Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23649 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23649 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27818-2022 proposto da
COGNOME rappresentati e difesi, in virtù di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione, dall’avvocat o NOME COGNOME con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore
-ricorrente –
contro
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-resistente con procura –
per la cassazione della sentenza n. 1300 del 2022 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 30 giugno 2022 (R.G.N. 2167/2018).
R.G.N. 27818/2022
COGNOME
Rep.
C.C. 27/5/2025
giurisdizione Lavoratori agricoli e indennità di disoccupazione. Liquidazione delle spese.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1300 del 2022, depositata il 30 giugno 2022, ha accolto il gravame dei signori NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia, ha accolto le domande degli appellanti, volte a ottenere il riconoscimento delle giornate di lavoro agricolo prestate negli anni 2013 e 2014 e dell’indennità di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare, e ha condannato l’Istituto alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
In particolare, per quel che concerne la statuizione sulle spese, la Corte territoriale ha argomentato che esse sono regolate «in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, dell’aumento percentuale prev isto in caso di più ricorrenti, dell’impegno profuso e del pregio dell’opera prestata» (pagina 12 della sentenza d’appello).
-I signori NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura.
-L’INPS si è limitato a conferire procura.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 e 21 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e dell’art. 10 cod. proc. civ.
La Corte d’appello di Bari avrebbe errato nel procedere a una «quantificazione unitaria» (pagina 4 del ricorso) delle spese dell’intero processo, senza considerare la proposizione di domande di valore indeterminato, attinenti alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, accanto a domande di valore determinato, concernenti l’indennità di disoccupazione agricola e gli assegni per il nucleo familiare. Nel caso di specie, lo scaglione applicabile sarebbe quello per i procedimenti tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00.
La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per aver omesso di applicare l’aumento percentuale di cui all’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 , previsto per l’avvocato che assista più soggetti con la stessa posizione processuale, in cause riunite.
-Le censure devono essere, nel loro complesso, disattese.
2.1. -Non può essere condivisa la premessa argomentativa del ricorso, che adombr a l’indeterminabilità del valore della controversia concernente i l diritto all’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, presupposto indefettibile delle prestazioni in concreto rivendicate (indennità di disoccupazione agricola, assegni per il nucleo familiare).
La circostanza che il giudizio investa anche il tema dell ‘iscrizione negli elenchi non è dirimente, in quanto, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio, occorre avere riguardo all’autentico oggetto del contendere, senza frammentare in modo artificioso un contenzioso che è, nella sua essenza, unitario, e il valore si configura come indeterminabile solo a fronte dell’oggettiva impossibilità di tradurre la pretesa in termini pecuniari (Cass., sez. lav., 23 aprile 2024, n. 10957).
Ove rappresenti «il bene della vita effettivamente richiesto e il fulcro del giudizio» (sentenza n. 10957 del 2024, cit., punto 8.3. delle Ragioni della decisione ), è la prestazione che assurge a «pietra angolare della determinazione del valore della causa e del compenso
posto a carico della parte soccombente» (sentenza n. 10957 del 2024, cit., punto 9 delle Ragioni della decisione ).
La necessità di accertamenti propedeutici, meramente strumentali rispetto al riconoscimento della prestazione, di per sé non vale a identificare un autonomo oggetto del giudizio e a connotare come indeterminabile, sotto questo profilo, il valore della res controversa .
In un giudizio, che verte sul riconoscimento di specifiche prestazioni, caratterizzate da un preciso importo monetario, le argomentazioni dei ricorrenti non corroborano in modo decisivo l’ idoneità dei necessari accertamenti sull’iscrizione negli elenchi a integrare un giudizio dal valore indeterminabile, che si affianchi al giudizio sulle prestazioni e assuma rispetto ad esso portata autonoma, anche per la sua concreta incidenza sugl’interessi contrapposti e sui beni della vita di cui si discute.
In definitiva, le doglianze non dimostrano che la Corte di merito, pur menzionando l’effettivo valore della controversia come canone per la liquidazione, da tale parametro si sia arbitrariamente discostata alla stregua delle peculiarità del giudizio promosso.
2.2. -Non è fondata, infine, la doglianza che attiene al mancato riconoscimento dell’aumento previsto dall’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014.
La Corte d’appello di Bari ha indicato ex professo di aver tenuto conto anche «dell’aumento percentuale previsto in caso di più ricorrenti» (pagina 12 della pronuncia impugnata).
Contro tale affermazione i ricorrenti non indirizzano critiche circostanziate, idonee a sostanziare la dedotta violazione di legge.
-Il ricorso, in definitiva, è respinto.
-Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quanto l’INPS non ha svolto sostanziale attività difensiva, limitandosi a conferire procura.
5. -Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione