Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7184 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7184 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5211-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE PIO DA PIETRELCINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2216/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 12/12/2022 R.G.N. 800/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
R.G.N. 5211NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
Rilevato che:
La Corte d’Appello di Bari ha accolto in parte l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘), riformando la sentenza di primo grado limitatamente al calcolo, in u na somma inferiore, dell’importo spettante all’appellato, NOME COGNOME (dirigente biologo), a titolo di trattamento di fine rapporto.
La Corte territoriale, riconosciuto esistente l’errore di calcolo in cui era incorso il Tribunale, ha provveduto alla correzione dello stesso ed ha rigettato i restanti motivi di impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE in base alle seguenti argomentazioni: ha giudicato generica la censura sulla errata inclusione, nella base di calcolo del t.f.r., di una serie di emolumenti ‘del tutto occasionali’ (tra cui l’indennità ospedaliera, l’indennità di rischio ecc.), osservando che l’RAGIONE_SOCIALE aveva evidenziato le annualità i n cui gli emolumenti erano stati versati mentre il carattere continuativo o non occasionale RAGIONE_SOCIALE relativa corresponsione doveva essere valutato nell’ambito delle singole annualità, in relazione allo specifico accantonamento annuo; ha ritenuto correttamente inclusi nella base di calcolo del t.f.r. le voci denominate compartecipazioni e/o incentivazioni, in quanto espressamente riportate in busta paga e utili ai fini RAGIONE_SOCIALE contribuzione RAGIONE_SOCIALE, ed anche le somme indicate in busta paga sotto la dicitura ‘camere singole’, in quanto compensi che trovavano causa nel rapporto di lavoro subordinato; ha confermato la correttezza del calcolo al lordo delle differenze spettanti sul t.f.r.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrati da memoria. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per motivazione apparente, per avere la Corte d’appello omesso di valutare elementi di prova decisivi sulla natura occasionale di alcuni emolumenti percepiti dal COGNOME nel corso del rapporto di lavoro, come confermato dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio (elaborato definitivo) che reca (in appositi schemi riprodotti nel corpo del ricorso per cassazione alle pp. 5-15) la individuazione dei singoli mesi in cui gli stessi sono stati corrisposti.
Il motivo non può trovare accoglimento atteso che, non solo non prospetta anomalie motivazionali riconducibili alla violazione di legge di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., come delineata dalle S.U. di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, ma neppure intercetta la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello, che ha giudicato generico il motivo di impugnazione sul punto poiché non corredato dagli elementi esplicativi necessari ai fini RAGIONE_SOCIALE dedotta occasionalità degli emolumenti. L’attuale ricorrente ignora tale ratio decidendi e critica la sentenza per omesso esame di elementi di prova (buste paga prodotte dalla controparte) e dei dati risultanti dalla relazione del c.t.u., non solo al di fuori del perimetro di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., ma senza contraddire o smentire la ratio de lla statuizione d’appello, atteso che la affermata genericità deve ritenersi correlata non solo alla mancata indicazione delle singole mensilità in cui le indennità sono state versate ma anche alla omessa esplicazione delle ragioni per cui i versamenti sono stati
eseguiti con le cadenze riportate nel prospetto. La sentenza rileva, comunque, che nessuna contestazione è stata mossa dalla parte ricorrente rispetto al numero dei versamenti mensili accertato dal c.t.u. per i singoli emolumenti, il che conferma la assolu ta genericità dell’originario motivo di appello e dell’attuale motivo di ricorso per cassazione.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 e 2727 e segg. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 numero 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di appello esaminato i fatti e i documenti prodotti dalle parti e per non aver applicato il principio di non contestazione, escludendo di conseguenza che l’RAGIONE_SOCIALE appellante avesse fornito la prova per cui il giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 1361/1997, relativa alla natura non subordinata dei compensi percepiti per le attività rese in plus orario -c.d. compartecipazioni, riguardasse anche la posizione del COGNOME.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2727 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello escluso, in base alle risultanze istruttorie, che il giudicato formatosi con la citata sentenza del Tribunale di Foggia, n. 1361/1997 riguardasse anche la posizione del COGNOME.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 c.p.c., per non avere la Corte di appello correttamente applicato il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile e, in particolare, per non avere tenuto in considerazione gli effetti del giudicato riflesso derivante dalla sentenza del Tribunale di Foggia n. 1361/1997.
10. I motivi dal secondo al quarto, che si trattano congiuntamente perché sovrapponibili, sono inammissibili per più profili. La Corte d’appello ha incluso, nel calcolo del t.f.r., gli emolumenti denominati compartecipazioni e/o incentivazioni, riportati in busta paga, utili ai fini RAGIONE_SOCIALE contribuzione RAGIONE_SOCIALE, rimarcando l’assenza di elementi probatori atti ad evidenziarne il collegamento a prestazioni di natura autonoma. Ha aggiunto che non vi era prova del fatto, allegato dall’RAGIONE_SOCIALE, che il contenzioso con l’RAGIONE_SOCIALE (allegato e documentato solo in appello) avesse coinvolto pure il COGNOME.
11. I motivi di ricorso sono inammissibili nella parte in cui denunciano, sub specie di violazione di legge, l’erronea valutazione di elementi probatori (verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALE), non consentita in questa sede, a maggior ragione in una ipotesi di cd. doppia conforme sul punto (la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado ha riguardato solo l’errore di calcolo, con conferma del restante impianto argomentativo). Sono inammissibili anche là dove invocano gli effetti del giudicato esterno, in quanto la deduzione in ordine alla esistenza di un giudicato che si assume inerente alla posizione del controricorrente e di cui sarebbe stata fornita la prova in giudizio non può prescindere dal deposito, in questa sede, RAGIONE_SOCIALE sentenza di cui si tratta (tribunale di Foggia n. 1361/1997), completa di motivazione e munita RAGIONE_SOCIALE attestazione di irrevocabilità ad opera RAGIONE_SOCIALE cancelleria, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c. (v. Cass. n. 28515 del 2017; n. 22883 del 2008; n. 11889 del 2007; n. 23567 del 2006), adempimento del tutto omesso.
12. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 3 e 4 d.lgs. 47 del 2000 e degli artt. 2 e 3, comma 15 e 16 RAGIONE_SOCIALE legge n. 297 del 1982, in relazione all’art. 360 c.p.c. primo comma n. 3 c.p.c., per
avere la Corte di merito affermato che il ricalcolo del differenziale del t.f.r. deve essere compiuto al lordo di tutte le trattenute di legge già versate dal datore di lavoro nel corso del rapporto di lavoro.
13. Con il sesto motivo si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4 per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 per avere la Corte di appello reso affermazioni inconciliabili tra loro, avendo statuito, da un lato, che il datore debba versare le differenze retributive e di t.f.r. al lordo e dall’altro che, rispetto all’imposta sulla rivalutazione, il datore conserva la veste di sostituto d’imposta.
14. Il quinto e il sesto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. La Corte d’appello si è uniformata al principio, costantemente espresso da questa Corte, secondo cui il calcolo delle somme dovute al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo (v. Cass. n. 8406 del 2023; n. 25016 del 2017; n. 18044 del 2015). Non ricorre il vizio motivazionale dedotto atteso che la decisione impugnata dà conto del percorso logico seguito e spiega che la regola, secondo cui il datore di lavoro conserva la veste di sostituto d’imposta finché il rapporto di lavoro ha caratteristiche di regolarità e perde tale ruolo qualora venga meno agli obblighi legali, subisce una deroga per l’imposta sulla riv alutazione; essa viene corrisposta dal datore nel momento in cui eroga le differenze del t.f.r. assumendo la veste di sostituto d’imposta; in linea con i requisiti motivazionali, cd. minimo costituzionale, delineati dalle citate sentenze delle S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014
15. Con il settimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. e dell’art. 39 CCNL Comparto Sanità Dirigenza 94-97 nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte di merito incluso tra gli elementi utili al
calcolo del t.f.r. gli emolumenti denominati in busta paga ‘camere singole’, espressamente esclusi dal contratto collettivo.
16. Il motivo è inammissibile poiché denuncia la violazione di norme del contratto collettivo sulla base di un presupposto, la natura libero professionale dell’attività esercitata dal dirigente biologo e a fronte RAGIONE_SOCIALE quale veniva corrisposto l’emolumento in parola, che non è accertato in causa ed è anzi smentito dalla sentenza impugnata (questa, in adesione al primo giudice, ha sottolineato, tra l’altro, come i compensi in oggetto, disciplinati dall’art. 87 del contratto collettivo recepito dal D.p.r. 270/1987 e pacificamente erogati in busta paga, trovassero causa nel rapporto di lavoro subordinato) e che l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente pretende di desumere dalla sentenza Cass. n. 15509 del 2008.
17. Il procedimento definito con la sentenza n. 15509 del 2008, pronunciata tra l’RAGIONE_SOCIALE attuale ricorrente e vari lavoratori, tra cui il COGNOME, aveva ad oggetto la domanda di alcuni dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE, laureati biologi, fisici e chimici, con mansioni di addetti al laboratorio (al quale erano anche addetti, in via esclusiva, dei medici), affinché i proventi di laboratorio, per le analisi dei degenti in rapporto libero professionale con i medici di reparto, fossero ripartiti in maniera eguale tra i ricorrenti medesimi ed i medici di laboratorio. RAGIONE_SOCIALE, nel respingere il ricorso di parte datoriale, si è limitata ad affermare che ‘l’art. 87 in esame va applicato ai ricorrenti nel suo valore normativo risultante dalla sentenza del Consiglio di Stato 29 novembre 1991 n. 997 citata, che ne ha dichiarato la illegittimità nella parte in cui attribuisce un trattamento più favorevole ai medici addetti ai laboratori di analisi rispetto a quello spettante agli altri professionisti addetti agli stessi laboratori, relativamente ai
criteri di partecipazione ai proventi derivanti dalla prestazioni libero professionali dei medici dipendenti’.
18. Non solo la sentenza richiamata non contiene alcuna statuizione in ordine alla natura libero professionale dell’attività svolta dai professionisti non medici, come il COGNOME, ma il ricorso in esame non si confronta con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello, che ha considerato tale emolumento compreso nelle obbligazioni proprie del rapporto di lavoro subordinato. Rispetto a tale statuizione, risultano non pertinenti le censure di violazione dell’art. 39 del contratto collettivo, formulate sul presupposto che tale disposizione contenga una elencazione tassativa delle voci da computare ai fini del t.f.r. e che tra queste non compaiano i compensi per prestazioni rese nelle camere a pagamento o per prestazioni libero professionali.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità e delle spese sostenute dall’attuale controricorrente ai sensi dell’art. 373 c.p.c. segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in euro 4.700,00 per compensi professionali, di cui euro 2.200,00 per la procedura ai sensi dell’art. 373 c.p.c., euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 31 gennaio 2024