Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7244 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7244 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22462/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 865/2023 depositata il 19/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la pronuncia resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 6/2/2018.
COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE dal 23/7/1987, inquadrato nel 4° livello secondo il CCNL RAGIONE_SOCIALE come professore d’orchestra di violino, aveva agito in giudizio per l’accertamento del suo diritto ad un accantonamento TFR, al 31/12/2015, superiore a quello operato dalla RAGIONE_SOCIALE, in ragione del mancato computo, nella base di calcolo: a) di un «assegno integrativo aziendale» previsto dalla contrattazione aziendale; b) dell’indennità per i cd. diritti televisivi.
La Corte territoriale rigettava il gravame assumendo (in sintesi):
quanto all’assegno integrativo aziendale, che l’art. 2120 c.c. consentiva alla contrattazione collettiva anche aziendale di derogare, in relazione alla base di calcolo, al regime legale del TFR, «purché tale deroga sia espressa in modo chiaro ed univoco»; che l’art. 47 del CCNL 1989 aveva rimesso alla contrattazione integrativa la materia (solo) «delle trasferte, delle riprese televisive e delle diverse forme di riproduzione audiovisiva, del premio di produzione»; che l’art. 43 del CCNL, nel prevedere, in materia di TFR che «Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione specificata al primo comma dell’articolo 11 anche tutti gli elementi costitutivi della retribuzione avente carattere continuativo purché siano di ammontare determinato» già conteneva una deroga al regime legale del TFR atta ad escludere dalla base di computo l’emolumento in questione, poiché « può certamente ritenersi di natura premiale, variabile e non predeterminabile, collegato
ad incrementi di produttività, di competitività e qualità (cfr. art. 14 del CCNL 1995 e ss.)» . In particolare, come ben argomentato dal Tribunale, esso è un « emolumento erogato in una materia di competenza della contrattazione integrativa, essendo strettamente correlato alla performance del lavoratore, esso è per sua natura variabile e non predeterminabile e quindi non rientra, per ciò solo, nella previsione dell’art. 43 dello stesso contratto collettivo nazionale»;
quanto all’ «indennità diritti audiovisivi» , era stata anch’essa prevista dalla contrattazione decentrata nel 1986, con proroga dell’ottobre 1989 al 1990 , ed era la stessa contrattazione ad affermare che si trattava di emolumento «non computabile a nessun effetto nella retribuzione».
Per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore con atto affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente ha presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., degli artt. 11, 43, e 47 del CCNL RAGIONE_SOCIALE del 1989/2003 e dell’accordo aziendale.
Il ricorrente premette in fatto che l’assegno integrativo aziendale era stato introdotto da accordo sindacale aziendale del 20/6/1990, ed erogato mensilmente ed in misura fissa fino a tutto il 2014.
Osserva che l’art. 8 del CCNL 1989, riprodotto nell’art. 11 del CCNL 1983, nel dettare la nozione di retribuzione, vi
comprendeva le indennità previste da accordi aziendali, «qualora siano corrisposte al lavoratore in forma continuativa e con carattere di corrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa»; che il relativo art.43, in tema di TFR, aveva sempre previsto che « agli effetti del presente articolo, sono compresi, nella retribuzione specificata al primo comma dell’art. 8 (11) anche tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, purché siano di ammontare determinato»; che il relativo art. 47, aveva espressamente stabilito, al 5° capoverso, che «la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il contratto collettivo nazionale prevede tale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro»; che l’accordo del 1990, in conformità a tali disposti, aveva annullato o sostituito tutti i trattamenti economici e le consuetudini aziendali previgenti non previsti dal CCNL, salva la sola integrazione del premio di produzione (3° cpv), per poi sancire, nei suoi esatti termini letterali, che « L’equivalente economico del presente integrativo aziendale individua che, in relazione all’inquadramento categoriale e all’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260 giorni l’anno (elevati nel 1997 al 286 giorni) e non è valido a nessun effetto retributivo» (5° cpv) e che esso era commisurato (in detti limiti) ai giorni di effettiva presenza in servizio.
Tanto premesso, lamenta che la Corte territoriale:
abbia violato il principio di diritto consolidato secondo il quale la deroga al regime legale del TFR doveva risultare «in modo non indiretto, ma chiaro ed univoco», mediante dizioni manifestanti
una «consapevole volontà di derogare alla disciplina legale», con ciò intendendo che la clausola di esclusione dovesse riferirsi specificamente al TFR, e non alla nozione di retribuzione dettata ad altri fini dal contratto;
abbia interpretato la clausola « non è valido a nessun effetto retributivo» in senso derogatorio sulla base dell’art. 1363 c.c. in modo del tutto apodittico, e chiaramente erroneo, posto che la clausola poteva essere collegata solo alla previsione che l’emolumento sostituiva tutte le previgenti, e soppresse, voci della contrattazione aziendale; sicché il canone semmai valeva a chiarire che la clausola non incideva sulla retribuzione già prevista;
abbia omesso di considerare che l’art. 43 del CCNL comprendeva nel TFR tutte le voci aventi carattere continuativo purché di ammontare determinato.
Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., ancora, violazione/falsa applicazione degli att. 11, 43 e 47 del CCNL, dell’art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23/7/93 e dell’art. 1372 c.c.
Il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia accreditato la lettura derogatoria della clausola di esclusione , partendo dall’affermazione che l’accordo aziendale potesse derogare al CCNL, senza accorgersi che la controversia non concerneva tale questione in termini generali, ma in rapporto specifico all’art. 47 del CCNL, che vietava alla contrattazione aziendale di intervenire su materie già disciplinate dal CCNL, ed all’art. 43, che disciplinava a livello nazionale il TFR in termini che non consentivano l’esclusione dell’emolumento. Così procedendo, la Corte territoriale aveva violato il rapporto gerarchico posto dal CCNL rispetto alla contrattazione integrativa, traente peraltro
titolo dal Protocollo del 1993 e, per esso, l’art. 1372 c.c., che non consentiva a parti diverse dal CCNL di derogarvi.
Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2120, comma 2 c.c. e 12 delle preleggi.
Il motivo torna sull’interpretazione della clausola di esclusione di cui all’accordo collettivo, contestando che il riscontro nella stessa di una deroga al regime legale del TFR risponda, tanto più in un contesto che richiede chiarezza ed univocità, all’esegesi letterale, alla quale, alla luce del principio, doveva attribuirsi valore preminente, rispetto a quella sistemica, indiretta, ausiliaria e meramente suppletiva, presupponente una obiettiva ambiguità del testo, come tale per definizione non idonea a soddisfarlo secondo l’art.12.
I motivi, esaminabili congiuntamente perché interconnessi, sono inammissibili, perché non si confrontano con la ratio decidendi della decisione impugnata, che non si basa affatto (e comunque tanto) sulla clausola dell’accordo collettivo del 1990 che prevedeva che l’assegno integrativo aziendale fosse « non valido a nessun effetto retributivo», ma esclusivamente, e comunque in modo autosufficiente, sull’affermazione che l’assegno in questione, in quanto « variabile e non predeterminabile, collegato ad incrementi di produttività, di competitività e qualità» , era « emolumento erogato in una materia di competenza della contrattazione integrativa, essendo strettamente correlato alla performance del lavoratore, esso è per sua natura variabile e non predeterminabile e quindi non rientra, per ciò solo, nella previsione dell’art. 43 dello stesso contratto collettivo nazionale», in quanto tale ultima disposizione
già prevedeva che ai fini della computabilità nel TFR le voci previste dalla contrattazione integrativa, oltre che avere carattere continuativo, dovessero essere «di ammontare determinato». Qualità che la Corte di merito nega, sulla base del rilievo che in ogni caso il trattamento dipendeva dalla presenza effettiva in servizio.
In altri termini, la non computabilità dell’assegno in questione nel TFR risulta affermata dalla Corte territoriale proprio sulla base di un giudizio basato sulla previsione della base di calcolo del TFR quale contenuta nel contratto collettivo nazionale, del quale il ricorrente stesso denuncia l’inderogabilità da parte del contratto aziendale, nonché di una esegesi tenente conto dei limiti posti alla contrattazione integrativa da quella nazionale e di un giudizio (quello secondo il quale la variabilità della misura dell’assegno spettante in ragione dell’effettiva presenza in servizio escludesse che esso potesse essere considerato «di ammontare determinato» secondo l’art. 43 del CCNL) che non è censurato, con specifica argomentazione, in alcuno dei motivi di ricorso.
Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007)
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso de lle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.
La Presidente NOME COGNOME