Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23649 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23649 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27818-2022 proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi, in virtù di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione, dall’avvocat o NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-resistente con procura –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1300 del 2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 30 giugno 2022 (R.G.N. 2167/2018).
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 27/5/2025
giurisdizione Lavoratori agricoli e indennità di disoccupazione. Liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1300 del 2022, depositata il 30 giugno 2022, ha accolto il gravame dei signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di Foggia, ha accolto le domande degli appellanti, volte a ottenere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe giornate di lavoro agricolo prestate negli anni 2013 e 2014 e RAGIONE_SOCIALE‘indennità di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare, e ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese dei due gradi di giudizio.
In particolare, per quel che concerne la statuizione sulle spese, la Corte territoriale ha argomentato che esse sono regolate «in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, RAGIONE_SOCIALE‘aumento percentuale prev isto in caso di più ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘impegno profuso e del pregio RAGIONE_SOCIALE‘opera prestata» (pagina 12 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello).
-I signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è limitato a conferire procura.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 e 21 del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEa giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 cod. proc. civ.
La Corte d’appello di Bari avrebbe errato nel procedere a una «quantificazione unitaria» (pagina 4 del ricorso) RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo, senza considerare la proposizione di domande di valore indeterminato, attinenti alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, accanto a domande di valore determinato, concernenti l’indennità di disoccupazione agricola e gli assegni per il nucleo familiare. Nel caso di specie, lo scaglione applicabile sarebbe quello per i procedimenti tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00.
La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per aver omesso di applicare l’aumento percentuale di cui all’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 , previsto per l’avvocato che assista più soggetti con la stessa posizione processuale, in cause riunite.
-Le censure devono essere, nel loro complesso, disattese.
2.1. -Non può essere condivisa la premessa argomentativa del ricorso, che adombr a l’indeterminabilità del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia concernente i l diritto all’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, presupposto indefettibile RAGIONE_SOCIALEe prestazioni in concreto rivendicate (indennità di disoccupazione agricola, assegni per il nucleo familiare).
La circostanza che il giudizio investa anche il tema RAGIONE_SOCIALE ‘iscrizione negli elenchi non è dirimente, in quanto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio, occorre avere riguardo all’autentico oggetto del contendere, senza frammentare in modo artificioso un contenzioso che è, nella sua essenza, unitario, e il valore si configura come indeterminabile solo a fronte RAGIONE_SOCIALE‘oggettiva impossibilità di tradurre la pretesa in termini pecuniari (Cass., sez. lav., 23 aprile 2024, n. 10957).
Ove rappresenti «il bene RAGIONE_SOCIALEa vita effettivamente richiesto e il fulcro del giudizio» (sentenza n. 10957 del 2024, cit., punto 8.3. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ), è la prestazione che assurge a «pietra angolare RAGIONE_SOCIALEa determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEa causa e del compenso
posto a carico RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente» (sentenza n. 10957 del 2024, cit., punto 9 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
La necessità di accertamenti propedeutici, meramente strumentali rispetto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione, di per sé non vale a identificare un autonomo oggetto del giudizio e a connotare come indeterminabile, sotto questo profilo, il valore RAGIONE_SOCIALEa res controversa .
In un giudizio, che verte sul riconoscimento di specifiche prestazioni, caratterizzate da un preciso importo monetario, le argomentazioni dei ricorrenti non corroborano in modo decisivo l’ idoneità dei necessari accertamenti sull’iscrizione negli elenchi a integrare un giudizio dal valore indeterminabile, che si affianchi al giudizio sulle prestazioni e assuma rispetto ad esso portata autonoma, anche per la sua concreta incidenza sugl’interessi contrapposti e sui beni RAGIONE_SOCIALEa vita di cui si discute.
In definitiva, le doglianze non dimostrano che la Corte di merito, pur menzionando l’effettivo valore RAGIONE_SOCIALEa controversia come canone per la liquidazione, da tale parametro si sia arbitrariamente discostata alla stregua RAGIONE_SOCIALEe peculiarità del giudizio promosso.
2.2. -Non è fondata, infine, la doglianza che attiene al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘aumento previsto dall’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014.
La Corte d’appello di Bari ha indicato ex professo di aver tenuto conto anche «RAGIONE_SOCIALE‘aumento percentuale previsto in caso di più ricorrenti» (pagina 12 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata).
Contro tale affermazione i ricorrenti non indirizzano critiche circostanziate, idonee a sostanziare la dedotta violazione di legge.
-Il ricorso, in definitiva, è respinto.
-Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quanto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto sostanziale attività difensiva, limitandosi a conferire procura.
5. -Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione