Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8017 Anno 2019
2018
3352
Civile Sent. Sez. L Num. 8017 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2019
SENTENZA
sul ricorso 28645-2016 proposto da: da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende giusta delega in atti; pro INDIRIZZO
– ricorrente –
-n=mutplà -contro
COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 172/2016 della CORTE D’APPELLO
di GLYPH epositata GLYPH 6, GLYPH BOLOGNA, GLYPH il GLYPH R.G.N. d 06/06/201 1001/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2018 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME pubblica NOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; per udito l’Avvocato NOME COGNOME
FATTI di CAUSA
La Corte d’Appello di Bologna con sentenza n. 172/16, pubblicata il sei giugno 29016, rigetta gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia del locale giudice del lavoro, che n revocare il decreto ingiuntivo n. 3947/13, opposto dalla società, aveva però condann quest’ultima al pagamento, in favore dell’ing. NOME COGNOME della minor somma 5675,14 euro oltre accessori di legge anche sull’importo euro 3.301,66 euro, saldato da ANAS nelle more d procedimento monitorio, a febbraio 2014, rispetto all’intimazione di complessivi 8706,83 vantata dal creditore istante a titolo di differenze retributive.
La Corte bolognese, quindi, disattendeva l’impugnazione di ANAS, secondo cui la somma di danaro per il cui pagamento era stata condannata era al lordo delle ritenute fiscali e previde asseritamente quindi non dovute per intero al lavoratore, all’uopo richiamando giurisprude varia.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con un solo articolato motivo, notificato a mezzo p.e.c. in data sei dicembre 2016, in seguito illust memoria ex art. 378 c.p.c..
L’ing. NOME COGNOME è rimasto intimato.
RAGIONI della DECISIONE
La ricorrente ha denunciato violazione falsa e applicazione dell’art. 92 del DI. vo n. 163/20 dell’art. 46 TUIR (DPR n. 917/1986), dell’art. 2, comma 9, della L. n. 335/1995, dell’art vo n. 314/1997, nonché dell’art. 19 L. n. 218/1952, in reazione all’art. 360 n. 3 lamentando il riconoscimento, in favore del lavoratore, del diritto a percepire l portato dal decreto ingiuntivo a suo tempo opposto, nella misura lorda ivi intim poi ridotto, in parte, per effetto di quanto nelle more pagato dalla società, delle ritenute fiscali e previdenziali, laddove in particolare il succitato art. l’attribuzione di un incentivo ai professionisti interni della medesima azienda app elevato l’aliquota massima dell’incentivo dall’1,5°/0 al 2%, comprendendo in ta anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del prestatore d’opera lavoro (co. 5 dell’art. 92: <<… una somma non superiore al 2% dell'importo di gara di un'ì'era o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a c dell'amministrazione» ).
L'impugnata sentenza di appello, tuttavia, non avrebbe considerato i doveri di sosti d'imposta, gravanti su di essa parte ricorrente nella corresponsione delle somme a ti d'incentivo ex cit. art. 92, assimilate ai crediti di lavoro, trattandosi di incarichi eseguiti in costanza di rapporto di lavoro dipendente, sicché il pagamento delle spett doveva considerarsi disciplinato dal testo unico sulle imposte sui redditi.
Dunque, gli importi riconosciuti a titolo d'incentivo per attività svolte in costanza di di lavoro subordinato, in quanto elemento aggiuntivo della retribuzione, andavano sottopo alle trattenute fiscali e previdenziali.
Né assumeva rilevanza, a dire della ricorrente, il fatto che nella specie il pagamento non avvenuto tempestivamente, dovendo comunque l'ANAS versare i dovuti contributi, in quanto non esonerata da ciò in base all'art. 19 della L. n. 218/52, norma che invece la Corte d'Ap aveva male interpretato ed applicato, richiamando alcuni precedenti giurisprudenza legittimità. Il fatto che il pagamento del dovuto era avvenuto oltre la scadenza previs incideva sui doveri di "sostituto", sia ai fini fiscali che previdenziali, posti a car datoriale in base alla richiamata normativa.
Le anzidette censure non appaiono fondate.
Ed invero non si discute che le somme di cui è processo, ancorché dovute a titolo di incent al dipendente professionista, però nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato intrat con lo stesso, rivestano natura retributiva, ciò che tuttavia non assume carattere dirimen senso favorevole alle tesi sostenute da parte ricorrente.
Infatti, correttamente l'impugnata sentenza, che pure in modo espresso ha considerato somme de quibus dovute a titolo di differenze retributive, ha ritenuto applicabile il secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per diffe retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime a non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contri erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore ab effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, q alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della I. n. 218 del 1952, può p
alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagament relativo contributo (Cass. lav. n. 18044 del 14/09/2015. V., parimenti, Cass. lav. n. 210 26/06 – 13/09/2013, secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniar lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imp sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retri come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata- non ha potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criteri di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamen percepite. Così precisandosi, poi, in motivazione: <<Questa Corte ha, anche di recente, affermato il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al la per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, s parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste u datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 april n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detrat debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rap civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepi pagamento delle differenze retributive dovutegli. . …Cass. n. 19790 del 28/09/2011, da ultimo stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del 13/02/2013). In motivazione, si precisa che, quanto alle r fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del r lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassa soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applica aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso c …»). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, il ricorso va respinto, peraltro senza provvedimenti in ordine al regolamento spese di questo giudizio, visto che l'ing. COGNOME è rimasto intimato e non ha svo comunque alcuna difesa nel proprio interesse.
Tuttavia, avuto riguardo all'esito completamente negativo dell'impugnazione ricorrono de qua, i presupposti di cui all'art. 13, corna 1 quater, d.P.R. n. 155/02, nella specie ratione temporis applicabile.
P.Q.M.
La Corte RIGETTA il ricorso.
GLYPH
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a t contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il tre ottobre 2018
IL PRESIDENTE