Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9543 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9543 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 10839/2018 proposto da:
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA – RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliato per legge in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
COGNOME , rappresentata e RAGIONE_SOCIALE dall’AVV_NOTAIO ed elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-controricorrRAGIONE_SOCIALE–
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, n. 4287/2017, pubblicata il 3 ottobre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha proposto opposizione contro l’ordinanza ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 emessa dal RAGIONE_SOCIALE , poi RAGIONE_SOCIALE per ottenere la restituzione di € 6.882,27, a lei corrisposti in eccedenza a titolo di trattamento di fine rapporto.
Essa ha dedotto che:
aveva lavorato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, allora incardinato presso il RAGIONE_SOCIALE dal 25 febbraio 1982 al 1° ottobre 2004, data in cui era transitata per legge nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE, alle dipendenze del quale aveva lavorato fino al 31 ottobre 2006;
era illegittima la procedura utilizzata; era infondata la pretesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 8409/2014, ha accolto il ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ( ex RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 4287/2017, ha rigettato.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME si è RAGIONE_SOCIALE con controricorso, successivamRAGIONE_SOCIALE illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo parte ricorrRAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione degli artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973 e la falsa applicazione degli artt. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 70 del 1975, 6, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 554 del 1988 e 2112 c.c.
La corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la pretesa restitutoria RAGIONE_SOCIALEa P.A. fosse infondata sul presupposto che il TFR spettante alla dipendRAGIONE_SOCIALE
cessata avrebbe dovuto essere computato secondo il criterio di cui all’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 70 del 1975, anche relativamRAGIONE_SOCIALE al periodo di servizio dalla medesima prestato presso i ruoli RAGIONE_SOCIALEo Stato sino al 30 settembre 2004 e, quindi, prima del transito nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘istitu ito RAGIONE_SOCIALE pubblico non statale RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE).
Al contrario, sostiene il RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto avvalersi, con riferimento al tempo in cui aveva lavorato per lo Stato, del metodo di calcolo stabilito dagli artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973.
Il giudice di appello sarebbe giunto a tale esito applicando l’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 554 del 1988, che, invece, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa P.A. ricorrRAGIONE_SOCIALE, non avrebbe dovuto trovare spazio, anche perché il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa controricorrRAGIONE_SOCIALE presso il CRA sarebbe avvenuto ai sensi del successivo d.lgs. n. 454 del 1999.
Sarebbe venuto in rilievo, piuttosto, il d.P.C.M. n. 716 del 1994 il quale, all’art. 20, prescriveva che, per consentire la mobilità del personale nelle more RAGIONE_SOCIALE‘emanazione del primo bando, la normativa vigRAGIONE_SOCIALE alla data di entrata in vigore del detto d.P.C.M. sarebbe stata applicabile sino al 28 febbraio 1995. Pertanto, tale normativa non avrebbe potuto riguardare la fattispecie, considerato che la controricorrRAGIONE_SOCIALE sarebbe passata al CRA dal 1° ottobre 2004.
In realtà, sarebbe stato necessario fare riferimento al d.lgs. n. 80 del 1998 che, agli artt. 31 ss., non avrebbe contemplato nessuna tutela del maggior trattamento di fine rapporto spettante alla data del trasferimento presso altra P.A.
Non avrebbe potuto trovare spazio neppure l’art. 2112 c.c.
La doglianza è infondata.
Il rapporto di lavoro del personale trasferito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del d.lgs. n. 454 del 1999, alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALEa soppressione del ruolo del personale degli RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, è unico, avendo la disciplina legislativa configurato la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa anzianità di servizio; ne consegue che anche il trattamento di fine servizio va liquidato unitariamRAGIONE_SOCIALE, ai sensi
RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 70 del 1975, senza frazionare il periodo di lavoro svolto presso il RAGIONE_SOCIALE, per il quale liquidare l’indennità di buonuscita, da quello successivo alle dipendenze del CRA, per il quale liquidare l’indennità di anzianità (Cass., Sez. L, n. 26935 del 13 settembre 2022; Cass., Sez. L., n. 26687 del 9 settembre 2022; Cass., Sez. L, n. 11132 del 27 aprile 2023, non massimata).
La vicenda di causa è disciplinata dal d.lgs. n. 454 del 1999, ‹‹Riorganizzazione del settore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 15 marzo 1997, n. 59››, che, all’art. 1, ha istituito il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del RAGIONE_SOCIALE, con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 9, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa stessa legge, a decorrere dalla data di approvazione RAGIONE_SOCIALEo statuto e dei regolamenti di organizzazione del CRA (previsti dal precedRAGIONE_SOCIALE art. 7) è stato soppresso il ruolo del personale degli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (di cui all ‘art. 51 del d.P.R. n. 1318 del 1967) ed il personale è stato trasferito nel ruolo organico del CRA, «mantenendo l ‘ anzianità di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti».
La disciplina legislativa è, dunque, chiara nel configurare la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa anzianità di servizio.
La pretesa RAGIONE_SOCIALEa P.A. ricorrRAGIONE_SOCIALE di frazionare, ai fini del trattamento di fine servizio, il periodo di lavoro svolto presso il RAGIONE_SOCIALE da quello successivo alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) – liquidando per il primo l’indennità di buonuscita e per il secondo l’indennità di anzianità – è in contrasto tanto con l’unicità del rapporto di lavoro quanto con il riconoscimento presso l’RAGIONE_SOCIALE di destinazione RAGIONE_SOCIALEa pregressa anzianità maturata alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa anzianità di servizio, in mancanza di qualunque diversa disposizione, non può che valere anche ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa indennità di cui all’art . 13 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 70 del 1975.
La statuizione resa è, per quanto esposto, conforme a diritto, anche se va precisato che sono prive di decisività le critiche concernenti il richiamo, compiuto nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, a scopo chiaramRAGIONE_SOCIALE meramRAGIONE_SOCIALE rafforzativo, alla disciplina dei processi di mobilità di cui all’art . 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 554 del 1988 e ad altre ipotesi di mobilità diverse da quella oggetto di causa.
2) Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Si attesta che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A. ricorrRAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ), in quanto viene in rilievo la posizione di un RAGIONE_SOCIALE pubblico non tenuto a pagare il detto contributo, in quanto ammesso al beneficio RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrRAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 5 marzo