Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14365 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14365 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12079/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME [ elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calc ricorso
-ricorrente – contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in Ancona, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, ch la rappresenta e difende giusta procura speciale in calc controricorso
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 574/202 depositata il 3/4/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/3/2024 Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Ancona, dopo aver pronunciato, in data 20 genna 2021, sentenza parziale di cessazione degli effetti civil matrimonio contratto da COGNOME NOME COGNOME e I COGNOME NOME.G. COGNOME I, con
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mensili. gennaio 2022, con le quali gli ex coniugi avevano convenuto che il versasse alla COGNOME un assegno di divorzio pari a C 100 M.O. G.G. sentenza definitiva n. 54/2022 pubblicata in data 18 ?ala pliBblicazione 23/05/2024 dava atto delle condizioni concordate dalle parti all’udienza dell’il
La Corte d’appello di Ancona, a seguito dell’impugnazione presentata dal COGNOME NOMECOGNOME riteneva ammissibile il gravame, poiché l’appellante aveva prospettato fatti, sopravvenuti rispetto alla situazione esistente al momento dell’accettazione della proposta conciliativa, che avevano modificato le condizioni economiche delle parti e non anche la volontà di impugnare la transazione.
Riteneva che la situazione economica degli ex coniugi fosse sostanzialmente invariata rispetto a quella sulla cui base erano stat definiti gli accordi raggiunti all’udienza del 11 gennaio 2021, recepit nella sentenza di divorzio, non essendo intervenute nel frattempo modifiche tali da giustificare l’applicazione dell’art. 9 I. 898/1970.
Constatava, in particolare, che con l’atto di cessione del 15 giugno 2022 gli ex coniugi avevano inteso definire a titolo transattivo l divisione della casa familiare, in comproprietà, e la pretesa de
NOMECOGNOME di pagamento di un’indennità per il mancato godimento del medesimo appartamento, mediante il trasferimento da parte del G.G. alla M.O. della sua quota parte del bene immobile dietro il corrispettivo di C. 7.000, concordato tra le parti tenendo conto de valore della porzione immobiliare ceduta e dei crediti vantati all’epoca dalla cessionaria e così soddisfatti.
Escludeva, di conseguenza, che si fosse verificato alcun cambiamento in mellus per la COGNOME M.O. COGNOME tale da giustificare una modifica delle condizioni di divorzio, rilevando altresì che la mancata impugnazione dell’atto di cessione a titolo transattivo impediva qualsiasi valutazione in ordine al suo contenuto, cosicché rimaneva preclusa la possibilità di attribuire al prezzo convenuto dalle parti un carattere vantaggioso per l’appellata.
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Numero sezionale 1286,2024 Numero COGNOME coLta COGNOME nerale e Riteneva, infine, che l’assenza di qualsiasi riferimento, COGNOME rinte no 143E5,2 ala COGNOME 024 pubi) r cazione 23/05/2024 dell’accordo transattivo, all’assegno divorzile in precedenza stabilito e la mancata previsione di una qualche modifica al riguardo costituissero indice della volontà dei coniugi di reputare che l’accordo transattivo non incidesse sull’assegno divorzile già riconosciuto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 3 aprile 2023 prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso COGNOME NOME
Ambedue le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis.1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 1, e 5, comma 6, I. 898/1970, perché la Corte d’appello ha considerato il giudizio promosso dal
G.G. come un procedimento di modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio ex art. 9 I. 898/1970, circoscrivendo di conseguenza le proprie valutazioni all’incidenza delle circostanze sopravvenute rispetto all’assetto economico patrimoniale risultante dalla pronunzia del primo giudice, piuttosto che come un’impugnazione volta a ottenere la modifica delle statuizioni contenute all’interno della decisione del tribunale, all’esito di u nuova ed autonoma valutazione dei presupposti giustificativi della concessione dell’assegno divorzile o della sua entità.
La sentenza impugnata, inoltre, non può essere condivisa – a dire di parte ricorrente – laddove ha ritenuto che il prezzo di cessione non potesse essere valutato quale attribuzione vantaggiosa per la beneficiaria dell’assegno, perché ha dato rilievo esclusivo all presunta – e sempre contestata – pretesa creditoria che era stata vantata dalla RAGIONE_SOCIALE M.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE non ha valutato che quest’ultima beneficiava e avrebbe continuato a beneficiare di una permanente e rilevante utilità, che incideva in misura positiva e significativa sulle
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capacità patrimoniali e reddituali, né ha considerato Dat2p u l b9licazI on e 23/05/2024 cessione dei diritti immobiliari non aveva tenuto conto dell’assegno divorzile che era stato attribuito alla COGNOME M.O. r il cui riconoscimento
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rimaneva impregiudicato.
Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.
5.1 La Corte distrettuale ha espressamente spiegato di ritenere ammissibile l’appello presentato dal COGNOME NOME.COGNOME perché l’appellante aveva “prospettato un fatto sopravvenuto rispetto alla situazione esistente al momento dell’accettazione della proposta conciliativa avanzata ai coniugi dal primo giudice che avrebbe modificato le condizioni economiche dei coniugi nel corso dello stesso giudizio”; nel fornire una simile spiegazione i giudici distrettuali hanno fatt espresso richiamo alla pronuncia di questa Corte n. 29290/2021, la quale ha chiarito che nel giudizio di divorzio, sebbene la domanda di assegno debba essere proposta nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta, resta esclusa la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all’assegno sia maturati nel corso del giudizio anche in grado di appello, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità d modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto (Cass. 29290/2021).
Le considerazioni compiute dai giudici distrettuali muovono dall’implicito presupposto che la sentenza del primo giudice fosse stata pronunciata a seguito di domanda congiunta dei coniugi ed in applicazione del disposto dell’art. 4, comma 16, I. 898/1970, applica bile ratione temporis.
Ora, l’accordo sotteso a una simile domanda rispetto ai rapporti economici e alla scelta dell’iter processuale ha valore negoziale processuale, rimanendo così esclusa la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie come iniziativa comune e
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ro di.raccglta rerale paritetica rinunciabile soltanto ad opera di entrambi Nume COGNOME 143E5,2024 i conJuqi ( tr, ilata -pubt icazione 23/05/2024 Cass. 19540/2018, Cass. 10463/2018, Cass. 6664/1998).
Per questo motivo l’impugnazione, altrimenti impedita dal puntuale recepimento dell’accordo negoziale intervenuto fra le parti, è stata giudicata ammissibile, al limitato scopo di “verificare se e in quale misura le dedotte circostanze sopravvenute abbiano alterato il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, consensualmente stabilito all’udienza del 11.01.2022 e recepito nella sentenza impugnata onde adeguare l’obbligo contributivo alla nuova situazione patrimoniale” (punto 3.1 della decisione impugnata).
È vero che la Corte distrettuale ha menzionato l’art. 9 I. 898/1970, ma lo ha fatto in senso atecnico, per giustificare la riapertura d dibattito sull’assegno, nonostante l’accordo unilateralmente revocato.
L’odierno ricorrente, nel lamentare che la Corte di merito abbia limitato la propria valutazione alle modifiche sopravvenute delle condizioni economiche delle parti, piuttosto che eseguire una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno, mostra di non considerare i limiti che derivavano dalla natura della decisione impugnata ai poteri cognitivi del giudice di appello e di non cogliere, di conseguenza, la ratio decidendi che sta alla base di una simile decisione.
5.2 La Corte d’appello, dopo aver rilevato che i coniugi avevano inteso definire a titolo transattivo la COGNOME divisione COGNOME della ex COGNOME casa familiare, di cui erano comproprietari, e la pretesa del COGNOME G.G. di pagamento di un’indennità per il mancato godimento dell’appartamento mediante il trasferimento da parte dell’uno in favore dell’altra della sua quota parte del bene immobile, ha riscontrato che la cessionaria all’epoca vantava crediti nei confronti dell’ex coniuge per complessivi C 43.873,97, crediti che erano stati
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oggetto di trattative fra le parti, al pari della q u a aiVigadriaccgég gangale 143E5’2024 i ala pu b blicazione 23/05/2024 prezzo della quota.
Ha ritenuto, di conseguenza, che non si fosse verificato alcun cambiamento in melius per la COGNOME M.O. COGNOME tale da giustificare una modifica delle condizioni di divorzio, dato che la donna aveva visto soddisfatti in questo modo i crediti vantati in precedenza nei confronti dell’ex coniuge a seguito di una cessione della quota di quest’ultimo a un prezzo congruo.
A fronte di questa ricostruzione, analitica e motivata, della situazion patrimoniale delle parti, la doglianza, nella sua ultima parte, intend nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).
6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e della tabella 12 del D.M. 147/2022, poiché la Cort d’appello ha liquidato le spese di lite tenendo conto dei valori propr dello scaglione corrispondente alle cause di valore indeterminabile, senza considerare che il valore della causa, ai sensi dell’art. comma 1, cod. proc. civ., era pari a C 2.400, dato che l’assegno divorzile ammontava a C 100 mensili.
7. Il motivo è fondato.
Infatti, per quanto riguarda la domanda diretta a ottenere l’assegno di divorzio (o, come nel caso di specie, la sua revoca), pur no avendo questo assegno natura strettamente alimentare, il valore della causa si determina ai sensi dell’art. 13, comma 1, cod. proc. civ., che disciplina il valore delle cause relative ad assegni alimenta (Cass. 3826/1977, Cass. 1869/1976).
Nel caso di specie il valore della controversia era pari a C 2.400, dat che l’appellante aveva domandato che fosse escluso l’assegno di divorzio di C 100 mensili riconosciuto dal tribunale, e di esso doveva tener conto nell’individuazione dello scaglione di riferimento
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ume diccolta gircale ro COGNOME
per la liquidazione delle spese giudizia li (COGNOME e COGNOME i ciu, ata plibblicazione 2105/2024 previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità). 8. La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata nei limiti indicati, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 196/2003 in quanto imposto dalla legge.