Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21476 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
1.La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, che aveva riconosciuto in favore di NOME COGNOME, dipendente del RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALE‘immissione nei ruoli RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE , il diritto al ricalcolo del TFS con l’inclusione del servizio prestato dal 1° agosto 1978 al 12 giugno 1985, non in ruolo, quale infermiere in convenzione presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, prospettando un motivo di diritto.
NOME AVV_NOTAIO ha proposto controricorso, illustrato da memoria.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE ha prospettato ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale Campania 28 aprile 1978, n. 10. Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 1 ed 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 8 marzo 1968, n.152; RAGIONE_SOCIALE articoli 1 e 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 207/85′.
Ha dedotto che per gli effetti RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania n. 10 del 1978, oggetto RAGIONE_SOCIALE‘equiparazione a fini economici tra il personale in regime di convenzione e il personale paramedico in servizio presso i RAGIONE_SOCIALE
sarebbe stato il solo trattamento strettamente retributivo e non anche gli istituti di natura previdenziale, tra cui rientra il trattamento di fine servizio (legge n. 207 del 1985).
I soli ratei di trattamento di fine servizio a cui il AVV_NOTAIO avrebbe avuto diritto sarebbero stati quelli maturati in capo al dipendente a far data dalla sua immissione in ruolo presso l’RAGIONE_SOCIALE, e non anche quelli maturati durante il periodo di servizio non in ruolo prestato in base ad una convenzione con il RAGIONE_SOCIALE (le cui competenze erano state successivamente trasferite all’RAGIONE_SOCIALE).
Il motivo è infondato, in conformità a precedente di questa Corte (Cass. n. 14626/2024), che deve intendersi qui richiamato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e al quale si intende dare continuità.
L’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania n. 10 del 1978 ha previsto: ‘La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’RAGIONE_SOCIALE la convenzione di cui all’articolo 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 17 agosto 1974, n. 386, per l’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘assistenza ospedaliera da parte dei RAGIONE_SOCIALE‘.
Con detta convenzione doveva essere determinato l’importo complessivo per l’assistenza ospedaliera, ivi compreso l’onere e i modi per l’assunzione da parte dei policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che avesse espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e fosse regolarmente iscritto agli Uffici di collocamento.
‘ Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i RAGIONE_SOCIALE‘.
Si è in proposito evidenziato che i principi affermati da Cass. n. 8111 del 1995 (richiamati dal ricorrente) devono confrontarsi con il quadro normativo successivo.
Va considerato che la legge regionale n. 10 del 1978 è stata abrogata dall’art. 2, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29, all. A.
Inoltre, l’affermazione contenuta nella sentenza n. 8111 del 1995, secondo cui a favore RAGIONE_SOCIALEa interpretazione proposta ‘depone anche il rilievo che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, Cost. le Regioni ordinarie hanno competenza legislativa in materia di ordinamento d egli uffici e RAGIONE_SOCIALE enti amministrativi’ non corrisponde all’attuale
quadro costituzionale, nel quale le regole del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (tutti) e il trattamento di fine servizio o rapporto sono di competenza legislativa statale esclusiva.
Nella fattispecie in esame, pertanto, trovano applicazione i principi enunciati, da ultimo, da Cass. n. 27427 del 2020, sull’automatismo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali.
Ed infatti, il principio RAGIONE_SOCIALE‘automatismo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116, cod. civ., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione RAGIONE_SOCIALE‘automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Ente previdenziale alla percezione dei contributi, circostanza che non emerge nella fattispecie in esame.
In occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe unità sanitarie RAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e, in base alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘ente ospedaliero.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese tra l’RAGIONE_SOCIALE ed il AVV_NOTAIO seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre nessuna statuizione sulle spese va emessa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese nei confronti di NOME COGNOME, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte