Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33730 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33730 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3988/2022 R.G. proposto da :
FALLIMENTO DITTA NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di POTENZA n. 78/2021 depositata il 22/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Potenza n. 78/2021, con sentenza depositata il 22.2.2021, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE COGNOME Vincenzo avverso la sentenza n. 278/2015, depositata il 24.7.2015.
Il giudice di secondo grado ha evidenziato che, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 24.7.2015, al termine lungo di un anno di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis , trattandosi di giudizio iniziato nel 2008) occorre aggiungere il periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dal l’ 1 al 31 agosto 2015 secondo la nuova formulazione della L. n. 742/1969), con conseguente scadenza il giorno 23.9.2016, termine non prorogabile, ai sensi dell’art. 155 c.p.c. in quanto cadente di venerdì. Ne consegue che, al momento della notifica dell’atto di appello, avvenuta a mezzo pec in data 26.9.2016, il termine di decadenza previsto per la proposizione dell’appello era già scaduto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE Lombardo RAGIONE_SOCIALE, affidandolo ad un unico articolato motivo.
La RAGIONE_SOCIALE del Cilento, Vallo di Diano e Lucania, soc. RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata dedotta la violazione degli artt. 327 e 155 c.p.c..
Espone la curatela ricorrente che, erroneamente, il giudice d’appello ha ritenuto che il termine ex art. 327 c.p.c. per la proposizione dell’appello – anche considerando la sospensione feriale – scadesse il 23.9.2016 e ciò in quanto non ha tenuto conto che il termine annuale si computa ex nominatione dierum , ovvero
scade lo stesso giorno dal successivo anno dal quale si cominci a contare, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo. Pertanto, nel caso di specie, essendo la sentenza di primo grado stata depositata il 24.7.2015, ciò ha comportato che la scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c. sia avvenuta lo stesso giorno dell’anno successivo, e quindi il 24.7.2016, e non il giorno precedente, come ritenuto dal Collegio lucano.
Inoltre, considerando la doppia sospensione feriale dei mesi di agosto 2015 e 2016, si arriva al 24.9.2016, con la conseguenza che, cadendo tale giorno di sabato, la notifica dell’appello avvenuta il lunedì 26.9.2016 è stata tempestiva.
2. Il ricorso è fondato.
Va osservato che questa Corte (vedi Cass. 15029/2020; conf. 22699/2013; Cass. n. 2186/2021) ha più volte statuito che ‘Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non ” ex numero ” bensì ” ex nominatione dierum “, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale’.
Ne consegue che, come indicato, dalla curatela ricorrente, essendo la sentenza di primo grado stata depositata il 24.7.2015, il termine annuale (vigente ratione temporis) per la proposizione dell’appello è venuto a scadenza, tenuto conto dei periodi feriali dell’agosto 2015 e 2016, in data 24.9.2016, che, cadendo di sabato, si è prorogato di diritto, ex art. 155 comma 5° c.p.c., al lunedì 26.9.2016.
Dunque, erroneamente, la Corte d’Appello, ha ritenuto tardivo l’appello notificato proprio il 26.9.2016.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile