativo alla imposta di registro relativa all’atto di compravendita, della quale veniva contestata loro la (parziale) evasione.
La società formulava domanda di accertamento con adesione e chiedeva l’annullamento dell’avviso, adducendo la falsità delle dichiarazioni rese dal NOME sulle quali si fondava l’accertamento tributario; quindi, otteneva l’annullamento dell’accertamento,
stante il decorso dei termini di decadenza per l’accertamento della maggiore imposta di registro.
Conclusosi il procedimento tributario, nel 2009 il RAGIONE_SOCIALE e la società introducevano l’azione civile nei confronti del NOME, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la lesione dell’onore e della reputazione conseguenti alle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza.
Il COGNOME, nel costituirsi in giudizio, confermava che quei 200.000 € erano stati versati in più rispetto a quanto indicato nell’atto, e che erano stati versati ‘in nero’; negava inoltre che gli attori avessero subito alcun pregiudizio, avendo ottenuto l’annullamento in autotutela di quell’avviso di accertamento e della cartella esattoriale, notificati anche a lui come condebitore in solido, proprio sulla base del giudicato positivo ottenuto dagli attori davanti al giudice tributario.
La sentenza impugnata riferisce che il tribunale rigettava la domanda dei ricorrenti, qualificata come volta ad ottenere il risarcimento dei danni da diffamazione, ritenendo che gli attori non avessero provato né la falsità delle dichiarazioni rese dal NOME, né il danno subìto.
La Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda, affermando che gli appellanti non hanno dato la prova della falsità delle dichiarazioni rese dal NOME alla Guardia di finanza e precisando che rientra nell’onere probatorio gravante sull’attore anche l’onere di dimostrare che il denunciante avesse la consapevolezza dell’innocenza del denunciato, nei termini particolarmente rigorosi richiesti per la configurabilità del reato di calunnia, perché il mero errore o anche il semplice dubbio sulla colpevolezza del denunciato esclude la presenza dell’elemento soggettivo e dunque la configurabilità dell’illecito civile.
9.1. La sentenza impugnata ha escluso altresì che la contraddittorietà e la falsità delle dichiarazioni si possa evincere
dalla sola linea difensiva del COGNOME, aggiungendo che nel contratto di compravendita si dà atto che il pagamento è avvenuto precedentemente all’atto e che lo stesso non indica la modalità di pagamento. Aggiunge che la quietanza cui fa riferimento il contratto non costituisce la prova della coincidenza tra il prezzo effettivamente pattuito tra le parti e quello dichiarato al AVV_NOTAIO, e ne esclude l’idoneità a comprovare la falsità delle dichiarazioni rese dal COGNOME.
9.2. La sentenza non affronta il profilo della prova del danno avendo ritenuto assorbente la mancata prova, da parte degli attori, dell’elemento soggettivo dell’illecito.
Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte.
La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale, all’esito della quale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che gli appellanti fossero gravati dall’onere della prova di circostanze da cui desumere la falsità della dichiarazione resa dal COGNOME. Affermano che il contenuto della prova di dichiarazioni lesive dell’onore e della reputazione, consiste semplicemente nella prova della esistenza e del contenuto delle dichiarazioni, con le quali si attribuiva alla società e al suo amministratore la commissione di un illecito tributario, insito nella pattuizione e nell’erogazione di un prezzo d’acquisto maggiore rispetto a quello indicato nell’atto notarile.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2730, 1417 e 2722 c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che gli appellanti non avessero comunque dimostrato la falsità della dichiarazione resa dal NOME alla Guardia
di finanza, pur avendo essi prodotto la copia del contratto, in cui era indicato un prezzo minore, e comunque per aver ritenuto provata la simulazione relativa del contratto di compravendita quanto al prezzo sulla base di elementi meramente indiziari pur essendo un mezzo di prova non utilizzabile in un giudizio tra le parti contraenti.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. e dell’articolo 2 della Costituzione, per aver ritenuto la Corte d’appello che l’onere della prova dell’elemento soggettivo del dolo in capo al COGNOME ricadesse sugli appellanti, mentre avrebbe dovuto ritenere sufficiente la prova della sola colpa, avendo contestato gli appellanti al NOME il fatto illecito, extracontrattuale, costituito dalla lesione del loro onore e della reputazione nell’addebitare loro la commissione di un illecito tributario.
Con il quarto motivo i ricorrenti tornano a denunciare la violazione dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che gli appellanti fossero tenuti a chiedere la prosecuzione della rogatoria internazionale, finalizzata ad acquisire la copia dell’assegno che NOME sosteneva essere stato utilizzato per il pagamento del prezzo della compravendita, anche se la rogatoria serviva in realtà a dimostrare la fondatezza dell’eccezione di veridicità delle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza proposta dal COGNOME, in relazione alla quale gli appellanti non erano gravati da alcun onere.
Con il quinto motivo denunciano la violazione dell’articolo 115 c.p.c. e dell’articolo 2 della Costituzione, per aver la Corte d’appello di Genova ritenuto che l’espressione ‘pagamento in nero’ non fosse lesiva dell’onore e della reputazione degli appellanti perché non indicava in maniera univoca un pagamento in contanti ma semplicemente un pagamento sottratto alla imposizione fiscale, senza considerare che questa espressione è notoriamente
considerata come indicativa di un pagamento sottratto alla imposizione fiscale proprio perché effettuato in contanti. Quindi sottolineano che la lesione dell’onore e della reputazione degli appellanti doveva comunque ritenersi sussistente, in quanto l’espressione era sicuramente idonea a creare nel destinatario la percezione che i due soggetti indicati avessero commesso un illecito tributario.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo e il terzo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati, perché correttamente la corte d’appello ha posto in capo ai ricorrenti l’onere della prova che ha ritenuto, con valutazione in fatto non in questa sede sindacabile, non essere stato soddisfatto- del dolo rispetto alle dichiarazioni rese dal COGNOME, che potevano rilevare, come fonte di danno per terzi, solo se volte ad attribuire ad un terzo un comportamento dotato di penale rilevanza nella consapevolezza della falsità delle dichiarazioni stesse.
Deve escludersi infatti che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio ad un pubblico ufficiale possano integrare gli estremi della diffamazione e poter esser fonte di responsabilità civile in capo a chi le ha rese, mancando il presupposto della comunicazione con più persone volta alla diffusione della notizia.
Tuttavia, esse possono rilevare anche in sede civilistica, fondando la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. di chi le ha rese, se idonee ad integrare gli estremi della calunnia, e cioè se volte ad attribuire ad un terzo comportamenti di penale rilevanza nella consapevolezza della falsità delle dichiarazioni stesse.
Il secondo motivo è infondato.
L’onere probatorio a carico dell’attore che agiva chiedendo la condanna della controparte per il danno procuratogli a causa di dichiarazioni calunniose, ha ad oggetto la prova della calunnia, e non la prova contraria di una eventuale simulazione contrattuale.
La dichiarazione del venditore, contenuta nel contratto di compravendita, di aver ricevuto, già prima della firma del contratto e fuori da alcun controllo da parte del AVV_NOTAIO rogante, un importo a titolo di prezzo per il bene oggetto della vendita, se costituisce quietanza rispetto all’avvenuta corresponsione del prezzo indicato in contratto, non esclude la possibilità che una eventuale differenza sia stata pattuita e corrisposta in sede diversa, e quindi non costituisce prova della falsità della dichiarazione del venditore che sostiene di aver percepito per quella vendita un importo diverso e maggiore, non previsto dal contratto.
Il quarto e il quinto motivo, anch’essi esaminabili congiuntamente in quanto connessi, non colgono il punto essenziale della decisione: non è determinante se la differenza tra il prezzo di vendita indicato nel contratto e quello effettivamente corrisposto sia stato pagato con assegno circolare o in contanti, ciò che rileva è se la dichiarazione secondo la quale il prezzo di vendita fosse diverso e superiore a quanto risultante dal contratto fosse o meno falsa.
Che la dichiarazione, relativa all’aver percepito un prezzo di vendita superiore e in parte non risultante dall’atto, con conseguente illecito fiscale in capo alle parti della compravendita, fosse falsa e calunniosa non è stato provato dai ricorrenti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi euro 3.544,30 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 24